Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/1993, n. 2469
CASS
Sentenza 18 novembre 1993

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di sequestro preventivo, il divieto previsto dall'art. 5 legge 25 marzo 1985, n. 121, (ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica al Concordato Lateranense 11 febbraio 1929), di procedere a requisizione, occupazione, espressione o demolizione degli edifici aperti al culto, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica, è di stretta interpretazione, poiché costituisce norma eccezionale rispetto agli ordinari poteri dell'autorità amministrativa italiana, ed indirettamente della giurisdizione. Ne deriva che essa va applicata unicamente agli edifici già adibiti al culto e non a quelli in costruzione e non riguarda il sequestro penale, istituto del tutto diverso dalla requisizione amministrativa.

La concessione edilizia in sanatoria è illegittima, quando manchi l'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici. Tale indagine è indispensabile anche per gli edifici integralmente demoliti e ricostruiti, poiché nella realizzazione della nuova opera vanno rispettati gli standards urbanistici vigenti nel tempo della concreta esecuzione dei lavori. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nella regione Abruzzo tale obbligo di rispetto delle norme di disciplina dello strumento di pianificazione sia stabilito anche dall'art. 30 della legge reg. 12 aprile 1983, n. 18).

Il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, può essere disposto fino alla ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna. Tale interpretazione è confermata dalla eccezionalità della previsione contraria, concernente i casi di sanatoria di fabbricati costruiti prima dell'1 ottobre 1983 (art. 31 legge n. 47 del 1985) e dalla esclusione della necessità del provvedimento amministrativo, soltanto per le opere interne poste in essere in fabbricati già esistenti (e non in corso) e non abusivi (art. 26 legge cit.).

La legittimità della concessione edilizia in sanatoria può essere accertata dal giudice penale, poiché il provvedimento viene ad incidere sulla fattispecie tipica penale, determinandone la estinzione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/1993, n. 2469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2469
    Data del deposito : 18 novembre 1993

    Testo completo