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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 30/11/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2113/2024 tra le parti:
cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. ZANICHELLI MONICA (cf C.F._2
ATTORE cf ), Parte_2 C.F._3 con l'avv. SEVERI ELISABETTA (cf ) C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 30/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta contenente p.c., dep.
1.9.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta contenente p.c., dep.
1.8.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli in data 8.8.2024 su istanza di assieme Parte_2 al titolo esecutivo costituito da sentenza del Tribunale di Pistoia n. 76/2024
(resa a definizione del giudizio R.G. n. 3028/2021), e contenente intimazione di pagamento dell'importo di euro 7.630,04, di cui euro 6.450,00 in sorte capitale per assegni di mantenimento per i figli di cui al giudizio di separazione pendente R.G. n. 498/2020 ed euro 835,70 in sorte capitale per il rimborso di spese di c.t.u. anticipate dall'intimante nel giudizio R.G. n. 3028/2021.
L'opponente denuncia (i) la non debenza dell'importo di euro 450,00 a titolo di mantenimento dei figli per la mensilità di marzo 2024 in quanto già corrisposto, (ii) eccezione di compensazione per le residue mensilità chieste con l'atto di precetto, in forza dell'avvenuto indebito pagamento di precedenti mensilità di mantenimento anche in favore della quarta figlia, risultata adulterina a seguito di azione di disconoscimento di paternità di cui al R.G. n.
3028/2021 (compensazione all'esito della quale, secondo la prospettazione attorea, residuerebbero euro 150,00 corrisposti dall'attore con bonifico
18.10.2024), (iii) mancanza di titolo esecutivo quanto alla richiesta di rimborso pro quota delle spese per la c.t.u. espletata in quest'ultimo giudizio R.G. n.
3028/2021 e, in ogni caso, eccezione di compensazione con un importo di euro 784,47 che la convenuta avrebbe riconosciuto stragiudizialmente (in verbale di s.i.t. nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 1432/2022
Trib. Pistoia) come ricevuto dall'odierno attore e così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve alla
Sig.ra in forza del titolo azionato per tutti i motivi in narrativa riportati Parte_2
e, per l'effetto, dichiarare che la medesima non ha diritto ad agire in via esecutiva, pertanto dichiararsi l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 08/08/2024;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando la ricostruzione fattuale attorea e le imputazioni dei singoli pagamenti, pur dando atto di aver ricevuto dall'attore l'importo complessivo di euro 201,23 successivamente alla notifica dell'atto di precetto e perciò riducendo la propria pretesa alla somma di euro 7.428,81, per poi concludere:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal Sig. . 2) Con ogni ulteriore Parte_1 provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
I.3. Disposta cautelativamente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo
(cfr. ordinanza 31.1.2025 nel sub-procedimento R.G. n. 2113-1/2024), depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e constata in sede di prima udienza l'impossibilità di addivenire a una soluzione conciliata della lite, sulla valutazione di inammissibilità dell'unica istanza istruttoria (c.t.u. contabile) avanzata dalla sola parte attrice viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ai sensi del novellato art. 189 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
****** II. A giudizio di questo Tribunale, l'opposizione merita parziale accoglimento nei limiti che si vengono a dettagliare distinguendo tra le varie questioni controverse fra le parti:
(i) quanto alla quota parte gravante sull'attore delle spese per la c.t.u. svolta nel giudizio R.G. n. 3028/2021, come da statuizioni di cui alla sentenza definitoria di detto processo - sentenza n. 76/2024 resa in data 18.1.2024 nel
R.G. n. 3028/2021, capo f) del dispositivo “pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, nella misura del 50% ciascuno” (cfr. atto di precetto depositato in allegato all'atto di citazione in opposizione ex art. 615
c.p.c.), rammentandosi come in detto contenzioso i “convenuti” fossero gli odierni contendenti e , si ritiene re melius Parte_1 Parte_2 perpensa di dover modificare la valutazione espressa in fase cautelare quanto all'istanza di sospensiva attorea ex art. 615 co. 1 c.p.c..
Invero, in quella sede parte convenuta aveva depositato (doc. 4 allegato alla memoria costitutiva) unicamente le fatture pro-forma emesse dai professionisti, rispettivamente nominati c.t.u. (dott.ssa e suo Per_1 ausiliario (dott. nel giudizio R.G. 3028/2021, all'indirizzo di Per_2 Parte_2 ma non aveva prodotto alcuna attestazione di intervenuto pagamento:
[...] lacuna probatoria che risulta essere stata poi adeguatamente colmata nel giudizio di merito, ove la convenuta ha prodotto la relazione peritale depositata nel suddetto contenzioso R.G. n. 3028/2021 nella quale (pag. 4) la c.t.u. dott.ssa espressamente dichiara di aver ottenuto integrale Per_1 pagamento dei propri onorari, così come di quelli dell'ausiliario dott. da Per_2 parte della convenuta Parte_2
Pertanto, in applicazione dell'art. 2729 c.c. nella cui ottica va anche considerato che l'attore non ha contestato di non aver pagato la propria quota parte di c.t.u. né ha dedotto di aver ricevuto richieste di pagamento a tal titolo dal c.t.u. e dell'ausiliario, elementi confortati dalla circostanza che entrambi i professionisti hanno emesso fattura unicamente nei confronti della - Pt_2 solidalmente coobbligata - a significazione del fatto di esservi rivolti unicamente a lei per il pagamento dei propri compensi, è da considerare raggiunta la prova dell'intervenuto esborso da parte della convenuta dell'intero debito, sì da fondare la richiesta di ripetizione della metà nei confronti del coobbligato solidale/odierno attore come da statuizioni di cui alla sentenza n.
76/2024 nel R.G. n. 3028/2021. In questo contesto, non può quindi sostenersi che la sentenza n. 76/2024 accompagnata dalla prova del pagamento come ora descritta non possa costituire valido titolo esecutivo nei confronti dell'odierno attore, in ciò parzialmente modificando l'orientamento assunto in sede di decisione sull'istanza inibitoria: devono infatti considerarsi i poteri interpretativi propri del giudice dell'esecuzione nonché basilari esigenze di economia procedimentale sì da non costringere il coobbligato solidale a dotarsi di un titolo giudiziale ad hoc qualora l'obbligazione solidale, recante con sé il diritto di regresso interno, trovi già fondamento in un provvedimento del giudice, peraltro passato in giudicato (sentenza n. 76/2024 passata in giudicato a far data del 12.4.2024), che espressamente pone le spese di c.t.u. a carico solidale delle parti oggi contendenti nella misura del 50% ciascuna (cfr. in argomento
Cass. n. 20314/2006);
(ii) quanto al pagamento del mantenimento dei figli per la mensilità di marzo
2024, che parte convenuta assume come non assolta mentre parte attrice vi ha imputato (con correzione ex post) il bonifico eseguito in data 6.3.2024 (cfr. doc. 3 fasc. attoreo) e poi il bonifico eseguito in data 8.4.2024, deve darsi conto di come le risultanze documentali di causa diano ragione della prospettazione attorea nel senso che segue: in forza dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del in Parte_1 favore della impartito dal giudice della causa di separazione (R.G. Pt_2
498/2020 Trib. Pistoia) con ordinanza 19.12.2023 (prodotta sub doc. 5 fasc. attoreo), il datore di lavoro ha effettuato le dovute trattenute in busta paga a decorrere dal mese di aprile 2024 come dallo stesso dichiarato (cfr. doc. 2 fasc. convenuta) e tali trattenute risultano eseguite sia sulla busta paga di aprile
2024 sia sulla busta paga di maggio 2024 (cfr. doc. 7 fasc. attoreo) pertanto è indubbio - in assenza di dati probatori univoci di segno contrario - che ne seguano le tempistiche per quanto attiene all'imputazione del pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli gravante sul il quale quindi Parte_1 risulta aver ottemperato alla propria obbligazione tramite pagamento diretto del datore di lavoro per le mensilità di aprile 2024 e maggio 2024; tuttavia costui risulta anche aver bonificato euro 450,00 per mantenimento aprile
2024 in data 8.4.2024 (cfr. doc. 4 fasc. attoreo), talché per detta mensilità compare un doppio pagamento per cui quello eseguito in data 8.4.2024 ben può essere imputato al mese di marzo 2024 - indipendentemente dalla causale ivi unilateralmente indicata - che perciò risulta saldato;
al contempo, il bonifico eseguito dall'attore in data 6.3.2024, doc. 3 fasc. attoreo, ben può essere mantenuto con l'originaria causale febbraio 2024;
(iii) quanto alla restante creditoria di cui all'atto di precetto opposto, pari a euro 6.000,00 a titolo di mantenimento dei 4 figli per le mensilità non corrisposte dall'attore di ottobre, novembre, dicembre 2022 e gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2023 (totale 10 mensilità), per le quali l'attore stesso non ha contestato il proprio inadempimento, è fondata l'eccezione di compensazione per ripetizione ex art. 2033 c.c. da costui sollevata in forza del venir meno dell'obbligo di mantenimento a suo carico per la quarta figlia , giudizialmente riconosciuta come non legata all'odierno Per_3 attore da legame di paternità - filiazione (cfr. sentenza n. 76/2024 nel R.G. n.
3028/2021).
Avendo la pronuncia di status - i.e., disconoscimento di paternità - efficacia ex tunc, tutti gli esborsi medio tempore effettuati dal padre non naturale in favore della figlia disconosciuta diventano indebiti e, pertanto, ripetibili non potendo trovare applicazione nella presente vicenda i rigidi principi sanciti da un certo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. ord. n. 27558/2021) nella necessità di contemperare l'efficacia ex tunc della pronuncia di status con il giudicato rebus sic stantibus formatosi nei giudizi di separazione o divorzio definiti precedentemente rispetto al provvedimento accertativo della fondatezza del disconoscimento giudiziale: piuttosto, risulta valido e attinente alla presente fattispecie, ove la sentenza di disconoscimento di paternità è intervenuta a giudizio di separazione giudiziale ancora in corso e nell'ambito del quale erano stati unicamente assunti i provvedimenti provvisori e urgenti su affidamento e mantenimento dei figli con decreto presidenziale (cfr. doc. 8 fasc. attoreo) poi oggetto di revisione da parte del g.i. , il richiamo a Cass. n. 21675/2012 la quale ha testualmente e condivisibilmente affermato che “La sentenza impugnata richiama correttamente l'orientamento consolidato in materia
d'irripetibilità delle somme versate in caso di revoca dell'assegno di mantenimento (Cass. nn. 11863/2004, 13060/2002, 4198/1998, 3415/1994), che in questa sede s'intende ribadire in piena condivisione, ma ne consuma malgoverno. L'enunciata regola non trova infatti applicazione nel caso di specie con riguardo alle somme versate a titolo di mantenimento della minore, dal momento che, enunciata a corollario dell'inadempimento del dovere del genitore di mantenimento della prole, postula che il soggetto, minorenne ovvero maggiorenne non autosufficiente, rivesta lo status di figlio di entrambe le parti in contesa nel giudizio di separazione. Taciuta al Presidente del Tribunale dalla A., madre della minore, che introdusse il giudizio di separazione chiedendo
l'addebito all'odierno ricorrente, l'insussistenza di tale condizione, dato oggettivo
e perciò oggettivamente riscontrabile al di là delle asserzioni di parte, venne rilevata dal giudice istruttore che emendò l'iniziale errore, disponendo la revoca dell'assegno per la figlia della predetta, con caducazione avente effetto ab initio.
In questa cornice, atteso che, come ribadito dalla sentenza n. 6864/2009,
l'irripetibilità conseguente alla decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento della prole, ovvero riduce la misura dell'assegno, si giustifica in ragione della natura solidaristica ed assistenziale dell'assegno "ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario", presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il figlio sia parte sostanziale del giudizio di separazione. Sia insomma componente della famiglia all'interno della quale viene in rilievo ed opera il dovere posto dall'art. 147 c.c., dianzi evocato, di mantenimento del genitore nei confronti della prole”.
In altri termini, in assenza di provvedimenti coperti da giudicato regolanti l'obbligo di mantenimento dei figli, l'efficacia ex tunc della pronuncia di disconoscimento di paternità spiega effetti sui provvedimenti assunti in corso di giudizio di separazione (o divorzio), aventi carattere provvisorio sino alla sentenza definitoria di quei giudizi, nulla ostando alla caducazione degli stessi ex tunc in mancanza del relativo presupposto fondante consistente nel rapporto di filiazione tra obbligato e beneficiario dell'emolumento.
Dunque l'attore ha diritto a eccepire, per un verso, la non debenza dell'importo di euro 1.500,00 corrispondente al mantenimento per la figlia disconosciuta per le 10 mensilità pretese dall'odierna convenuta nell'atto di precetto qui opposto, per altro verso e sulla base della sottostante actio ripetitoria ex art. 2033 c.c., un controcredito pari a euro 4.350,00 corrispondente a quanto corrisposto a titolo di mantenimento per la figlia disconosciuta (cfr. doc. 9 fasc. attoreo) sin dal decreto presidenziale 29.4.2020 imponente tale obbligo a carico del (cfr. ancora doc. 8 fasc. attoreo) e sino alla revoca Parte_1 giudiziale di esso, assunta dal g.i. della causa di separazione con provvedimento 26.3.2024 (cfr. doc. 2 fasc. attoreo).
In proposito, merita evidenziare come parte convenuta non abbia contestato la circostanza in sé addotta dall'attore, limitandosi a denunciare da un lato il fatto che costui non abbia, già in corso di giudizio di disconoscimento di paternità, presentato al giudice della causa di separazione istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali imponenti a suo carico l'obbligo di mantenimento anche per l'ultima figlia (ma trattasi di argomento inidoneo a confutare la tesi difensiva attorea), dall'altro lato il fatto che l'attore abbia comunque continuato a percepire indebitamente l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS anche per la quarta figlia: tuttavia, in relazione a quest'ultima circostanza la convenuta ha espressamente dichiarato di riservarsi di “verificare quanto il Sig. abbia percepito per e stia Parte_1 Per_3 ancora percependo e di procedere al recupero di tali somme” (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta), pertanto un simile tipo di difesa non vale a destituire di fondamento nella presente sede processuale l'eccezione di compensazione sollevata ex parte actoris.
In definitiva, dall'importo richiesto in precetto a titolo di mantenimento per euro 6.000,00, detratti gli importi “indebiti” perché relativi alla figlia disconosciuta (euro 1.500,00 + euro 4.350,00) residuano euro 150,00 che l'attore ha provveduto a corrispondere alla convenuta ante iudicium (cfr. doc.
10 fasc. attoreo), determinando infatti la riduzione nel quantum della pretesa creditoria avanzata da costei (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione e risposta).
In sintesi: il precetto è indebito per l'importo di euro 6.000,00 (mantenimento arretrato dei figli, stante l'accoglimento dell'eccezione di compensazione) e per l'importo di euro 450,00 (mantenimento dei figli per il mese di marzo 2024); il precetto è fondato per l'importo di euro 784,47, pari al 50% delle spese per la c.t.u. svolta nel giudizio R.G. n. 3028/2021 gravanti sull'odierno attore i.e. euro 853,70, detratta la somma a tal titolo da costui corrisposta alla convenuta per euro 51,23 (cfr. doc. 11 fasc. attoreo).
III. L'accoglimento della parziale dell'opposizione, determinante reciproca soccombenza fra le parti, unito al fatto dell'assenza di orientamenti esegetici nitidi e consolidati sulle questioni giuridiche sottese alla controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte convenuta non ha diritto ad agire in sede esecutiva in danno di parte attrice limitatamente all'importo di euro 6.450,00 oltre interessi come intimati con l'atto di precetto qui opposto;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Pistoia, 30/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini