Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23477 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09882/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9882 del 2020, proposto da
Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Lorenzo Bimbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano in Roma, via XXIV Maggio n. 43;
contro
Grandi Stazioni Retail S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Pistis, Elenia Cerchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autorita' di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
AL - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Sante Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane 161;
per l'annullamento
(i) del provvedimento di Grandi Stazioni Retail S.p.A. prot. 401 del 28 febbraio 2020, ricevuto in pari data, recante “Delibera ART n. 130/2019 – applicazione nuove tariffe spazi lounge”, previo accertamento dell'illegittimità delle tariffe elaborate dalla medesima società asseritamente in ossequio alla Delibera ART n. 130/2019 e alla Delibera ART n. 96/2015, comunicate con il provvedimento impugnato;
(ii) di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ivi espressamente compresi – ove occorrer possa – i documenti “Metodologia e Rendicontazione di Contabilità Regolatoria 2020” e “Tariffe per l'utilizzo delle sale lounge – Anno 2020”, “Metodologia e Rendicontazione di Contabilità Regolatoria 2021” e “Tariffe per l'utilizzo delle sale lounge – Anno 2021”, nonché il documento denominato “Tariffa lounge – Applicazione delibera ART” comunicato con nota di Grandi Stazioni Retail S.p.A. del 24 giugno 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Retail S.p.A. e di Autorita' di Regolazione dei Trasporti e di AL - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa EN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data25 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, stante la sopravvenuta adozione di un diverso sistema tariffario per le aree lounge delle stazioni, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e della mancata opposizione manifestata in tal senso dalle controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EN IZ |
IL SEGRETARIO