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Sentenza 13 dicembre 2023
Sentenza 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2023, n. 49484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49484 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN IO IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letta la richiesta del P.G. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49484 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 26/09/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui PE IO IA era stato condannato alla pena comples- siva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (deten- zione illecita di una busta di cellophane contenente una pietra di cocaina del peso lordo di gr. 23 - capo A) e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita, in concorso con NI RE, originario coimputato, di un involucro conte- nete cocaina del peso lordo di gr. 2 e di marijuana del peso lordo di gr.
3 - capo B). 2. Il PE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Si deduce che la sentenza impugnata è nulla in conseguenza della mancata par- tecipazione del PE all'udienza del 30 marzo 2022. All'inizio della citata udienza, infatti, il difensore dell'imputato aveva dato atto dell'assenza di PE per intervenuta detenzione e, tuttavia, la Corte territoriale proseguiva ugualmente nella trattazione del processo, rilevando che il PE avrebbe dovuto far pervenire una dichiarazione di partecipazione all'udienza in que- stione. La prima data di fissazione di udienza era stata disposta con decreto del 6 luglio 2021 per il 28 settembre 2021 - periodo nel quale v'era la deroga all'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, per essere rinviata d'ufficio al 12 gennaio 2022 e ancora al 30 marzo 2022, per cui si ritiene che le successive udienze godessero del regime derogatorio. Nelle more, in data 20 settembre 2021, il PE era sottoposto con ordinanza del G.I.P. di Catania alla misura degli arresti domiciliari in procedimento connesso al presente. Come è noto, l'art, 178, lett. c), cod. proc. pen. prevede, quale ipotesi di nullità di ordine generale, l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'im- putato. Inoltre, l'art. 180 cod. proc. pen. avverte che tali nullità possono essere rile- vate d'ufficio, ove si siano verificate nel corso del giudizi -o, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne discende, e ciò era quanto avvenuto nel caso de- ciso con la sentenza impugnata, che una tale ipotesi configura una nullità a regime intermedio rilevabile e deducibile anche innanzi al giudice di legittimità, ove si verifi- chi nel giudizio di appello. 3 Nel caso in esame, all'udienza del 30 marzo 2022, nonostante la comunicazione alla prima udienza utile alla Corte di merito dello stato di detenzione del Permisi agli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico per altra causa, l'organo giudi- cante disponeva procedersi oltre con la trattazione, in violazione delle disposizioni riguardanti la partecipazione dell'imputato all'udienza. Tale situazione configura una ipotesi di legittimo impedimento. Nel giudizio ordi- nario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la pre- senza dell'imputato e, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso, e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza; in tali condizioni non può procedersi in sua assenza, conseguendo altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare al giudizio. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualun- que modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato dì restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il pro- cesso ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza. Tale condizione si ritiene essere prevalente sulla richiamata omessa formalità della partecipazione all'udienza per due ordini di ragioni: 1) anche quando l'imputato avesse avanzato dichiarazione di voler presenziare all'udienza del 28 settembre 2021, dal 20 settembre 2021 era stato sottoposto agli arresti domiciliari e quindi impedito fisicamente ad essere presente;
2) essendo lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, l'eventuale dichiarazione avanzata da quest'ultimo avrebbe dovuto essere intesa anche nell'interesse del proprio assistito. Ne discende che l'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, ha il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico. Le pronunce delle Sezioni Unite :~ hanno fondato le loro conclusioni sulla natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali (in particolare quanto stabilito dall'art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 4 Ne discende la nullità di tutti gli atti compiuti in assenza dell'imputato a decorrere dall'udienza del 30 marzo 2022, in coerenza con quanto dispone l'art. 185 cod. proc. pen., il quale dispone che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente al capo A). Si rileva che il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A) doveva essere riqualificato nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma della medesima disposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso va premessa l'esposizione degli sviluppi procedimentali indispensabili ai fini della decisione: a) con decreto del 6 luglio 2021, il Presidente di Sezione della Corte di appello fissava l'udienza di discussione per la data del 28 settembre 2021; dall'intestazione del decreto PE IO IA risultava aver eletto domicilio presso il difensore di fiducia (ma non risultava il suo stato detentivo); b) l'udienza del 28 settembre 2021 era rinviata per assenza del relatore al 12 gennaio 2022; dal verbale risultava presente il difensore di fiducia e si attestava che il PE era detenuto agli arresti domiciliari per altra causa;
c) con provvedimento del 28 dicembre 2021, il Presidente di Sezione, dando atto dell'impossibilità di presenziare all'udienza di vari giudici del collegio, rinviava antici- patamente l'udienza del 12 gennaio 2022 al 30 marzo 2022; d) all'udienza del 30 marzo 2022, il difensore di fiducia chiedeva un ulteriore rinvio ai fini della traduzione in aula dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari per altra causa;
la Corte di appello, avendo rilevato che la difesa non aveva formulato richiesta di traduzione in aula entro il termine previsto dall'art. 23 bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 175 del 2020, rigettava la richiesta di rinvio e disponeva di procedersi oltre;
indi, all'esito della discussione orale, le parti conclude- vano come da verbale. Come riportato nell'esposizione in fatto, il difensore deduce la nullità della sen- tenza impugnata per omessa partecipazione del PE, detenuto per altro, all'udienza del 30 marzo 2022, data di definizione del giudizio, con discussione orale. 1.2. Al riguardo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento 5 ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, pronunzia richiamata anche nel ri- corso). Nel richiamare le precedenti decisioni delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470; Sez. U, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869-02; Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931) e nel risolvere il contrasto tra i plurimi orientamenti giurisprudenziali espressi in ma- teria, le Sezioni Unite Costantino hanno scelto, quale soluzione interpretativa «quella che configura, in capo all'imputato che abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, il pieno diritto di vedere assicurata la propria pre- senza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico». Le Sezioni Unite hanno basato le proprie conclusioni sulla normativa internazio- nale e comunitaria [le disposizioni di cui all'art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Conven- zione europea dei diritti dell'uomo, le garanzie richiamate dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978, le nove "regole minime" espresse dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975 e la Direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016] e sulle pronunzie della Corte Edu (X c. Olanda, 3/11/2021; G.C. OV c. Italia, , 01/03/2006; SO c. Italia, 10/11/2004; F.C.B. c. Italia, 28/8/1991; CO c. Italia, 12/2/1985; AC c. Croazia, 20/01/2022 e AN c. Italia, 01/09/2016, entrambe sulla necessità che la rinuncia al diritto di partecipare all'udienza emerga in modo non equivoco). Secondo le Sezioni Unite, «l'interpretazione richiamata, proprio in quanto garan- tisce in maniera stringente la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3, Cost. Inoltre, solo la garanzia di partecipazione al processo da parte dell'imputato invera i principi di immediatezza ed oralità, ugualmente richiamati nella disposizione costituzionale»; inoltre, «il complesso delle disposizioni costituzionali e canvenzionali [...], alla luce dei principi elaborati dalla Corte Edu e dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di affermare la centralità del diritto dell'imputato di parte- cipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui è subordinata la celebra- zione del giudizio in assenza nella: a) certezza della conoscenza del processo, della data e del luogo fissati per il suo svolgimento;
b) inequivocità della rinuncia a com- I parire nel giorno fissato». Sulla base di tali principi le Sezioni Unite hanno affermato che «il procedimento in , assenza, la cui disciplina costituisce il necessario punto di equilibrio tra pretesa della 6 tutela punitiva statuale ed esigenza di garantire il diritto dell'imputato alla partecipa- zione al suo processo, è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell'ac- cusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato a cura del giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento;
in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione al processo». Le Sezioni Unite hanno poi rilevato che «il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere util- mente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso». Peraltro, «l'obbligo di procedere al rinvio ed alla traduzione dell'interes- sato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all'accertamento delle regolare costituzione delle parti;
ne consegue che è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell'inte- ressato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valu- tate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consen- tono la sua regolare instaurazione [...]; se l'esplicitazione di tale impedimento, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comu- nicato, dall'interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della co- stituzione delle parti, fermo l'obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l'imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera». Alla luce del quadro delle disposizioni normative italiane e straniere e delle pro- nunzie della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione, può essere riconosciuta l'applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite alla fattispecie in esame. Nel procedimento de quo, infatti, come sopra esposto (vedi anche l'intestazione del verbale), la sopravvenuta condizione di restrizione era già nota al Collegio sin dalla precedente udienza del 28 settembre 2021. All'udienza di definizione del pro- cedimento del 30 marzo 2022, tale status dell'imputato, oltre che dal verbale, risul- tava dall'esplicita richiesta del difensore di fiducia di disporre la traduzione in aula del proprio assistito. 7 L'acquisizione di tale notizia imponeva al giudicante di non trattare il procedi- mento e di disporre la traduzione dell'interessato per l'udienza successiva. La richie- sta formulata dal difensore convergeva nella dimostrazione della presenza di un im- pedimento e nell'escludere la possibilità di ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, inconciliabile logicamente con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio;
dalla constatata assenza, e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l'obbligo del giudice, fin dalla prima notizia dell'im- pedimento, di procedere direttamente con l'ordine di traduzione. Per effetto della mancata traduzione dell'imputato, pertanto, il giudizio risulta essere stato celebrato in assenza, al di fuori delle condizioni legittimanti. Tale irrituale instaurazione del contraddittorio, già evidenziata all'udienza suindicata, ha compor- tato l'illegittimità della decisione di secondo grado, in forza dell'espressa previsione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio. In conseguenza della natura del procedimento - udienza in presenza e non me- ramente cartolare - la decisione assunta dalla Corte di appello risulta quindi non corretta. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e con tra- smissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la celebrazione di un nuovo giudizio di secondo grado.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
letta la richiesta del P.G. OLGA MIGNOLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49484 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 26/09/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 dicembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui PE IO IA era stato condannato alla pena comples- siva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (deten- zione illecita di una busta di cellophane contenente una pietra di cocaina del peso lordo di gr. 23 - capo A) e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita, in concorso con NI RE, originario coimputato, di un involucro conte- nete cocaina del peso lordo di gr. 2 e di marijuana del peso lordo di gr.
3 - capo B). 2. Il PE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Si deduce che la sentenza impugnata è nulla in conseguenza della mancata par- tecipazione del PE all'udienza del 30 marzo 2022. All'inizio della citata udienza, infatti, il difensore dell'imputato aveva dato atto dell'assenza di PE per intervenuta detenzione e, tuttavia, la Corte territoriale proseguiva ugualmente nella trattazione del processo, rilevando che il PE avrebbe dovuto far pervenire una dichiarazione di partecipazione all'udienza in que- stione. La prima data di fissazione di udienza era stata disposta con decreto del 6 luglio 2021 per il 28 settembre 2021 - periodo nel quale v'era la deroga all'art. 23 bis d.l. n. 137 del 2020, per essere rinviata d'ufficio al 12 gennaio 2022 e ancora al 30 marzo 2022, per cui si ritiene che le successive udienze godessero del regime derogatorio. Nelle more, in data 20 settembre 2021, il PE era sottoposto con ordinanza del G.I.P. di Catania alla misura degli arresti domiciliari in procedimento connesso al presente. Come è noto, l'art, 178, lett. c), cod. proc. pen. prevede, quale ipotesi di nullità di ordine generale, l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento dell'im- putato. Inoltre, l'art. 180 cod. proc. pen. avverte che tali nullità possono essere rile- vate d'ufficio, ove si siano verificate nel corso del giudizi -o, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Ne discende, e ciò era quanto avvenuto nel caso de- ciso con la sentenza impugnata, che una tale ipotesi configura una nullità a regime intermedio rilevabile e deducibile anche innanzi al giudice di legittimità, ove si verifi- chi nel giudizio di appello. 3 Nel caso in esame, all'udienza del 30 marzo 2022, nonostante la comunicazione alla prima udienza utile alla Corte di merito dello stato di detenzione del Permisi agli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico per altra causa, l'organo giudi- cante disponeva procedersi oltre con la trattazione, in violazione delle disposizioni riguardanti la partecipazione dell'imputato all'udienza. Tale situazione configura una ipotesi di legittimo impedimento. Nel giudizio ordi- nario deve essere sempre assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la pre- senza dell'imputato e, qualora questi non si presenti e in qualche modo risulti (o appaia probabile) che l'assenza sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, spetta al giudice disporre, anche d'ufficio, il rinvio ad una nuova udienza, senza che sia necessaria una qualche richiesta dell'imputato in tal senso, e ordinare la traduzione del medesimo, a meno che non vi sia stato un esplicito rifiuto di assistere all'udienza; in tali condizioni non può procedersi in sua assenza, conseguendo altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza che egli abbia avuto modo di partecipare al giudizio. Pertanto, qualora l'imputato sia detenuto o agli arresti domiciliari o comunque sottoposto a limitazione della libertà personale che non gli consente la presenza in udienza, poiché in tali casi è in re ipsa il legittimo impedimento, il giudice, in qualun- que modo ed in qualunque tempo venga a conoscenza dello stato dì restrizione della libertà, anche in assenza di una richiesta dell'imputato, deve d'ufficio rinviare il pro- cesso ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo che non vi sia stato un espresso rifiuto dell'imputato ad assistere all'udienza. Tale condizione si ritiene essere prevalente sulla richiamata omessa formalità della partecipazione all'udienza per due ordini di ragioni: 1) anche quando l'imputato avesse avanzato dichiarazione di voler presenziare all'udienza del 28 settembre 2021, dal 20 settembre 2021 era stato sottoposto agli arresti domiciliari e quindi impedito fisicamente ad essere presente;
2) essendo lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, l'eventuale dichiarazione avanzata da quest'ultimo avrebbe dovuto essere intesa anche nell'interesse del proprio assistito. Ne discende che l'imputato, il quale abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, ha il pieno diritto di vedere assicurata la propria presenza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico. Le pronunce delle Sezioni Unite :~ hanno fondato le loro conclusioni sulla natura incondizionata del diritto alla partecipazione al processo, come disegnato in maniera univoca dalle disposizioni internazionali e convenzionali (in particolare quanto stabilito dall'art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 4 Ne discende la nullità di tutti gli atti compiuti in assenza dell'imputato a decorrere dall'udienza del 30 marzo 2022, in coerenza con quanto dispone l'art. 185 cod. proc. pen., il quale dispone che «la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo». 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 relativamente al capo A). Si rileva che il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo A) doveva essere riqualificato nell'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma della medesima disposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso va premessa l'esposizione degli sviluppi procedimentali indispensabili ai fini della decisione: a) con decreto del 6 luglio 2021, il Presidente di Sezione della Corte di appello fissava l'udienza di discussione per la data del 28 settembre 2021; dall'intestazione del decreto PE IO IA risultava aver eletto domicilio presso il difensore di fiducia (ma non risultava il suo stato detentivo); b) l'udienza del 28 settembre 2021 era rinviata per assenza del relatore al 12 gennaio 2022; dal verbale risultava presente il difensore di fiducia e si attestava che il PE era detenuto agli arresti domiciliari per altra causa;
c) con provvedimento del 28 dicembre 2021, il Presidente di Sezione, dando atto dell'impossibilità di presenziare all'udienza di vari giudici del collegio, rinviava antici- patamente l'udienza del 12 gennaio 2022 al 30 marzo 2022; d) all'udienza del 30 marzo 2022, il difensore di fiducia chiedeva un ulteriore rinvio ai fini della traduzione in aula dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari per altra causa;
la Corte di appello, avendo rilevato che la difesa non aveva formulato richiesta di traduzione in aula entro il termine previsto dall'art. 23 bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 175 del 2020, rigettava la richiesta di rinvio e disponeva di procedersi oltre;
indi, all'esito della discussione orale, le parti conclude- vano come da verbale. Come riportato nell'esposizione in fatto, il difensore deduce la nullità della sen- tenza impugnata per omessa partecipazione del PE, detenuto per altro, all'udienza del 30 marzo 2022, data di definizione del giudizio, con discussione orale. 1.2. Al riguardo, va richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento 5 ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, pronunzia richiamata anche nel ri- corso). Nel richiamare le precedenti decisioni delle medesime Sezioni Unite (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470; Sez. U, n. 12778 del 27/2/2020, S., Rv. 278869-02; Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931) e nel risolvere il contrasto tra i plurimi orientamenti giurisprudenziali espressi in ma- teria, le Sezioni Unite Costantino hanno scelto, quale soluzione interpretativa «quella che configura, in capo all'imputato che abbia reso il giudice edotto del sopravvenuto stato restrittivo per altra causa, il pieno diritto di vedere assicurata la propria pre- senza al processo mediante la disposizione della traduzione e senza ulteriori oneri a proprio carico». Le Sezioni Unite hanno basato le proprie conclusioni sulla normativa internazio- nale e comunitaria [le disposizioni di cui all'art. 6, § 3, lett. c), d), e), della Conven- zione europea dei diritti dell'uomo, le garanzie richiamate dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978, le nove "regole minime" espresse dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975 e la Direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016] e sulle pronunzie della Corte Edu (X c. Olanda, 3/11/2021; G.C. OV c. Italia, , 01/03/2006; SO c. Italia, 10/11/2004; F.C.B. c. Italia, 28/8/1991; CO c. Italia, 12/2/1985; AC c. Croazia, 20/01/2022 e AN c. Italia, 01/09/2016, entrambe sulla necessità che la rinuncia al diritto di partecipare all'udienza emerga in modo non equivoco). Secondo le Sezioni Unite, «l'interpretazione richiamata, proprio in quanto garan- tisce in maniera stringente la partecipazione al giudizio di merito dell'imputato, risulta conforme ai principi del giusto processo e del contraddittorio, sanciti dall'art. 111, comma 3, Cost. Inoltre, solo la garanzia di partecipazione al processo da parte dell'imputato invera i principi di immediatezza ed oralità, ugualmente richiamati nella disposizione costituzionale»; inoltre, «il complesso delle disposizioni costituzionali e canvenzionali [...], alla luce dei principi elaborati dalla Corte Edu e dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di affermare la centralità del diritto dell'imputato di parte- cipare al processo e di individuare le rigorose condizioni cui è subordinata la celebra- zione del giudizio in assenza nella: a) certezza della conoscenza del processo, della data e del luogo fissati per il suo svolgimento;
b) inequivocità della rinuncia a com- I parire nel giorno fissato». Sulla base di tali principi le Sezioni Unite hanno affermato che «il procedimento in , assenza, la cui disciplina costituisce il necessario punto di equilibrio tra pretesa della 6 tutela punitiva statuale ed esigenza di garantire il diritto dell'imputato alla partecipa- zione al suo processo, è legittimo solo qualora vi sia certezza della conoscenza dell'ac- cusa, della data e delle possibilità di accesso all'udienza da parte dell'imputato e vi sia stato a cura del giudice, inoltre, un rigoroso e non equivoco accertamento della volontà dell'interessato di sottrarsi al procedimento;
in caso contrario il giudice deve disporre la sua traduzione al processo». Le Sezioni Unite hanno poi rilevato che «il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi a disporre l'ordine di traduzione, ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata - nell'ipotesi in cui tale conoscenza sia acquisita nell'immediatezza della prima udienza e non sia possibile procedere util- mente all'emissione dell'ordine per quella data - con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso». Peraltro, «l'obbligo di procedere al rinvio ed alla traduzione dell'interes- sato per la nuova udienza si realizza in tal caso solo ove la condizione di restrizione sia portata a conoscenza del giudice entro le formalità di apertura del dibattimento, fase funzionale all'accertamento delle regolare costituzione delle parti;
ne consegue che è consentito procedere in assenza solo ove risulti la corretta citazione dell'inte- ressato, e, qualora non sia stata formulata espressa rinuncia alla partecipazione, non emerga alcun impedimento alla comparizione, condizioni che, congiuntamente valu- tate, permettono di concludere per la volontaria sottrazione al processo e ne consen- tono la sua regolare instaurazione [...]; se l'esplicitazione di tale impedimento, sia preesistente che sopraggiunto nel corso del processo, emerga dagli atti o sia comu- nicato, dall'interessato o dal difensore, in un momento successivo a quello della co- stituzione delle parti, fermo l'obbligo per il giudicante di disporre la traduzione, per consentire la partecipazione alle udienze successive alla notizia acquisita, l'imputato parteciperà al processo senza possibilità di recuperare le facoltà cui ha rinunciato non intervenendo, in quanto in tal caso non emerge che la decisione di non comparire alla prima udienza non sia stata libera». Alla luce del quadro delle disposizioni normative italiane e straniere e delle pro- nunzie della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione, può essere riconosciuta l'applicabilità dei principi affermati dalle Sezioni Unite alla fattispecie in esame. Nel procedimento de quo, infatti, come sopra esposto (vedi anche l'intestazione del verbale), la sopravvenuta condizione di restrizione era già nota al Collegio sin dalla precedente udienza del 28 settembre 2021. All'udienza di definizione del pro- cedimento del 30 marzo 2022, tale status dell'imputato, oltre che dal verbale, risul- tava dall'esplicita richiesta del difensore di fiducia di disporre la traduzione in aula del proprio assistito. 7 L'acquisizione di tale notizia imponeva al giudicante di non trattare il procedi- mento e di disporre la traduzione dell'interessato per l'udienza successiva. La richie- sta formulata dal difensore convergeva nella dimostrazione della presenza di un im- pedimento e nell'escludere la possibilità di ricondurre la mancata comparizione ad una rinuncia a comparire, inconciliabile logicamente con la richiesta di rinvio per poter presenziare al giudizio;
dalla constatata assenza, e dalla mancata espressione della rinuncia a comparire, conseguiva l'obbligo del giudice, fin dalla prima notizia dell'im- pedimento, di procedere direttamente con l'ordine di traduzione. Per effetto della mancata traduzione dell'imputato, pertanto, il giudizio risulta essere stato celebrato in assenza, al di fuori delle condizioni legittimanti. Tale irrituale instaurazione del contraddittorio, già evidenziata all'udienza suindicata, ha compor- tato l'illegittimità della decisione di secondo grado, in forza dell'espressa previsione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli art. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. nel primo giudizio. In conseguenza della natura del procedimento - udienza in presenza e non me- ramente cartolare - la decisione assunta dalla Corte di appello risulta quindi non corretta. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e con tra- smissione degli atti alla Corte di appello di Catania per la celebrazione di un nuovo giudizio di secondo grado.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.