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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa n.
11404/2023 del RGL, vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.04.1966, residente in Corso Calatafimi n. 534 Palermo, elettivamente domiciliato in via Costantino Nigra n. 5 Palermo, presso lo studio dell'Avv.
Ruggero Siciliano dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente, rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosaria Ciancimino
e domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo.
Resistente
Oggetto: Benefici per esposizione amianto
All'esito della trattazione scritta, ex art. 127 ter cpc, del 25.03.2025 ha depositato nel fascicolo telematico la seguente
SENTENZA
Munita del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
E delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc dal ricorrente e su quelle riportate nella memoria di costituzione dell' , CP_1
pone la causa in decisione.
* * *
Con ricorso depositato il 22.09.2023, parte ricorrente conveniva in giudizio l' al fine di sentire “dire e dichiarare che il ricorrente, per i motivi esposti CP_1
nella superiore narrativa, è stato soggetto al rischio soglia di esposizione all'amianto, per l'intero periodo lavorativo dallo stesso espletato dal 01.12.1989 al 29.11.2014 presso gli stabilimenti della e, pertanto, ha diritto a Parte_2
fruire dei benefici contributivi di cui al combinato disposto dell'art. 13 comma 8
L. 257/1992 e della L. 326/2003”..
A tal fine deduceva:
1) di essere stato dipendente di dall'1.12.1989 al 29.11.2014 con Parte_2
mansione di saldatore/ operatore macchine/elettricista capo squadra e dunque costantemente in contatto con prodotti contenenti amianto e in un ambiente lavorativo morbigeno.
2) che gli operai della più volte avevano richiesto all'azienda l'adozione di Pt_2
misure a tutela della propria salute e che l' con note del 12.01.2007 e del CP_2
10.5.2007 aveva richiesto informazione alla società;
3) che in data 14.02.2005 aveva presentato all' domanda di esposizione CP_2
all'amianto, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, rimasta priva di riscontro;
4) che era venuto a conoscenza che ex colleghi avevano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali con sentenze della Corte d'Appello di Palermo nn.
471/2017, 295/2018 e 973/2019, avendo accertato la presenza di amianto nei capannoni della sede di Carini;
Pt_2 CP_ 5) che con domanda del 22.01.2021 aveva chiesto all' l'aggiornamento della propria posizione contributiva senza ottenere alcun riscontro.
Atteso che la legge 326/2003 ha stabilito i nuovi coefficienti di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, l' per i lavoratori che non CP_2
avevano maturato il diritto a conseguire i benefici previdenziali, riconosceva la possibilità di avanzare domanda per l'attestazione di rischio entro il 15 giugno
2005.
Ritenendo attuale l'interesse al riconoscimento dei benefici proponeva il presente giudizio.
Si costituiva l' che in via preliminare eccepiva l'improponibilità del ricorso CP_1
atteso che la domanda in via amministrativa non era corredata dalla certificazione di esposizione all'amianto nonché la prescrizione decennale del diritto alla CP_2
richiesta dei benefici.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, acquisiti i verbali delle prove testimoniali rese nel giudizio promosso da altro collega di lavoro avente stesso petitum e stessa causa petendi, viene decisa come in epigrafe
* * *
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Istituto previdenziale sulla quale in fattispecie analoga si è pronunciato di recente questo Tribunale (Sent. n. 446/2025) e la cui decisione merita di essere condivisa e che si richiama integralmente:
“la presentazione della domanda di esposizione all'amianto dimostra la sicura conoscenza di tale circostanza da parte ricorrente già nel 2005 (cfr: in senso conforme Corte d'Appello di Palermo, n. 1044/2023 dell'1 dicembre 2023) restando evidentemente irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene. La diversa tesi (pur pregevolmente) sostenuta da questo stesso Tribunale in diversa composizione, infatti, non persuade del tutto (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 4590/2024 del 13-14 novembre 2024:
d'appello, nel 2017 e nel 2000 18, l'ha riconosciuta ad alcuni colleghi che avevano mansioni analoghe alle proprie e lavoravano presso il medesimo stabilimento. Infatti, quando egli presentò la domanda amministrativa all il CP_2
14 febbraio 2025, obbligatoriamente entro il 30 giugno 2025, la presenza di amianto presso il suo luogo di lavoro e le sue caratteristiche, tali da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori che svolgevano le medesime mansioni del ricorrente, non erano documentate, tanto da indurre l' dopo qualche anno (a CP_2
marzo 2009), a rigettare la sua domanda amministrativa. Tale accertamento del
[ricorrente] di non esposizione (vedi provvedimento del 23.03.2009) produceva inevitabilmente nel lavoratore la convinzione di non essere stato esposto in modo qualificato alla predetta sostanza nociva, convinzione che costituisce l'esatto contrario della consapevolezza della medesima esposizione qualificata amianto.
Vi è prova in atti che solo nel 2017 e nel 2018 La Corte d'appello di Palermo - in riforma di sentenze di questo tribunale - accoglieva la domanda di diversi colleghi del ricorrente di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto, a seguito delle prove testimoniali e delle c.t.u. ambientali effettuate in grado di appello (…) così per la prima volta accertando la presenza di amianto in azienda in concentrazioni tali da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori con le mansioni delle ricorrente a fibre di amianto.
Risulta, quindi, trovato in giudizio che il ricorrente solo dopo tale data poteva avere consapevolezza della presenza di amianto in azienda, in misura tale da produrre la propria esposizione qualificata ultradecennale a fibre di amianto>>. Infatti, posto che occorre individuare il momento in cui il fatto dell'esposizione lavorativa all'amianto per un periodo superiore a dieci anni era conosciuto o conoscibile dal [ricorrente] non posso sostenersi che tale conoscenza mancasse nel momento in cui il lavoratore presentava all' apposita domanda di CP_2
certificazione di detta esposizione né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che tale conoscenza svanisse con rigetto della relativa domanda da parte dell' per CP_2
poi riapparire al momento il riconoscimento giudiziario del beneficio ex art. 13, comma 8, della L 257/992 ad alcuni colleghi dell'odierno ricorrente: ciò ch'è ragionevolmente mutato nel corso degli anni è la consapevolezza del [ricorrente] della possibilità di vedersi riconosciuto il suo diritto, non certo, invece, la conoscenza del fatto su cui tale diritto si basa (cioè l'esposizione ultradecennale a polvere di amianto, circostanza che nel 2005 era evidentemente e pienamente già conosciuto dal lavoratore: basti ricordare circa la rilevanza della decisione di rigetto della domanda di accertamento da parte dell che la certificazione di CP_2
CP_ tale istituto non costituisce elemento per ottenere dall i benefici contributivi)”.
Il percorso logico seguito nella sentenza sopra citata merita ampia condivisione e determina l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con consequenziale accoglimento del ricorso, rendendo pleonastica la trattazione nel merito.
Atteso che non mancano decisioni rese da questo Tribunale, di segno opposto, che hanno accolto la tesi favorevole al lavoratore e da questi richiamata, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 25.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente