Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
L'elezione di domicilio in una determinata località presso lo studio di un legale ivi esercente, il quale, per l'ubicazione, non possa riguardare altro professionista, essendo residenti in una diversa città gli ulteriori difensori parimenti nominati sulla base della contestuale procura rilasciata dalla parte interessata, deve intendersi effettuata soltanto presso il titolare del detto studio e non anche presso gli altri difensori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9401 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
EN SC, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Tre Madonne n. 16, presso lo studio dell'Avv. Avilio Presutti che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Paolo Golini, in forza di procura speciale in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
COMUNE di CAMPAGNANO di ROMA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n.71, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Lavitola che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso
- controricorrente -
nonché
FR LI
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.791/99 pubblicata il 15.3.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.10.1992, FR CE conveniva in giudizio davanti al Tribunale Capitolino il Comune di Campagnano di Roma (d'ora in avanti, per brevità, denominato semplicemente il "Comune"), premettendo:
a) che un'area già di sua proprietà era stata occupata da quest'ultimo sin dal 13.11.1980 e che sulla stessa erano stati costruiti alcuni fabbricati di edilizia economica e popolare senza la corresponsione di alcun indennizzo;
b) che nel giudizio promosso per conseguire quanto dovutogli era intervenuta una transazione, approvata con delibera del 13.5.1989 ed i cui termini erano stati prorogati al 3 1.10.1991, la quale aveva avuto esecuzione solo in minima parte mediante un pagamento parziale avvenuto il 10.5.1990;
c) che, in forza della transazione, esso attore aveva rinunziato al giudizio anzidetto, mentre il Comune aveva successivamente rifiutato di adempiere all'obbligazione assunta.
Tanto premesso, il CE chiedeva che il convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di lire 1.508.685.332, oltre gli accessori, nonché, comunque, alla corresponsione dei compensi dovutigli per l'acquisizione dell'arca in parola.
Si costituiva il medesimo convenuto, instando per il rigetto delle pretese avversarie.
Alla causa veniva quindi riunito altro procedimento, instaurato sull'opposizione del Comune avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 14.12.1992 dal Presidente dello stesso Tribunale relativamente alla pretesa di EN CA avente per oggetto il pagamento della somma di lire 1.463.823.972 quale unico mandatario in rem propriam del CE, a seguito di rinunzia alla contitolarità del potere rappresentativo da parte di LA CO, in riferimento alla transazione intercorsa tra il medesimo CE ed il Comune, assumendo quest'ultimo il difetto di legittimazione attiva dello CA in ragione dell'intervenuta revoca del mandato e, comunque, l'inefficacia dell'accordo transattivo.
Si costituiva nel giudizio di opposizione il ricorrente, chiedendo il rigetto della stessa.
Il CE interveniva nel giudizio anzidetto e dichiarava di far proprio il decreto ingiuntivo.
Il giudice adito, con sentenza del 23.4.1996, definitiva quanto alla causa di opposizione, dichiarava l'inefficacia del decreto medesimo e rigettava le ulteriori domande avanzate dallo CA e dal CE, laddove, non definitivamente pronunziando nella causa promossa da quest'ultimo, ne rigettava le domande relative alla transazione rimettendo la causa in istruzione, con separata ordinanza, quanto alla domanda risarcitoria avanzata dallo stesso attore.
Avverso la decisione, proponeva appello lo CA. Non si costituiva nel grado il CE, mentre il Comune eccepiva l'inammissibilità del mezzo siccome esperito oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, resistendo nel merito e spiegando a propria volta appello incidentale.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24.2/15.3.1999, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l'appello principale e privo di efficacia l'appello incidentale, trattandosi di incidentale tardivo.
Assumeva in particolare la Corte territoriale:
a) che l'atto di appello fosse stato notificato il 4.6.1997;
b) che la sentenza impugnata fosse stata notificata allo CA il 16.4.1997, nel domicilio eletto in Roma, Via delle Tre Madonne n. 16, presso lo studio del Prof. RL NO quale difensore e rappresentante assieme all'Avv. Paolo Barile e all'Avv. Paolo Golini;
c) che a nulla rilevasse il fatto che nell'aprile del 1997 il Prof. NO fosse divenuto giudice della Corte Costituzionale, non essendo egli il solo procuratore domiciliatario dello CA;
d) che la ricezione, infatti, da parte della segretaria dello studio della copia dell'atto notificato dovesse necessariamente essere avvenuta per conto degli altri due difensori;
e) che, in ogni caso, pur cioè ritenendo che lo stesso Prof. NO fosse l'unico domiciliatario dello CA, la notificazione della sentenza impugnata dovesse reputarsi efficace, dal momento che l'assunzione del predetto incarico da parte del medesimo, con relativa, volontaria cancellazione dall'albo professionale, non costituiva un evento assimilabile a quelli di cui all'art.301 c.p.c., ovvero tale da far venir meno la domiciliazione dal giorno del giuramento del predetto quale giudice della Corte Costituzionale.
Avverso la richiamata sentenza, propone ricorso per cassazione lo CA, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, al quale resiste con controricorso il Comune, mentre non resiste il CE, pur ritualmente intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 170, 325, 326, 327, 330 e 331 c.p.c., assumendo:
a) che, nella specie, con l'elezione di domicilio contenuta in seno al mandato redatto in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, l'incarico di domiciliatario sia stato conferito esclusivamente al Prof. RL NO (titolare dello studio in Roma, Via delle Tre Madonne n. 16) e non agli altri due difensori, i quali appartengono al foro di Firenze;
b) che, venuta meno l'efficacia dell'incarico a seguito della perdita dello ius postulandi, perda altresì efficacia l'elezione di domicilio che in quella nomina trova la propria ragion d'essere, onde, in tal caso, la notificazione della sentenza deve avvenire nei confronti della parte personalmente;
c) che sia del tutto irrilevante il fatto che lo CA abbia, nel giudizio di appello, confermato l'incarico defensionale all'Avv. Golini e l'elezione di domicilio in Via delle Tre Madonne n. 16 presso un diverso difensore.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, infatti, con incensurato apprezzamento, ha ritenuto:
a) che lo CA, sulla base della procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione datata 17.3.1993, abbia delegato a rappresentarlo e difenderlo, nel giudizio di primo grado avente per oggetto l'opposizione proposta dal Comune avverso il decreto ingiuntivo emesso il 14.12.1992 dal Presidente del Tribunale di Roma, "gli Avv.ti Prof. Paolo Barile, Paolo Golini e RL NO, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via delle Tre Madonne 16";
b) che la notificazione della sentenza del medesimo Tribunale pronunciata il 23.4.1996 sia quindi "avvenuta nei confronti dello CA, nel domicilio eletto in Roma, via delle Tre Madonne 16, presso lo studio del Prof. RL NO" (quale condifensore e rappresentante unitamente all'Avv. Paolo Barile e all'Avv. Paolo Golini), sotto la data del 16.4.1997 mediante consegna a mani della segretaria del predetto studio, quando cioè lo stesso Prof. NO "aveva da tempo assunto l'alto incarico di componente della Corte Costituzionale", ovvero "dopo la cessazione dall'attività professionale" da parte dello stesso Prof. NO a seguito di volontaria cancellazione dall'albo;
c) che lo CA abbia proposto appello avverso la richiamata sentenza con atto notificato il 4.6.1997.
Tanto premesso, debbono, nella specie, trovare applicazione i seguenti principi:
1) che l'elezione di domicilio effettuata in una determinata località presso lo studio di un legale ivi esercente, il quale, per l'ubicazione, non possa riguardare altro professionista essendo residenti in una diversa città gli ulteriori difensori parimenti nominati sulla base della contestuale procura rilasciata dalla parte interessata, deve intendersi conferita soltanto al titolare di detto studio e non anche ai suindicati difensori (cfr. Cass. 6 aprile 1982, n. 2126; Cass. 16 maggio 1984, n. 2984);
2) che la cancellazione dall'albo determina la decadenza dall'ufficio di avvocato, la quale, facendo venire meno lo ius postulandi, implica la mancanza di legittimazione di quel difensore a compiere e a ricevere atti processuali, onde la notificazione della sentenza di primo grado, al fine della decorrenza del termine di impugnazione (art.285 c.p.c.), effettuata al procuratore cancellato dal predetto albo, qualunque sia la causa della cancellazione stessa, è giuridicamente inesistente e, diversamente dalla notifica al procuratore nei casi di revoca o di rinuncia, non determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione (artt.85 e 301, terzo comma, c.p.c.), con l'ulteriore conseguenza che tale notificazione deve essere eseguita alla parte personalmente anche agli effetti della decorrenza del suddetto termine (Cass. 21 novembre 1996, n. 10284; Cass.3 giugno 1997, n. 4944; Cass. 26 novembre 1998, n. 12002;
Cass. 17 luglio 1999, n. 7577);
3) che nel caso, poi, in cui la parte abbia attribuito, senza obbligo di agire congiuntamente, la facoltà di rappresentarla in giudizio a più difensori, uno dei quali domiciliatario, la cancellazione dall'albo di quest'ultimo determina il venir meno dell'elezione di domicilio che, presso di lui, la parte medesima abbia effettuato, ma non la rappresentanza conferita agli altri difensori, onde la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine "breve" per l'impugnazione, va eseguita ai suddetti difensori, sia presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato tale sentenza, sia presso il domicilio reale di costoro (Cass. 28 luglio 1989, n. 3534; Cass. 25 giugno 1990, n. 6400; Cass. 4 marzo 1993, n. 2638; Cass. 26 novembre 1994, n. 10109; Cass. 17 marzo 1999, n. 2408; Cass. 10 febbraio 2000, n. 1460). Consegue da quanto precede che nella specie:
a) l'elezione di domicilio effettuata dallo CA presso lo studio del Prof. NO in Roma (alla Via delle Tre Madonne n. 16) deve intendersi relativa esclusivamente allo stesso Prof. NO e non anche agli altri due difensori (Avv. Prof. Paolo Barile e Avv. Paolo Golini) del pari nominati in forza della procura contestualmente rilasciata dall'odierno ricorrente, appartenendo, questi ultimi, entrambi al foro di Firenze;
b) la nomina del Prof. NO a giudice della Corte Costituzionale e la susseguente, volontaria cancellazione dello stesso dall'albo professionale hanno determinato il venir meno, in capo al predetto, del potere di ricevere la notificazione degli atti processuali;
c) la notificazione della sentenza di primo grado eseguita il 16.4.1997 presso lo studio del domiciliatario è da ritenere quindi inesistente, ovvero inidonea a far decorrere il termine "breve" di trenta giorni per l'esperimento dell'appello avverso detta pronuncia, il quale, pertanto, ancorché risulti proposto con atto notificato il 4.6.1997, deve essere stimato tempestivo e, come tale, ammissibile. Il ricorso, dunque, merita accoglimento, onde l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002