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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP BE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 722/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10933/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0093906 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6521/2025 depositato il 31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: risulta assente pur avendo ricevuto in data 22/10 l'avviso di trattazione in Uad, come richiesto da parte appellata;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.10933/2024 depositata il 5.7.2024, con al quale veniva rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0093906 del 25.5.2023 notificata il 15.7.2023 relativa ad IMU 2015 per euro 1426,27.
Con l'originario ricorso la contribuente eccepiva il vizio e/o la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento in quanto eseguita nei confronti del defunto Nominativo_1, deceduto in data 27.05.2017, con conseguente inesigibilità della pretesa nei propri confronti ancorchè erede, e prescrizione del credito.
Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo corretta la notifica, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante eccepisce, in quanto erede, il mancato perfezionamento della notifica del prodromico avviso di accertamento nei propri confronti, in considerazione del fatto che successivamente al decesso del de cuius, avvenuto in data 27.5.2017, aveva fatto le dovute
“comunicazioni di successione”, dapprima all'Agenzia delle Entrate e poi, in data 2.10.2017, al Comune di
Castellammare di Stabia ente impositore. Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare va detto che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dal D.P.R. n. 600 del 1973.
Al riguardo va osservato che il richiamato D.P.R. all'art. 65, comma 2, prevede che gli eredi "devono comunicare" (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale;
il medesimo art. 65, comma 4, stabilisce che : "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2".
A fronte del dettato normativo in esame gli atti intestati al dante causa, dunque, possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso e diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente, come è avvenuto nel caso in questione, e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, come detto, almeno trenta giorni prima non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Tali disposizioni, emanate in riferimento all'accertamento delle imposte dirette, vanno applicate anche ai tributi locali essendo comune la ratio sottostante, come peraltro chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez.V, sent. 7.6.2019, n. 15437).
Tanto preliminarmente considerato, va detto che l'appellante (erede) non fornisce prova dell'assunta comunicazione all'ente impositore Comune di Castellammare di Stabia delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, asseritamente e genericamente avvenuta in data 2.10.2017, di guisa che in mancanza della dovuta comunicazione ricorre la fattispecie del citato art.65, comma 4 del D.P.R. 600/73
e per l'effetto la notifica avvenuta presso il domicilio del de cuius rivolta impersonalmente e collettivamente agli eredi è corretta ed efficace nei confronti degli eredi.
Alla luce della ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento non impugnato, la debitoria ha assunto il carattere della definitività per cui l'impugnata intimazione di pagamento è da ritenersi corretta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 650,00 in favore di parte appellata, oltre accessori di legge, con attribuzione
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
29/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AP BE, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 722/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10933/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 05/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0093906 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6521/2025 depositato il 31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: risulta assente pur avendo ricevuto in data 22/10 l'avviso di trattazione in Uad, come richiesto da parte appellata;
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n.10933/2024 depositata il 5.7.2024, con al quale veniva rigettato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0093906 del 25.5.2023 notificata il 15.7.2023 relativa ad IMU 2015 per euro 1426,27.
Con l'originario ricorso la contribuente eccepiva il vizio e/o la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento in quanto eseguita nei confronti del defunto Nominativo_1, deceduto in data 27.05.2017, con conseguente inesigibilità della pretesa nei propri confronti ancorchè erede, e prescrizione del credito.
Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo corretta la notifica, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante eccepisce, in quanto erede, il mancato perfezionamento della notifica del prodromico avviso di accertamento nei propri confronti, in considerazione del fatto che successivamente al decesso del de cuius, avvenuto in data 27.5.2017, aveva fatto le dovute
“comunicazioni di successione”, dapprima all'Agenzia delle Entrate e poi, in data 2.10.2017, al Comune di
Castellammare di Stabia ente impositore. Si costituiva l'ufficio controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 29.10.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare va detto che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dal D.P.R. n. 600 del 1973.
Al riguardo va osservato che il richiamato D.P.R. all'art. 65, comma 2, prevede che gli eredi "devono comunicare" (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale;
il medesimo art. 65, comma 4, stabilisce che : "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2".
A fronte del dettato normativo in esame gli atti intestati al dante causa, dunque, possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso e diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente, come è avvenuto nel caso in questione, e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, come detto, almeno trenta giorni prima non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Tali disposizioni, emanate in riferimento all'accertamento delle imposte dirette, vanno applicate anche ai tributi locali essendo comune la ratio sottostante, come peraltro chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez.V, sent. 7.6.2019, n. 15437).
Tanto preliminarmente considerato, va detto che l'appellante (erede) non fornisce prova dell'assunta comunicazione all'ente impositore Comune di Castellammare di Stabia delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, asseritamente e genericamente avvenuta in data 2.10.2017, di guisa che in mancanza della dovuta comunicazione ricorre la fattispecie del citato art.65, comma 4 del D.P.R. 600/73
e per l'effetto la notifica avvenuta presso il domicilio del de cuius rivolta impersonalmente e collettivamente agli eredi è corretta ed efficace nei confronti degli eredi.
Alla luce della ritualità della notifica del prodromico avviso di accertamento non impugnato, la debitoria ha assunto il carattere della definitività per cui l'impugnata intimazione di pagamento è da ritenersi corretta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 650,00 in favore di parte appellata, oltre accessori di legge, con attribuzione