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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 169/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. MUSCIA ANTONIO EUGENIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ARANCIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con – parte resistente – a Niscemi in data 27.6.2014, trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 22 Parte I – anno 2014, unione dalla quale non sono nati figli. 1 Esponeva che con sentenza n. 690/2023 emessa il 7.12.2023 Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che quel momento non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.6.2025 si costituiva in giudizio il CP_1 quale ha sostanzialmente aderito alle conclusioni spiegate dalla ricorrente senza proporre altre domande.
Infine, all'udienza di comparizione delle parti celebratasi in data 2.7.2025 ambedue le parti concludevano come in atti e la causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, occorre precisare che dalla lettura dell'estratto dell'atto di matrimonio emerge che le parti si sono unite nel vincolo coniugale attraverso la celebrazione del matrimonio civile (ritualmente trascritto nella I parte del relativo registro), sicché la domanda avanzata da ambedue i coniugi deve essere qualificata in termini di scioglimento del matrimonio civile.
Nel merito, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione giudiziale, questa deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale, definita con sentenza n. n. 690/2023 emessa dal Tribunale di Gela in data 7.12.2023 (divenuta irrevocabile come risulta dall'estratto prodotto in data 25.6.2025) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa ed il suo complessivo esito – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Niscemi in data 27.6.2014 da
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] il Parte_1 CP_1
27.3.1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 22 Parte I – anno 2014;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RO NE RO GG
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO GG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 169/2025 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. MUSCIA ANTONIO EUGENIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato in [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ARANCIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.2.2025 , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio con – parte resistente – a Niscemi in data 27.6.2014, trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 22 Parte I – anno 2014, unione dalla quale non sono nati figli. 1 Esponeva che con sentenza n. 690/2023 emessa il 7.12.2023 Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che quel momento non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.6.2025 si costituiva in giudizio il CP_1 quale ha sostanzialmente aderito alle conclusioni spiegate dalla ricorrente senza proporre altre domande.
Infine, all'udienza di comparizione delle parti celebratasi in data 2.7.2025 ambedue le parti concludevano come in atti e la causa veniva, dunque, rimessa al collegio, ai sensi dell'art. 473 bis.22, co. 4 c.p.c., essendo matura per la decisione.
***
Ciò premesso in fatto, occorre precisare che dalla lettura dell'estratto dell'atto di matrimonio emerge che le parti si sono unite nel vincolo coniugale attraverso la celebrazione del matrimonio civile (ritualmente trascritto nella I parte del relativo registro), sicché la domanda avanzata da ambedue i coniugi deve essere qualificata in termini di scioglimento del matrimonio civile.
Nel merito, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett b, lo scioglimento del matrimonio civile può essere domandato quando “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…).
Per quanto di interesse nel caso di specie, in ipotesi di separazione giudiziale, questa deve essersi protratta per almeno dodici mesi “dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale”.
Ebbene, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta essendo trascorsi più di dodici mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione giudiziale, definita con sentenza n. n. 690/2023 emessa dal Tribunale di Gela in data 7.12.2023 (divenuta irrevocabile come risulta dall'estratto prodotto in data 25.6.2025) – senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese del giudizio – considerata la natura della causa ed il suo complessivo esito – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Niscemi in data 27.6.2014 da
, nata in [...] il [...], e , nato in [...] il Parte_1 CP_1
27.3.1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 22 Parte I – anno 2014;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
3) COMPENSA integralmente le spese tra le parti
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 15/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
RO NE RO GG
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