Sentenza 18 novembre 1993
Massime • 4
In tema di sequestro preventivo, il divieto previsto dall'art. 5 legge 25 marzo 1985, n. 121, (ratifica ed esecuzione dell'accordo di modifica al Concordato Lateranense 11 febbraio 1929), di procedere a requisizione, occupazione, espressione o demolizione degli edifici aperti al culto, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica, è di stretta interpretazione, poiché costituisce norma eccezionale rispetto agli ordinari poteri dell'autorità amministrativa italiana, ed indirettamente della giurisdizione. Ne deriva che essa va applicata unicamente agli edifici già adibiti al culto e non a quelli in costruzione e non riguarda il sequestro penale, istituto del tutto diverso dalla requisizione amministrativa.
La concessione edilizia in sanatoria è illegittima, quando manchi l'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici. Tale indagine è indispensabile anche per gli edifici integralmente demoliti e ricostruiti, poiché nella realizzazione della nuova opera vanno rispettati gli standards urbanistici vigenti nel tempo della concreta esecuzione dei lavori. (Nella specie la Corte ha ritenuto che nella regione Abruzzo tale obbligo di rispetto delle norme di disciplina dello strumento di pianificazione sia stabilito anche dall'art. 30 della legge reg. 12 aprile 1983, n. 18).
Il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, può essere disposto fino alla ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna. Tale interpretazione è confermata dalla eccezionalità della previsione contraria, concernente i casi di sanatoria di fabbricati costruiti prima dell'1 ottobre 1983 (art. 31 legge n. 47 del 1985) e dalla esclusione della necessità del provvedimento amministrativo, soltanto per le opere interne poste in essere in fabbricati già esistenti (e non in corso) e non abusivi (art. 26 legge cit.).
La legittimità della concessione edilizia in sanatoria può essere accertata dal giudice penale, poiché il provvedimento viene ad incidere sulla fattispecie tipica penale, determinandone la estinzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/1993, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1993 |
Testo completo
Massimario 3469 Udienza in camera di consiglio Sentenza N...........
Reg.Gen 24257/93 18 novembre 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III.mi Sigg.:
1. Dott. Accinni Guido Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 2. Dott. Giammanco Pietro Consigliere
Rilasciata copia studio 3. Dott. Rizzo Aldo Consigliere
Joarro al SIG.
9000 4. Dott. Morgigni Antonio Consigliere per diritti 7 67 9661 5. Dott. Di Cola Giuseppe Consigliere
IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da Richiesta, copia studio dal Sig. JAPORITA родите per diritti COLAZZILLI OM, n. Spoltore 3 febbraio 1944 24 SET. 1998. il PIERANGELI IG, n. Pescara 27 maggio 1959 IL CANCELLIERE
CAPUTI IM, n. Chieti 11 dicembre 1952
LIRE 2000 avverso l' ordinanza 14 settembre 1992 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma CANCELLERIA
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni
e le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto M. Carli che ha chiesto il rigetto del ricorso AU373198 che msiste nell'ac e de difensore qvv,
AU373197 Coglimento
AD855247
A. Spincsi- Roma
Il 13 tuglio 1993 il Tribunale di Pescara ha confermato l' ordinanza, con la quale il G.I.P.
presso la locale Pretura il 28 giugno 1993 aveva disposto il sequestro preventivo della
Cappella di Culto, di pertinenza della Clinica RA di Pescara.
Ricorrono OM LA, IG RA e IM UT, indagati del reato di costruzione in totale difformità dalla concessione, deducendo cinque motivi.
Con il primo lamentano violazione dell' art. 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, poiché
qualsiasi provvedimento avrebbe potuto essere adottato per gravi ragioni e di intesa con **
Autorità Ecclesiastica, essendo il sequestro finalizzato alla demolizione equiparabile alla requisizione.
Con il secondo evidenziano violazione dell' art. 7 della legge n. 47 del 1985 e 31 lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, poiché il Tribunale avrebbe escluso dalla ristrutturazione la demolizione del fabbricato preesistente, in contrasto con la previsione legislativa. Avrebbe
poi deciso in assenza di qualsiasi elemento di prova ed anzi senza tener presente la relazione di consulenza, dalla quale emergerebbe l' utilizzazione della tecnica del "cuci e scuci".
Con il terzo assumono violazione degli art. 13, 15 e 22 della legge n. 47 citata. Erronemente
il Tribunale avrebbe disatteso la concessione in sanatoria dell' otto dicembre 1992, non considerando che la stessa si configurava come nuova concessione, non "disapplicabile”. In
ogni caso quel giudice avrebbe dovuto tenere presente la variante in corso d' opera, approvata.
Con il quarto si dolgono della violazione dell' art. 30 L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. I
giudici del merito rilevano hanno ritenuto che nella realizzazione della nuova opera si
-
sarebbero dovuti osservare gli strumenti urbanistici vigenti, non considerando che l' art. 30
cit. lett. e non prevederebbe per le ristrutturazioni - tale rispetto.
Con il quinto rappresentano violazione dell' art. 321 cod. proc. pen., essendo, il fabbricato,
ultimato: i lavori di completamento non rientrerebbero tra quelli edilizi.
A. Spinon - Roma I ricorsi sono infondati.
L'art 5 legge n. 121 del 1985 cost recita: "gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiasistica".
La disposizione della legge di ratifica ed esecuzione dell' accordo di modifica al Concordato
lateranense dell' undici febbraio 1929 è di stretta interpretazione, poiché costutisce norma eccezionale rispetto agli ordinari poteri dell' autorità amministrativa italiana ed indirettamente della giurisdizione. Ne deriva che essa va applicata unicamente agli edifici già adibiti al culto e non a quelli in costruzione e non riguarda il caso del sequestro penale, istituto del tutto diverso dalla requisizione amministrativa.
Il Tribunale poi non aveva in sede cautelare l'obbligo di esaminare tutti gli elementi acquisiti,
essendo - questo - un compito del giudice di cognizione. Il fumus dell' illecito è desumibile dalla stessa esistenza della concessione in sanatoria.
In ordine a quest' ultima deve ricordarsi che, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte,
la sua legittimità può essere accertata dal giudice ordinario, poiché il provvedimento viene ad incidere sulla fattispecie tipica penale, determinandone la estinzione.
Non è invocabile la precedente decisione delle SS. UU., 31 gennaio 1987 ric.Giordano. Con
essa si stabiliva, in base ad una interpretazione letterale dell' art. 4 della legge 20 marzo
1865 n. 2248 all. E, la sindacabilità degli atti, che ledono il diritto del privato, e non anche di quelli che lo espandono, come la licenza (tale era all'epoca) edilizia.
Nella fattispecie de qua la sanatoria viene a porsi come causa di eliminazione (rectius:
estinzione) dalla realtà giuridica di un reato, la cui contrarietà al diritto risulta giudiziariamente accertata.
E' quindi diversa la situazione.
Innanzi tutto si è in presenza non di un atto, che abiliti ad una attività ancora da compiere e della connessa espansione di un diritto compresso (quello di costruire sul proprio suolo), ma di un provvedimento, il quale si limita a riconoscere successivamente che la avvenuta espansione del diritto medesimo non presenta connotati di reale illegalità, ad eccezione della assenza dell'atto espresso (e cioè della concessione).
A. Spinosi⚫ Rome Mentre la concessione, rilasciata prima dell' inizio delle opere, impedisce - si dice il realizzarsi dell' ipotesi tipica, la quale è prevista come "costruzione senza concessione" e non come "costruzione con concessione illegittima", quella postuma serve a "cancellare"
una fattispecie già integrata in tutti i suoi estremi. Tale effetto non si pone sulla stessa linea della fattispecie tipica, la quale è disciplinata come un reato di pericolo, in quanto collega la antigiuridicità alla mera assenza dell' atto amministrativo. La estinzione invece si verifica in base ad una valutazione diversa da quella semplicemente formale (mancanza del documento), e cioè alla acclarata inesistenza di una inidoneità concreta della eseguita costruzione a ledere l'ordinamento giuridico.
Questo accertamento è affidato all' Autorità Amministrativa. Esso però incide sull' esercizio dell' azione penale e comunque sulla giurisdizione dell' A.G.O., al quale soltanto spetta la cognizione dei reati. Non può quindi essere sottratta al giudice la verifica della effettiva conformità dell' opera realizzata alle disposizioni normative.
Va infine osservato che, se questo controllo deve essere espletato dalla parte medesima, in virtù dell' art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, è del tutto irragionevole, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, affermare che il giudice sia privo di analogo potere, in presenza di un illecito già perpetrato.
Nella specie il tribunale ha rilevato che manca l' accertamento di conformità di cui all'art. 13
citato.
La questione in ordine alla variante in corso d' opera è allo stato imilevante, poichè attiene ad un momento successivo alla definizione della presente indagine e cioè alla eventuale
ripresa dei restanti lavori.
La concessione edilizia iniziale poi concerneva soltanto la ristrutturazione e non anche la integrale demolizione e totale ricostruzione (tale è allo stato il risultato delle indagini) dello stabile preesistente. Questi due interventi sono tra loro diversi non soltanto sotto il profilo lessicale, ma anche sotto quello tecnico e giuridico. Nel momento in cui l' immobile viene abbattuto, questa struttura cessa di esistere. Lo stabile, che viene realizzato al suo posto, è
integralmente nuovo, anche se ne riproduce le forme: nel costruire la nuova opera vanno rispettati gli standard urbanistici vigenti nel tempo della concreta esecuzione dei lavori.
A. Spincel Roma Tale conclusione è aderente alla legge regionale Abruzzo n. 18 del 1983.
L'art. 30 lett e ultima parte prevede - contrariamente all' assunto dei ricorrenti - che "gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno, comunque garantire lo adeguamento agli standard igienici ed edilizi carenti".
Lo stesso articolo poi alla lettera f così recita: " demolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell' area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.
Potrà essere consentita la demolizione e ricostruzione di singoli edifici, anche qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneità statica e non sia recuperabile con interventi di consolidamento. In caso di ricostruzione, la stessa dovrà avvenire secondo le norme di disciplina dello strumento di pianificazione".
Dalla lettura della trascritta disciplina si evince che la demolizione integrale seguita dalla ricostruzione ex novo deve avvenire nel rispetto di tutta la normativa urbanistica vigente al momento della esecuzione delle opere. Si constata inoltre che ristrutturazione e ricostruzione sono concetti totalmente diversi, perché corrispondenti ad attività concrete diverse.
E' quindi evidente che nella specie - l'accertamento di conformità stabilito dalla legge nazionale era indispensabile anche alla luce della previgente legislazione regionale.
Va da ultimo esaminato il profilo della illegittimità del sequestro per l' asserito completamento delle opere.
E' noto che il reato edilizio ha natura permanente e che la permanenza cessa soltanto con la ultimazione dei lavori. Si è di recente affermato (Cass. sez. III, 7 luglio 1993, n. 1483) che essa si verificherebbe con il compimento delle attività esterne al fabbricato, poiché la previsione della insussistenza del reato nel caso di opere interne determinerebbe la impossibilità di annoverare queste ultime nel concetto de quo.
Reputa il collegio di non potere condividere questo orientamento.
E' indiscutibile che dal punto di vista teorico un fabbricato è completo quando tutti i lavori -
compresi quelli di finitura interna siano stati terminati, poiché solo in quel momento l'
immobile è utilizzabile nella sua piena funzionalità. Lo spostamento deila ultimazione ad un
A. Spinosi Rama momento antecedente deve essere stabilito dalla legge, come è dimostrato dall' art. 31 della legge n. 47 del 1985. Per le opere antecedenti al 1° ottobre 1983 ed ai fini della sanatoria la norma così recita: " si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente."
Occorre dunque una precisa definizione normativa per determinare un anticipo specifico del momento di cessazione.
Né alla interpretazione qui contrastata può pervenirsi in base all' art. 26.
La disposizione menziona unicamente alle "opere interne alle costruzioni, che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici e „rispettino le originarie caratteristiche costruttive.....contestualmente all' inizio dei lavori, il proprietario..deve presentare al sindaco una relazione..."
Essa si riferisce chiaramente ai lavori interni a fabbricati esistenti e non abusivi. I lavori stessi infatti devono essere conformi a tutta la normativa urbanistica vigente.
In definitiva un fabbricato abusivo è tale in tutta la sua interezza e non solo nella parte esterna: le opere interne cioè sono anche esse abusive.
E' da escludere che il legislatore volesse, attraverso una disposizione così rigorosa,
introdurre una surrettizia facoltà ai costruttori abusivi di portare a completamento i lavori abusivi con tutta calma o di spostare ad un momento antecedente il breve termine di prescrizione.
Consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte Nigella il ricorso e condenne i ricorrenti al solidele pagamento delle spese processuali. Così deciso in camera di consiglio 18 novembre 1993
11 Consigliere extensore II Presidente
а. Morgigni (dott. Guido Accinni)
A hi 17
A. Spinosi
-Roma