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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/11/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2024
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI LUCA C.F._2
ATTORI
e
(C.F. E P.IVA ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RABIOLO NICOLETTA e dell'Avv. DI BUGNO ALESSANDRA e dell'Avv. COLI ALESSIO C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni
1 SENTENZA
Conclusioni per la parte attrice
2 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore per i fatti, le ragioni ed i titoli decritti in narrativa e per l'effetto condannare la predetta convenuta in ragione delle voci di danno tutte già descritte in narrativa e da intendersi qui integralmente trascritte, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, patiti e patiendi, da e dai Sig.ri Parte_3 Parte_4 Pt_1
e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
[...] Parte_2
e e per l'effetto condannare la Parte_3 Parte_4 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti dei danni quantificanti nella misura complessiva di euro
4.077.000,00(quattomilioniesettantasettemila/==) e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, e/o comunque da liquidarsi, occorrendo, per le singole voci di danno meglio precisate in narrativa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché con rimborso delle spese dei diritti ed onorari relativi al procedimento accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc RGN 4786/2022 (Tribunale
Lucca Giudice Giulio Giuntoli)) in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c., nonché con rimborso delle spese di CTU e CTP sia dell'atp che del presente procedimento e con condanna delle convenuta alla restituzione delle somme in favore degli attori;
Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc RGN 4786/2022 (Tribunale
Lucca Giudice Giulio Giuntoli) definito con il deposito dell'elaborato peritale”. In via istruttoria
Si chiede volersi disporre rinnovo di CTU medica volta ad accertare se le prestazioni dei sanitari che hanno avuto in cura e siano state effettuate con la dovuta Parte_2 Parte_3 diligenza, adeguatezza, correttezza e perizia professionale, privo di condotte omissive e se hanno determinato ed in quale misura le lesioni della piccola con determinazione altresì Parte_3 dei danni patrimoniali e non, biologico e/o morale e/o morale/psichico, dell'incidenza sugli
3 aspetti personalizzanti e alla vita di relazione della stessa (in senso ampio, includendosi sia la sfera privata che la vita sociale), accertandone la personalizzazione, nonché all'incidenza e/o perdita della capacità lavorativa e delle chance di sopravvivenza sulla piccola nonché Pt_3 danno patrimoniale anche futuro. Accertare altresì il danno psicologico, morale alla vita di relazione subito, all'incidenza sugli aspetti personalizzanti e alla vita di relazione (in senso ampio, includendosi sia la sfera privata che la vita sociale) dai genitori e Parte_2 Parte_1 nonché dalla sorella Voglia altresì accertare il CTU le spese necessarie
[...] Parte_4 per ausili alla piccola per tutta la vita sedie, letto ortopedico, spese per pannolini, spese per Pt_3 piscina o altra attività sportiva necessaria, spese per assistenza continuativa con assunzione di persona per assistenza domiciliare occorrendo con esperienze infermieristiche, spese per spostamenti carburante pedaggi etc per controlli nei vari centri specialistici, spese per installazione ascensore e adeguamento abitazione, danno patrimoniale futuro della piccola Pt_3 menomazione della capacità lavorativa e per tutto quanto altro sarà ritenuto necessario. Con nomina sin d'ora quale consulente di parte il Dott. e con riserva di nomina di Persona_1 altro consulente e di ausiliari”.
Conclusioni per la parte convenuta:
4 “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni opportuna pronuncia e/o declaratoria: - respingere la domanda così come formulata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata;
- respingere la richiesta di rinnovazione della consulenza di ufficio espletata nell'accertamento tecnico ex art. 696 bis (trib. Lucca RG
4786/2022) per le ragioni esposte in premessa;
In subordine nella denegata ipotesi di ammissione di nuova CTU e prove per teste e relativi capitoli di prova voglia codesto giudice adito disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
-
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, riduca l'ammontare della somma richiesta a titolo risarcitorio a quanto strettamente provato in corso di causa e ritenuto di giustizia. - Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti
(cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia Romagna n.151/2016, Tar Emilia
Romagna n. 3/2016). - Con ogni e più ampia riserva istruttoria nelle forme e termini di legge".
Fatti della causa e ragioni della decisione
1. e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore e sulla minore hanno convenuto in Parte_3 Parte_4 giudizio la chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di euro 4.077.000,00 o di quella maggiore o minore somma che fosse risultata dovuta a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a errori del personale medico della convenuta, il giorno 21.12.2019 e nei giorni successivi, e per effetto dei quali era affetta da Parte_3 grave deficit neurologico inquadrabile come encefalopatia con leucomalacia periventricolare cistica ipossico ischemica.
5 2. I fatti rappresentati dagli attori sono incontroversi e in sintesi sono questi: il 21.12.2019,
[...]
si ricoverava presso Presidio Ospedaliero Versilia di Pt_2 Controparte_2
ID di MA (LU) per “perdita liquido amniotico in atto” da rottura spontanea delle membrane amniotiche con diagnosi di ingresso “pPROM gravida alla 33 settimana” veniva sottoposta a terapia di Corticosteroidi;
il 24.12.2019 i medici procedevano con l'induzione di travaglio ed alle ore 22.47 veniva alla luce di gr 2049 Agar score 8-9; la neonata veniva Pt_3 trasferita presso del Presidio per prematurità; le veniva CP_3 Controparte_4 posizionato catetere venoso ombelicale ma dopo circa due ore si verificava “una emorragia dall'arteria ombelicale in sede di catetere, che determinava, nonostante le cure del caso, decremento dei valori emoglobinici (da 17,4 a 11,6); dopo circa 19 ore dalla nascita si verificava nuovo episodio emorragico in sede ombelicale, per cui veniva rimosso il catetere ombelicale e posizionato un CVC;
seguivano trasfusioni di concentrato piastrinico, di immunoglobine e concentrato di globuli rossi;
la piccola veniva dimessa il 07.01.2020; fino dai giorni successivi manifestava un rallentamento della motricità; da qui una serie di esami che hanno evidenziato la leucomalacia multicistica ipossico ischemico, causata da corionamniosite subclinica e determinativa di deficit motorio ai quattro arti, con maggiore interessamento di quelli inferiori, scarso controllo del tronco e difficoltà tecniche nei passaggi posturali supino-prono, disturbi del visus con associata difficoltà alla fissazione ed all'inseguimento.
3. Secondo la prospettazione degli attori, suffragata da documentazione medica di parte, la patologia della minore è derivata da plurimi errori del personale della convenuta:
avere, al momento del ricovero della trascurato di verificare la possibile presenza della Pt_2 corionamniosite subclinica nonostante fosse in atto una pProm, vi fosse una anamnesi positiva per pProm, si fosse manifestato un innalzamento progressivo e costante degli indici di flogosi;
non aver comunque praticato profilassi corticosteroidea nonostante tale pratica fosse raccomandata in tutte le Linee Guida Internazionali;
aver seguito, nonostante la progressione dei valori di più indicatori di rischio flogistio, un management di tipo conservativo della gravidanza;
6 aver poi deciso di indurre il travaglio di parto segnalando fra gli elementi decisionali “il rialzo” della PCR (maggiore 8 volte), indicatore mai preso in considerazione nei giorni precedenti nonostante l'indice fosse già fuori range all'accettazione ed in progressivo costante aumento;
non aver monitorato i parametri ematici materni circa l'assetto coagulativo visto che il rischio materno per Coagulopatia e Tromboemolismo aumenta in caso di Corionamniotite;
non avere provveduto ad un trasporto in utero AM (Servizio Trasporto Assistito Materno) considerando la complessità del caso in oggetto nonostante che gli unici due interventi di dimostrata efficacia nel ridurre la mortalità perinatale e le complicanze neonatali maggiori, fra cui i difetti di neurosviluppo, nei neonati altamente pretermine, siano la somministrazione antenatale degli steroidi e il trasporto in utero in strutture sanitarie di livello adeguato;
non aver sottoposto ad esame istologico gli annessi fetali (placenta, membrane amniotiche, funicolo) per confermare la presenza di flogosi (BPC);
non avere adeguatamente gestito la emorragia a livello del moncone ombelicale in particolare omettendo di praticare tempestive emotrasfusioni così da evitare l'anemia seguita all'emorragia e causa di ipossia-ischemia cerebrale, con danno permanente.
4. La ha sostenuto, con il supporto di perizie di medici esterni, Controparte_1 che il proprio personale non aveva fatto errori
5. La causa è stata istruita a mezzo della documentazione clinica, delle relazioni dei consulenti di parte, della relazione di ATP, affidata alla dottoressa medico legale, in collegio Persona_2 con il dott. specialista in ostericia e Ginecologia e con ausilio dal dott. Persona_3 specialista in neonatologia, e mediante relazione integrativa affidata ai Persona_4 predetti dottori e Per_2 Per_4
6. Va preliminarmente osservato -in riferimento alle eccezioni sollevate dalla parte attrice all'udienza del 10 ottobre 2025- che non vi è violazione dell'art. 15 della l.24 del 2017 posto che la consulenza è stata affidata ad un medico legale e ad uno specialista del settore di interesse, come la disposizione prevede, e che quanto alla attività del Dottor non è ravvisabile Per_4 alcuna violazione del principio del contraddittorio posto che:
7 il giudice del procedimento di ATP, su richiesta dei componenti del collegio, ha autorizzato i medesimi ad avvalersi dell'ausilio del Dottor Per_4
il Dottor ha partecipato alle operazioni di ATP in contraddittorio con i consulenti della Per_4 parte attrice dottori e (v. relazione di ATP); Per_5 Per_6
dalla relazione di ATP risulta che questi ultimi non hanno “sollevato contestazioni di sorta” e si
“sono detti sostanzialmente concordi con quanto affermato dal Dottor e riportato nella Per_4 stessa relazione;
il giudice precedente assegnatario della presente causa, in data 23.5.2025, ha chiamato i consulenti a rispondere ai chiarimenti formulati dalla parte attrice;
nella relazione integrativa dei due consulenti tecnici si afferma che “le richieste di chiarimenti sollevate dal legale di parte ricorrente sono molteplici e riguardano argomenti già ampiamente discussi nella precedente consulenza e che vengono ulteriormente criticati senza introdurre argomentazioni nuove” e si dà conto del fatto che il Dottor non ha svolto alcuna attività Per_4 ulteriore rispetto a quella già svolta, in contraddittorio con i consulenti di parte attrice, nella fase di ATP;
nella relazione integrativa viene richiamato quanto affermato dal Dottor in sede di ATP Per_4 per rispondere alla richiesta di chiarimenti della parte attrice ma ciò, al contrario di quanto sostenuto da quest'ultima, non comporta alcuna violazione del contraddittorio posto che il richiamo è ad una relazione già valutata, in senso “sostanzialmente” adesivo, dai consulenti di parte in sede di ATP e valutata altresì dai consulenti di parte attrice -nominati in sostituzione dei consulenti della stessa parte in sede di ATP- in sede operazioni integrative.
8 Quanto sopra osservato, il Tribunale recepisce le valutazioni e le conclusioni dei consulenti di ufficio secondo cui: “La signora nel tardo pomeriggio del 21/12/2019 si ricoverava Parte_2 presso: “UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Versilia per rottura prematura delle membrane (pPROM) in gravida alla 33esima settima + 3 giorni di gestazione. In reparto veniva sottoposta ad esami ematici ed urinocoltura ed era somministrata terapia antibiotica. I medici, dopo consulto telefonico, decidevano di non somministrare corticosteroidi: tale decisione, come argomentato nelle pagine precedenti, non è stata conforme alle Linee Guida dal momento che, oltre alla terapia antibiotica, nelle gravidanze tra la 24° e la 34° settimana è raccomandata la somministrazione di corticosteroidi per via i.m. alla dose di 12 mg di betametasone al dì per due giorni. Pertanto, l'aver deciso di non procedere alla profilassi RDS
(sindrome da distress respiratorio) mediante somministrazione steroidea prima dell'induzione del parto si discosta dalle raccomandazioni. A fronte di tale evidente omissione, ai fini del nesso causale ,rileviamo che la neonata non ha mai presentato sintomi di RDS, né ha sviluppato IVH
(emorragia intraventricolare) o NEC (enterocolite necrotica) e quindi potrà affermarsi che l'omessa somministrazione di corticosteroidi non ha provocato alcuna conseguenza. In data
24/12/2019, alle ore 22:47 la signora con parto eutocico, dette alla luce un feto di sesso Pt_2 femminile vivo e vitale del peso di 2049 gr. L'indice di Apgar era buono, così come l'emogasanalisi e la bambina veniva messa in incubatrice. Non vi era distress respiratorio, gli indici di infezione erano negativi. Dopo due ore di vita la neonata andò incontro ad una emorragia dall'arteria ombelicale che fu prontamente tamponata. Un ulteriore episodio si presentò alla diciannovesima ora di vita. L'esame della cartella neonatale effettuata dal dott.
specialista neonatologo facente parte del collegio peritale …, ha, in estrema sintesi, Per_4 evidenziato che l'assistenza prestata alla piccola dai sanitari dell'Ospedale Versilia Pt_3 presentò alcune criticità quali non aver effettuato alcun emocromo nelle prime 43 ore di vita, anche a fronte di un sanguinamento, e non aver sospettato prima la piastrinopenia causa delle emorragie. Tuttavia, come chiaramente illustrato dal dott. e condiviso dai CCTTPP in Per_4 corso di operazioni peritali, tali omissioni non hanno dato luogo ad alcuna conseguenza e nessuna correlazione è stata evidenziata tra l'emorragia e gli esiti cerebrali presentati dalla piccola La leucomalacia periventricolare cistica riscontrata ad presenta infatti una Pt_3 Pt_3
9 diversa genesi. I dati di laboratorio all'ingresso (PCR aumentata, rapporto neutrofili/linfociti al valore soglia, tampone vaginale positivo per Enterococcus Faecalis e Uraplasma parvum), la precoce e prematura rottura delle membrane (la cui patogenesi è prevalentemente di tipo infiammatorio) ed il dato anamnestico (precedente pPROM), consentono di ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la corionamniosite asintomatica fosse già in atto in utero nel periodo prenatale antecedente il ricovero, e che quindi abbia esplicato i suoi effetti sui tessuti cerebrali ancora in via di sviluppo. E' inoltre possibile che la presenza della rara mutazione genetica (due varianti del gene MACF) possa aver costituito un fattore concasuale predisponente il tessuto cerebrale ad una particolare vulnerabilità e quindi ad una alterata ed anomala sensibilità all'azione delle citochine infiammatorie. In definitiva, le criticità riscontrate nell'operato dei sanitari che ebbero ad assistere la signora e la neonata non hanno Parte_2 Pt_3 chiaramente dato luogo a conseguenze lesive per la piccola la quale presenta un quadro Pt_3 clinico complesso con leucomalacia periventricolare cistica realizzatosi, con alta probabilità, a seguito di un processo infettivo prenatale asintomatico delle membrane fetali in presenza delle rare mutazioni genetiche successivamente accertate. Si segnala che il mancato esame della placenta (ulteriore criticità dei sanitari che non hanno provveduto all'analisi) non permette di avere la certezza dell'infezione, ma tale dato niente avrebbe aggiunto da un punto di vista terapeutico e prognostico, dal momento che, come illustrato nelle pagine precedenti, al momento della rottura delle membrane e del parto, il danno cerebrale era già presente”.
Innanzi tutto, quanto all'assistenza prestata alla piccola dopo la nascita e al se Pt_3
l'anemizzazione riscontrata nelle prime ore di vita quale conseguenza del sanguinamento dal moncone ombelicale potesse aver arrecato conseguenze ipossiche alla neonata, la conclusione del dottor per cui l'assistenza al di là di accertate criticità è stata sostanzialmente adeguata Per_4
e per cui le conseguenze del sanguinamento sono state nulle rispetto al quadro patologico finale, possono essere tenute ferme in quanto argomentate in modo dettagliato e, come si legge nella relazione di ATP, rimaste incontestate dai consulenti di parte che, anzi, riguardo ad esse “si sono detti sostanzialmente concordi”.
10 Per quanto poi concerne gli ulteriori addebiti, i consulenti di ufficio hanno escluso, sulla lettura della documentazione medica agli atti, che alla base della patologia, vi sia stata una sepsi neonatale precoce (EOS) perché tutti i dati (PCR, PCT risultanti dalla analisi post partum) erano proprie di una situazione di assenza di una reazione infiammatoria neonatale. Con la conseguenza che cadono gli addebiti legati a carenze di indagine e cura legate specificamente alla fase successiva alla nascita.
I consulenti hanno anche confutato la prospettazione di parte attrice per cui la patologia neurologica poteva essere ricondotta a cause “intra partum” ponendo in evidenza che “il travaglio
è stato regolare con tracciato cardiotocografico in continuo di tipo I (normale, rassicurante), seguito da parto eutocico di un feto AGA di sesso femminile, vivo e vitale. L'indice di Apgar di 8 ad 1 minuto, 9 a 5 minuti e 9 a 10 minuti e l' EGA cordonale (pH normale e Base Excess -2,6) attestano le ottime condizioni alla nascita e certificano l'assenza di acidosi metabolica e quindi di episodi ipossico ischemici intra-partum. La “Consensus Conference on cerebral palsy” ha da anni stabilito quali siano i criteri vincolanti per attribuire ad un evento intrapartum la paralisi cerebrale. La mancanza di anche uno solo dei criteri non consente di attribuire ad insulto intrapartum la patologia neurologica”. Nel caso, gli esami, evidenziavano la mancanza di più fattori. Cadono gli addebiti legati a questa fase.
I consulenti hanno argomentato -e l'argomentazione, come si legge nella relazione, è stata condivisa dai consulenti di parte attrice-, in base ai dati di laboratorio all'ingresso (PCR aumentata, rapporto neutrofili/linfociti al valore soglia, tampone vaginale positivo per
Enterococcus Faecalis e Uraplasma parvum, organismi a bassa virulenza spesso indicativi della cronicità delle infezioni intrauterine e della frequente assenza di segni di infezione), in base alla precoce e prematura rottura delle membrane (la cui patogenesi è prevalentemente di tipo infiammatorio) in base al dato anamnestico (precedente pPROM), che con molta probabilità “la corionamniosite asintomatica fosse già in atto in utero nel periodo prenatale antecedente il ricovero, inducendo la risposta infiammatoria fetale e determinando il danno della sostanza bianca e dei suoi precursori oligodendrogliali particolarmente sensibili alle sostanze citotossiche ed alle citochine” (pag. 57 della CTU ).
11 E' stata poi riscontrata una rara mutazione del gene MACF relativamente alla quale i consulenti hanno affermato che la stessa può aver esercitato un ruolo concasuale e/o facilitante nella etiopatogenesi della FIRS e della complessa patologia cerebrale mediante un meccanismo di alterata ed anomala sensibilizzazione della sostanza bianca all'aumento delle citochinem.
La conclusione per cui la leucomalacia periventricolare cistica si era già realizzata, con alta probabilità, a seguito di un processo infettivo prenatale asintomatico delle membrane fetali in presenza delle rare mutazioni genetiche successivamente accertate, ha portato alla logica conclusione per cui la mancata esecuzione di esami post partum e segnatamente dell'esame della placenta è stata ininfluente dato che il danno cerebrale era già presente prima del ricovero.
12 Rispetto a questi esaustivi accertamenti e a queste logiche argomentazioni, nella relazione integrativa, i consulenti di ufficio e hanno aggiunto, a confutazione dei Per_2 Per_7 rilievi critici dei tecnici di parte attrice, che la rottura prematura precoce delle membrane
( ), già presente in anamnesi per un pregresso aborto spontaneo alla 20° settimana, è CP_5 considerata secondo la letteratura medica del settore, “il principale fattore di rischio per la e per la presenza di una infezione intraamniotica in occasione di gravidanze successive”; CP_5 che la rottura pretermine prematura delle membrane (pPROM) riconosce una eziopatogenesi multifattoriale, con netta prevalenza dell'infiammazione e dell'infezione, ma anche a seguito di processi non infettivi (come lo stato immunologico materno e fetale, fattori genetici, aspetti comportamentali), che possono causare una risposta infiammatoria a livello delle membrane amniocoriali e del feto con rilascio di citochine, che “la corioamnionite è una delle principali cause di parto pretermine”; che l'infiammazione o infezione delle membrane fetali (ovvero la corioamnionite) è classificata subclinica quando “non presenta sintomi clinici ma crea i presupposti istochimici (produzione di citochine) che provocano la rottura prematura pretermine delle membrane e/o il parto spontaneo pretermine (40-70% dei casi di travaglio spontaneo pretermine e pPROM). Quando l'infezione risale verso l'utero si parla di corion-amniosite che può determinare la rottura prematura delle membrane e l'innesco del travaglio di parto pretermine. Nonostante ad oggi non sia ben chiaro in quale periodo della gravidanza i batteri possano risalire dalla vagina nello spazio corion-deciduale, esistono numerose evidenze in favore del fatto che l'infezione intrauterina sia una patologia cronica più spesso che acuta … La colonizzazione prolungata può comportare una risposta infiammatoria che, a sua volta, può innescare una cascata di eventi che porta al rilascio di numerosi mediatori dell'infiammazione: citochine, chemochine, prostaglandine, proteasi e altri enzimi. Le citochine proinfiammatorie possono avere un effetto citolitico diretto sulle cellule nervose e aumentare l'attività della caspasi, famiglia di proteasi che partecipano alle reazioni che iniziano e portano a compimento la risposta di morte cellulare programmata (apoptosi). Ogni insulto che vada a modificare il regolare processo di generazione, migrazione e differenziazione neuronale è in grado di provocare un danno al cervello in formazione …”; che, dunque, vi erano plurimi elementi caratterizzanti una patogenesi pregressa di tipo infiammatorio e vi erano evidenze incompatibili con una etio-
13 patogenesi intrapartum della lesione cerebrale (certificata da un decorso del travaglio normale e da valori alla nascita di Apgar, pH e BE normali) e con una ezio-patogenesi post-partum conseguente ai due episodi emorragici avvenuti a livello del moncone ombelicale.
7. In ragione di quanto precede, posto che la “leucomalacia periventricolare cistica PLVc” è stata causata da un insulto citotossico da parte delle citochine prodotte a seguito di una corionamniotite decorsa in modo del tutto asintomatico nel periodo ante-partum, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti della l'attività dei cui Controparte_1 operatori è risultata del tutto estranea alla causazione della patologia, deve essere rigettata;
8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al d.m.55/2014, mod. dal d.m.147/2022, tenendo conto del valore della causa, stimato sulla domanda, e dei parametri medi per ciascuna fase (di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale);
9. le spese di ATP e di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte attrice,
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 contro la Controparte_1
condanna la parte attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 64.138,00, oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di Atp e di Ctu a carico della parte attrice.
Lucca, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2024
tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. MANCINI LUCA C.F._2
ATTORI
e
(C.F. E P.IVA ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. RABIOLO NICOLETTA e dell'Avv. DI BUGNO ALESSANDRA e dell'Avv. COLI ALESSIO C.F._3
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni
1 SENTENZA
Conclusioni per la parte attrice
2 “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore per i fatti, le ragioni ed i titoli decritti in narrativa e per l'effetto condannare la predetta convenuta in ragione delle voci di danno tutte già descritte in narrativa e da intendersi qui integralmente trascritte, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, patiti e patiendi, da e dai Sig.ri Parte_3 Parte_4 Pt_1
e in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
[...] Parte_2
e e per l'effetto condannare la Parte_3 Parte_4 Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei ricorrenti dei danni quantificanti nella misura complessiva di euro
4.077.000,00(quattomilioniesettantasettemila/==) e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, e/o comunque da liquidarsi, occorrendo, per le singole voci di danno meglio precisate in narrativa anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché con rimborso delle spese dei diritti ed onorari relativi al procedimento accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc RGN 4786/2022 (Tribunale
Lucca Giudice Giulio Giuntoli)) in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c., nonché con rimborso delle spese di CTU e CTP sia dell'atp che del presente procedimento e con condanna delle convenuta alla restituzione delle somme in favore degli attori;
Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis cpc RGN 4786/2022 (Tribunale
Lucca Giudice Giulio Giuntoli) definito con il deposito dell'elaborato peritale”. In via istruttoria
Si chiede volersi disporre rinnovo di CTU medica volta ad accertare se le prestazioni dei sanitari che hanno avuto in cura e siano state effettuate con la dovuta Parte_2 Parte_3 diligenza, adeguatezza, correttezza e perizia professionale, privo di condotte omissive e se hanno determinato ed in quale misura le lesioni della piccola con determinazione altresì Parte_3 dei danni patrimoniali e non, biologico e/o morale e/o morale/psichico, dell'incidenza sugli
3 aspetti personalizzanti e alla vita di relazione della stessa (in senso ampio, includendosi sia la sfera privata che la vita sociale), accertandone la personalizzazione, nonché all'incidenza e/o perdita della capacità lavorativa e delle chance di sopravvivenza sulla piccola nonché Pt_3 danno patrimoniale anche futuro. Accertare altresì il danno psicologico, morale alla vita di relazione subito, all'incidenza sugli aspetti personalizzanti e alla vita di relazione (in senso ampio, includendosi sia la sfera privata che la vita sociale) dai genitori e Parte_2 Parte_1 nonché dalla sorella Voglia altresì accertare il CTU le spese necessarie
[...] Parte_4 per ausili alla piccola per tutta la vita sedie, letto ortopedico, spese per pannolini, spese per Pt_3 piscina o altra attività sportiva necessaria, spese per assistenza continuativa con assunzione di persona per assistenza domiciliare occorrendo con esperienze infermieristiche, spese per spostamenti carburante pedaggi etc per controlli nei vari centri specialistici, spese per installazione ascensore e adeguamento abitazione, danno patrimoniale futuro della piccola Pt_3 menomazione della capacità lavorativa e per tutto quanto altro sarà ritenuto necessario. Con nomina sin d'ora quale consulente di parte il Dott. e con riserva di nomina di Persona_1 altro consulente e di ausiliari”.
Conclusioni per la parte convenuta:
4 “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni opportuna pronuncia e/o declaratoria: - respingere la domanda così come formulata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, non provata;
- respingere la richiesta di rinnovazione della consulenza di ufficio espletata nell'accertamento tecnico ex art. 696 bis (trib. Lucca RG
4786/2022) per le ragioni esposte in premessa;
In subordine nella denegata ipotesi di ammissione di nuova CTU e prove per teste e relativi capitoli di prova voglia codesto giudice adito disporre la conversione del rito e la prosecuzione del giudizio con le forme della cognizione ordinaria;
-
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, riduca l'ammontare della somma richiesta a titolo risarcitorio a quanto strettamente provato in corso di causa e ritenuto di giustizia. - Con vittoria di spese di lite da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di Iva e Cap (trattandosi di contenzioso gestito da Avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti
(cfr. in merito Tar Piemonte n. 1104/2017, Tar Emilia Romagna n.151/2016, Tar Emilia
Romagna n. 3/2016). - Con ogni e più ampia riserva istruttoria nelle forme e termini di legge".
Fatti della causa e ragioni della decisione
1. e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore e sulla minore hanno convenuto in Parte_3 Parte_4 giudizio la chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1 somma di euro 4.077.000,00 o di quella maggiore o minore somma che fosse risultata dovuta a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a errori del personale medico della convenuta, il giorno 21.12.2019 e nei giorni successivi, e per effetto dei quali era affetta da Parte_3 grave deficit neurologico inquadrabile come encefalopatia con leucomalacia periventricolare cistica ipossico ischemica.
5 2. I fatti rappresentati dagli attori sono incontroversi e in sintesi sono questi: il 21.12.2019,
[...]
si ricoverava presso Presidio Ospedaliero Versilia di Pt_2 Controparte_2
ID di MA (LU) per “perdita liquido amniotico in atto” da rottura spontanea delle membrane amniotiche con diagnosi di ingresso “pPROM gravida alla 33 settimana” veniva sottoposta a terapia di Corticosteroidi;
il 24.12.2019 i medici procedevano con l'induzione di travaglio ed alle ore 22.47 veniva alla luce di gr 2049 Agar score 8-9; la neonata veniva Pt_3 trasferita presso del Presidio per prematurità; le veniva CP_3 Controparte_4 posizionato catetere venoso ombelicale ma dopo circa due ore si verificava “una emorragia dall'arteria ombelicale in sede di catetere, che determinava, nonostante le cure del caso, decremento dei valori emoglobinici (da 17,4 a 11,6); dopo circa 19 ore dalla nascita si verificava nuovo episodio emorragico in sede ombelicale, per cui veniva rimosso il catetere ombelicale e posizionato un CVC;
seguivano trasfusioni di concentrato piastrinico, di immunoglobine e concentrato di globuli rossi;
la piccola veniva dimessa il 07.01.2020; fino dai giorni successivi manifestava un rallentamento della motricità; da qui una serie di esami che hanno evidenziato la leucomalacia multicistica ipossico ischemico, causata da corionamniosite subclinica e determinativa di deficit motorio ai quattro arti, con maggiore interessamento di quelli inferiori, scarso controllo del tronco e difficoltà tecniche nei passaggi posturali supino-prono, disturbi del visus con associata difficoltà alla fissazione ed all'inseguimento.
3. Secondo la prospettazione degli attori, suffragata da documentazione medica di parte, la patologia della minore è derivata da plurimi errori del personale della convenuta:
avere, al momento del ricovero della trascurato di verificare la possibile presenza della Pt_2 corionamniosite subclinica nonostante fosse in atto una pProm, vi fosse una anamnesi positiva per pProm, si fosse manifestato un innalzamento progressivo e costante degli indici di flogosi;
non aver comunque praticato profilassi corticosteroidea nonostante tale pratica fosse raccomandata in tutte le Linee Guida Internazionali;
aver seguito, nonostante la progressione dei valori di più indicatori di rischio flogistio, un management di tipo conservativo della gravidanza;
6 aver poi deciso di indurre il travaglio di parto segnalando fra gli elementi decisionali “il rialzo” della PCR (maggiore 8 volte), indicatore mai preso in considerazione nei giorni precedenti nonostante l'indice fosse già fuori range all'accettazione ed in progressivo costante aumento;
non aver monitorato i parametri ematici materni circa l'assetto coagulativo visto che il rischio materno per Coagulopatia e Tromboemolismo aumenta in caso di Corionamniotite;
non avere provveduto ad un trasporto in utero AM (Servizio Trasporto Assistito Materno) considerando la complessità del caso in oggetto nonostante che gli unici due interventi di dimostrata efficacia nel ridurre la mortalità perinatale e le complicanze neonatali maggiori, fra cui i difetti di neurosviluppo, nei neonati altamente pretermine, siano la somministrazione antenatale degli steroidi e il trasporto in utero in strutture sanitarie di livello adeguato;
non aver sottoposto ad esame istologico gli annessi fetali (placenta, membrane amniotiche, funicolo) per confermare la presenza di flogosi (BPC);
non avere adeguatamente gestito la emorragia a livello del moncone ombelicale in particolare omettendo di praticare tempestive emotrasfusioni così da evitare l'anemia seguita all'emorragia e causa di ipossia-ischemia cerebrale, con danno permanente.
4. La ha sostenuto, con il supporto di perizie di medici esterni, Controparte_1 che il proprio personale non aveva fatto errori
5. La causa è stata istruita a mezzo della documentazione clinica, delle relazioni dei consulenti di parte, della relazione di ATP, affidata alla dottoressa medico legale, in collegio Persona_2 con il dott. specialista in ostericia e Ginecologia e con ausilio dal dott. Persona_3 specialista in neonatologia, e mediante relazione integrativa affidata ai Persona_4 predetti dottori e Per_2 Per_4
6. Va preliminarmente osservato -in riferimento alle eccezioni sollevate dalla parte attrice all'udienza del 10 ottobre 2025- che non vi è violazione dell'art. 15 della l.24 del 2017 posto che la consulenza è stata affidata ad un medico legale e ad uno specialista del settore di interesse, come la disposizione prevede, e che quanto alla attività del Dottor non è ravvisabile Per_4 alcuna violazione del principio del contraddittorio posto che:
7 il giudice del procedimento di ATP, su richiesta dei componenti del collegio, ha autorizzato i medesimi ad avvalersi dell'ausilio del Dottor Per_4
il Dottor ha partecipato alle operazioni di ATP in contraddittorio con i consulenti della Per_4 parte attrice dottori e (v. relazione di ATP); Per_5 Per_6
dalla relazione di ATP risulta che questi ultimi non hanno “sollevato contestazioni di sorta” e si
“sono detti sostanzialmente concordi con quanto affermato dal Dottor e riportato nella Per_4 stessa relazione;
il giudice precedente assegnatario della presente causa, in data 23.5.2025, ha chiamato i consulenti a rispondere ai chiarimenti formulati dalla parte attrice;
nella relazione integrativa dei due consulenti tecnici si afferma che “le richieste di chiarimenti sollevate dal legale di parte ricorrente sono molteplici e riguardano argomenti già ampiamente discussi nella precedente consulenza e che vengono ulteriormente criticati senza introdurre argomentazioni nuove” e si dà conto del fatto che il Dottor non ha svolto alcuna attività Per_4 ulteriore rispetto a quella già svolta, in contraddittorio con i consulenti di parte attrice, nella fase di ATP;
nella relazione integrativa viene richiamato quanto affermato dal Dottor in sede di ATP Per_4 per rispondere alla richiesta di chiarimenti della parte attrice ma ciò, al contrario di quanto sostenuto da quest'ultima, non comporta alcuna violazione del contraddittorio posto che il richiamo è ad una relazione già valutata, in senso “sostanzialmente” adesivo, dai consulenti di parte in sede di ATP e valutata altresì dai consulenti di parte attrice -nominati in sostituzione dei consulenti della stessa parte in sede di ATP- in sede operazioni integrative.
8 Quanto sopra osservato, il Tribunale recepisce le valutazioni e le conclusioni dei consulenti di ufficio secondo cui: “La signora nel tardo pomeriggio del 21/12/2019 si ricoverava Parte_2 presso: “UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Versilia per rottura prematura delle membrane (pPROM) in gravida alla 33esima settima + 3 giorni di gestazione. In reparto veniva sottoposta ad esami ematici ed urinocoltura ed era somministrata terapia antibiotica. I medici, dopo consulto telefonico, decidevano di non somministrare corticosteroidi: tale decisione, come argomentato nelle pagine precedenti, non è stata conforme alle Linee Guida dal momento che, oltre alla terapia antibiotica, nelle gravidanze tra la 24° e la 34° settimana è raccomandata la somministrazione di corticosteroidi per via i.m. alla dose di 12 mg di betametasone al dì per due giorni. Pertanto, l'aver deciso di non procedere alla profilassi RDS
(sindrome da distress respiratorio) mediante somministrazione steroidea prima dell'induzione del parto si discosta dalle raccomandazioni. A fronte di tale evidente omissione, ai fini del nesso causale ,rileviamo che la neonata non ha mai presentato sintomi di RDS, né ha sviluppato IVH
(emorragia intraventricolare) o NEC (enterocolite necrotica) e quindi potrà affermarsi che l'omessa somministrazione di corticosteroidi non ha provocato alcuna conseguenza. In data
24/12/2019, alle ore 22:47 la signora con parto eutocico, dette alla luce un feto di sesso Pt_2 femminile vivo e vitale del peso di 2049 gr. L'indice di Apgar era buono, così come l'emogasanalisi e la bambina veniva messa in incubatrice. Non vi era distress respiratorio, gli indici di infezione erano negativi. Dopo due ore di vita la neonata andò incontro ad una emorragia dall'arteria ombelicale che fu prontamente tamponata. Un ulteriore episodio si presentò alla diciannovesima ora di vita. L'esame della cartella neonatale effettuata dal dott.
specialista neonatologo facente parte del collegio peritale …, ha, in estrema sintesi, Per_4 evidenziato che l'assistenza prestata alla piccola dai sanitari dell'Ospedale Versilia Pt_3 presentò alcune criticità quali non aver effettuato alcun emocromo nelle prime 43 ore di vita, anche a fronte di un sanguinamento, e non aver sospettato prima la piastrinopenia causa delle emorragie. Tuttavia, come chiaramente illustrato dal dott. e condiviso dai CCTTPP in Per_4 corso di operazioni peritali, tali omissioni non hanno dato luogo ad alcuna conseguenza e nessuna correlazione è stata evidenziata tra l'emorragia e gli esiti cerebrali presentati dalla piccola La leucomalacia periventricolare cistica riscontrata ad presenta infatti una Pt_3 Pt_3
9 diversa genesi. I dati di laboratorio all'ingresso (PCR aumentata, rapporto neutrofili/linfociti al valore soglia, tampone vaginale positivo per Enterococcus Faecalis e Uraplasma parvum), la precoce e prematura rottura delle membrane (la cui patogenesi è prevalentemente di tipo infiammatorio) ed il dato anamnestico (precedente pPROM), consentono di ritenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la corionamniosite asintomatica fosse già in atto in utero nel periodo prenatale antecedente il ricovero, e che quindi abbia esplicato i suoi effetti sui tessuti cerebrali ancora in via di sviluppo. E' inoltre possibile che la presenza della rara mutazione genetica (due varianti del gene MACF) possa aver costituito un fattore concasuale predisponente il tessuto cerebrale ad una particolare vulnerabilità e quindi ad una alterata ed anomala sensibilità all'azione delle citochine infiammatorie. In definitiva, le criticità riscontrate nell'operato dei sanitari che ebbero ad assistere la signora e la neonata non hanno Parte_2 Pt_3 chiaramente dato luogo a conseguenze lesive per la piccola la quale presenta un quadro Pt_3 clinico complesso con leucomalacia periventricolare cistica realizzatosi, con alta probabilità, a seguito di un processo infettivo prenatale asintomatico delle membrane fetali in presenza delle rare mutazioni genetiche successivamente accertate. Si segnala che il mancato esame della placenta (ulteriore criticità dei sanitari che non hanno provveduto all'analisi) non permette di avere la certezza dell'infezione, ma tale dato niente avrebbe aggiunto da un punto di vista terapeutico e prognostico, dal momento che, come illustrato nelle pagine precedenti, al momento della rottura delle membrane e del parto, il danno cerebrale era già presente”.
Innanzi tutto, quanto all'assistenza prestata alla piccola dopo la nascita e al se Pt_3
l'anemizzazione riscontrata nelle prime ore di vita quale conseguenza del sanguinamento dal moncone ombelicale potesse aver arrecato conseguenze ipossiche alla neonata, la conclusione del dottor per cui l'assistenza al di là di accertate criticità è stata sostanzialmente adeguata Per_4
e per cui le conseguenze del sanguinamento sono state nulle rispetto al quadro patologico finale, possono essere tenute ferme in quanto argomentate in modo dettagliato e, come si legge nella relazione di ATP, rimaste incontestate dai consulenti di parte che, anzi, riguardo ad esse “si sono detti sostanzialmente concordi”.
10 Per quanto poi concerne gli ulteriori addebiti, i consulenti di ufficio hanno escluso, sulla lettura della documentazione medica agli atti, che alla base della patologia, vi sia stata una sepsi neonatale precoce (EOS) perché tutti i dati (PCR, PCT risultanti dalla analisi post partum) erano proprie di una situazione di assenza di una reazione infiammatoria neonatale. Con la conseguenza che cadono gli addebiti legati a carenze di indagine e cura legate specificamente alla fase successiva alla nascita.
I consulenti hanno anche confutato la prospettazione di parte attrice per cui la patologia neurologica poteva essere ricondotta a cause “intra partum” ponendo in evidenza che “il travaglio
è stato regolare con tracciato cardiotocografico in continuo di tipo I (normale, rassicurante), seguito da parto eutocico di un feto AGA di sesso femminile, vivo e vitale. L'indice di Apgar di 8 ad 1 minuto, 9 a 5 minuti e 9 a 10 minuti e l' EGA cordonale (pH normale e Base Excess -2,6) attestano le ottime condizioni alla nascita e certificano l'assenza di acidosi metabolica e quindi di episodi ipossico ischemici intra-partum. La “Consensus Conference on cerebral palsy” ha da anni stabilito quali siano i criteri vincolanti per attribuire ad un evento intrapartum la paralisi cerebrale. La mancanza di anche uno solo dei criteri non consente di attribuire ad insulto intrapartum la patologia neurologica”. Nel caso, gli esami, evidenziavano la mancanza di più fattori. Cadono gli addebiti legati a questa fase.
I consulenti hanno argomentato -e l'argomentazione, come si legge nella relazione, è stata condivisa dai consulenti di parte attrice-, in base ai dati di laboratorio all'ingresso (PCR aumentata, rapporto neutrofili/linfociti al valore soglia, tampone vaginale positivo per
Enterococcus Faecalis e Uraplasma parvum, organismi a bassa virulenza spesso indicativi della cronicità delle infezioni intrauterine e della frequente assenza di segni di infezione), in base alla precoce e prematura rottura delle membrane (la cui patogenesi è prevalentemente di tipo infiammatorio) in base al dato anamnestico (precedente pPROM), che con molta probabilità “la corionamniosite asintomatica fosse già in atto in utero nel periodo prenatale antecedente il ricovero, inducendo la risposta infiammatoria fetale e determinando il danno della sostanza bianca e dei suoi precursori oligodendrogliali particolarmente sensibili alle sostanze citotossiche ed alle citochine” (pag. 57 della CTU ).
11 E' stata poi riscontrata una rara mutazione del gene MACF relativamente alla quale i consulenti hanno affermato che la stessa può aver esercitato un ruolo concasuale e/o facilitante nella etiopatogenesi della FIRS e della complessa patologia cerebrale mediante un meccanismo di alterata ed anomala sensibilizzazione della sostanza bianca all'aumento delle citochinem.
La conclusione per cui la leucomalacia periventricolare cistica si era già realizzata, con alta probabilità, a seguito di un processo infettivo prenatale asintomatico delle membrane fetali in presenza delle rare mutazioni genetiche successivamente accertate, ha portato alla logica conclusione per cui la mancata esecuzione di esami post partum e segnatamente dell'esame della placenta è stata ininfluente dato che il danno cerebrale era già presente prima del ricovero.
12 Rispetto a questi esaustivi accertamenti e a queste logiche argomentazioni, nella relazione integrativa, i consulenti di ufficio e hanno aggiunto, a confutazione dei Per_2 Per_7 rilievi critici dei tecnici di parte attrice, che la rottura prematura precoce delle membrane
( ), già presente in anamnesi per un pregresso aborto spontaneo alla 20° settimana, è CP_5 considerata secondo la letteratura medica del settore, “il principale fattore di rischio per la e per la presenza di una infezione intraamniotica in occasione di gravidanze successive”; CP_5 che la rottura pretermine prematura delle membrane (pPROM) riconosce una eziopatogenesi multifattoriale, con netta prevalenza dell'infiammazione e dell'infezione, ma anche a seguito di processi non infettivi (come lo stato immunologico materno e fetale, fattori genetici, aspetti comportamentali), che possono causare una risposta infiammatoria a livello delle membrane amniocoriali e del feto con rilascio di citochine, che “la corioamnionite è una delle principali cause di parto pretermine”; che l'infiammazione o infezione delle membrane fetali (ovvero la corioamnionite) è classificata subclinica quando “non presenta sintomi clinici ma crea i presupposti istochimici (produzione di citochine) che provocano la rottura prematura pretermine delle membrane e/o il parto spontaneo pretermine (40-70% dei casi di travaglio spontaneo pretermine e pPROM). Quando l'infezione risale verso l'utero si parla di corion-amniosite che può determinare la rottura prematura delle membrane e l'innesco del travaglio di parto pretermine. Nonostante ad oggi non sia ben chiaro in quale periodo della gravidanza i batteri possano risalire dalla vagina nello spazio corion-deciduale, esistono numerose evidenze in favore del fatto che l'infezione intrauterina sia una patologia cronica più spesso che acuta … La colonizzazione prolungata può comportare una risposta infiammatoria che, a sua volta, può innescare una cascata di eventi che porta al rilascio di numerosi mediatori dell'infiammazione: citochine, chemochine, prostaglandine, proteasi e altri enzimi. Le citochine proinfiammatorie possono avere un effetto citolitico diretto sulle cellule nervose e aumentare l'attività della caspasi, famiglia di proteasi che partecipano alle reazioni che iniziano e portano a compimento la risposta di morte cellulare programmata (apoptosi). Ogni insulto che vada a modificare il regolare processo di generazione, migrazione e differenziazione neuronale è in grado di provocare un danno al cervello in formazione …”; che, dunque, vi erano plurimi elementi caratterizzanti una patogenesi pregressa di tipo infiammatorio e vi erano evidenze incompatibili con una etio-
13 patogenesi intrapartum della lesione cerebrale (certificata da un decorso del travaglio normale e da valori alla nascita di Apgar, pH e BE normali) e con una ezio-patogenesi post-partum conseguente ai due episodi emorragici avvenuti a livello del moncone ombelicale.
7. In ragione di quanto precede, posto che la “leucomalacia periventricolare cistica PLVc” è stata causata da un insulto citotossico da parte delle citochine prodotte a seguito di una corionamniotite decorsa in modo del tutto asintomatico nel periodo ante-partum, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori nei confronti della l'attività dei cui Controparte_1 operatori è risultata del tutto estranea alla causazione della patologia, deve essere rigettata;
8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al d.m.55/2014, mod. dal d.m.147/2022, tenendo conto del valore della causa, stimato sulla domanda, e dei parametri medi per ciascuna fase (di studio, introduttiva, istruttoria, decisionale);
9. le spese di ATP e di CTU, liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte attrice,
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 contro la Controparte_1
condanna la parte attrice a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate in € 64.138,00, oltre spese generali e accessori di legge;
pone le spese di Atp e di Ctu a carico della parte attrice.
Lucca, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
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