Sentenza 8 novembre 2000
Massime • 1
Costituisce contrabbando la detenzione in territorio italiano di tabacco lavorato estero (nella specie in quantità superiore a Kg.15), per il quale non siano stati corrisposti i diritti di confine, nulla rilevando che la merce sia destinata ad un altro paese comunitario e non ne sia individuata la provenienza, quando non risulti osservata la normativa comunitaria (in particolare dettata dai Regolamenti CEE nn.2913 del 1992 e 2454 del 1993, e successive modificazioni), che prevede l'esenzione doganale per le merci in transito solo a condizione che sia documentalmente accertata la legittimità della loro circolazione all'interno dell'Unione europea.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2000, n. 3552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3552 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 08/11/2000
1. Dott. ALDO RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " ID DE IO " N. 3552 R
3. " NZ DE LA " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO NOVARESE " N. 32134/2000
N. 32135/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GA EL n. a Prato in data 1 settembre 1949 e
UL IC n. a Prato in data 16 marzo 1964
Avverso le ordinanze del Tribunale di Firenze in sede di riesame del 26 giugno 2000
Sentitala relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per ACR della ordinanza pronunciata nei confronti del LG. Rigetto del ricorso per OR
udito il difensore. Avv. Randazzo Ettore (Siracusa) Svolgimento del processo
TI EL ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in sede di riesame, emessa il 26 giugno 2000, con la quale veniva rigettata l'istanza di annullamento della misura cautelare in carcere del G.i.p. del Tribunale di Prato del 3 giugno 2000 per i delitti di contrabbando aggravato ex art. 61 n. 7 c.p. di t.l.e. superiore a 15 Kg., di bancarotta fraudolenta aggravata e continuata in ordine alle società a responsabilità limitata San Bernardino, TO ST e Prato Guarnizioni, di ricettazione, di truffa e di associazione a delinquere finalizzata al compimento di truffe, deducendo i seguenti motivi:
a) la violazione degli artt. 282 e 292 d.P.R. n. 43 del 1973 e della legge n. 50 del 1994, poiché, essendo stato il carico fermato in Francia presso la dogana di Calais, non erano stati violati gli interessi tutelati dalla normativa sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri (t.l.e.), peraltro depenalizzata alla luce del d.lvo n. 507 del 1999;
b) la carenza ed illogicità manifesta della motivazione al riguardo, poiché non vi era alcun rapporto tra l'indagato e la s.r.l. Prato Guarnizioni, se non l'amicizia esistente con l'amministratore di quella società, MI ER, non sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti, non rilevabili in una telefonata dall'utenza della s.r.l. Gama-fil in Inghilterra, di cui si sconosce l'interlocutore, in altra intercettazione dal contenuto mal interpretato tra tale FR ND e l'indagato, e, comunque, insussistenti, perché LI AN non è mai stato socio o amministratore della Prato-Export e non ha tenuto rapporti con l'indagato;
c) in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta, distinti sulla base delle singole società, il difetto motivazionale, perché, persino il G.i.p., aveva individuato come sfuggente il ruolo dell'indagato all'interno della Prato Guarnizioni, mentre la qualifica di amministratore di fatto veniva individuata in base a poche telefonate intercettate dinanzi a circa duemila depositate, avendo l'indagato asserito di essere dipendente;
d) in relazione all'altra società S. Bernardino vi era un grave travisamento del fatto, in quanto lo stesso curatore riferiva che l'ammanco di L. 60.261.200 sotto la voce merci in rimanenza costituiva solo una discordanza contabile, poiché non erano state acquistate merci, mentre la cassa è stata trovata esattamente con un saldo di L. 3.607.940, sicché non era possibile configurare alcuna distrazione o sottrazione di merci e somme, mentre si è confuso tra passivo e verifica dello stato passivo non effettuabile se non dopo aver depositato la relazione da parte del curatore, sicché era anche necessario accertare ed indicare i beni o i valori non rinvenuti all'atto del fallimento o di cui si sconosca il destino;
e) il delitto di bancarotta fraudolenta per l'altra società TO ST è escluso dal fatto che lo stesso Tribunale individua il ricorrente come "socio di fatto" e non amministratore ed, in ogni caso, non indica in base a quali elementi possa essere attribuito il ruolo di amministratore di fatto, giacché lo stesso curatore asserisce soltanto di aver avuto l'impressione senza fornire alcun dato;
f) in ordine alla società Prato Guarnizioni l'illogicità della motivazione deriva dal fatto che, dinanzi ad una relazione della curatela in cui si afferma l'estraneità del ER dalla conduzione della predetta perché, acquistata nel 1999, cercava di riorganizzarla, il G.i.p., prima, ed il Tribunale, poi, traggono la responsabilità dell'indagato da episodi marginali (quello della pretesa distrazione dell'auto mercedes, poi consegnata al curatore) o da erronee ricostruzioni o valutazioni di fatti (rapporti con la srl Mistral, ragione dell'acquisto delle predette società, unico magazzino delle stesse, esistenza di materiale della Prato Guarnizioni nel magazzino locato alla Mistral ed intercettazioni telefoniche);
g) ulteriore vizio motivazionale discende per tutte le società dall'omessa considerazione del succedersi degli amministratori nella carica;
h) per questi delitti, pure, la violazione di legge nella individuazione dei criteri da cui desumere la qualità di amministratore di fatto e l'esegesi della nozione di distrazione con particolare riferimento all'utilizzazione di una macchina (mercedes) ed alla vendita da parte del figlio dell'indagato di un'altra ( Jeep Cherokee).
i) In relazione al delitto di ricettazione, per far dedurre la superficialità dell'ordinanza, si evidenzia come dello stesso sia coimputato, pure il ER, nonostante neppure il P.M. non avesse esteso a questi l'imputazione, rilevando, peraltro, la violazione di legge per assoluta carenza dell'elemento soggettivo, desumibile anche dalla ricostruzione effettuata dal Tribunale, contestata negli elementi fattuali perché è errata l'interpretazione di una telefonata intercettata dalla quale, invece, si evince la mancata consapevolezza della provenienza illecita dei certificati di deposito, compendio di una rapina consumata ai danni di una banca;
j) Il vizio di violazione di legge attiene anche al delitto di truffa, desunto soltanto dall'insoluto di alcune ricevute bancarie e dalla dazione di un assegno a vuoto;
k) La presenza di un reato associativo è contestata sia per aver confuso il concorso di persone nel reato con l'associazione a delinquere, poiché non esistono divisioni di compiti, un vincolo stabile tra i consociati ed un programma criminoso, e mancano almeno tre persone sia per l'insussistenza di un'organizzazione dedita alla truffa, di cui si contestano gli elementi costitutivi, giacché non risultano dagli atti.
All'udienza del 7 novembre si procedeva a rinviare il procedimento alla camera di consiglio partecipata del giorno successivo, in cui si effettuava la riunione con altro a carico di ER MI, poiché si trattava di fatti connessi ed alcune questioni giuridiche erano similari.
Infatti il predetto ricorrente era imputato, in concorso con il TI, dei medesimi delitti di contrabbando di t.l.e. commessi sia con la consegna alla spedizioniere Fisher da parte della Prato Guarnizioni di tre tonnellate di merce sia con l'introduzione di Kg. 6005 in Italia, sequestrati presso la dogana di Ancona e viaggianti su un camion avvolti in rotoli di tessuti della Prato Guarnizioni, del delitto di bancarotta della sola società Prato Guarnizioni, del delitto di truffa limitatamente a quella ai danni della Tosco Dati e del delitto di associazione a delinquere per i reati di truffa. Inoltre con ordinanza emessa in pari data il G.i.p. del Tribunale di Prato era applicata la custodia cautelare della custodia in carcere, la cui richiesta di riesame veniva rigettata dal Tribunale di Firenze lo stesso 26 giugno 2000, mentre i motivi dedotti, ricchi di riferimenti in fatto, riguardavano anche la natura di circostanza aggravante del delitto ex art. 2 l. n. 50 del 1994 ed il suo assorbimento con quello di contrabbando, ripetevano argomentazioni similari per la bancarotta contestata con ulteriori considerazioni fattuali e differenti valutazioni di risultanze processuali (telefonate intercettate), già contenute nel ricorso del TI, e per il delitto di truffa concernevano l'intempestività della querela, nonché la presenza di esigenze cautelari, in quanto trattasi di persona incensurata, la cui personalità non sembra poter far inferire la reiterazione dei delitti contestati. Con memoria depositata il 2 novembre 2000 il ER evidenziava l'insussistenza delle fattispecie di cui all'art. 282 T.U. n. 43 del 1973, l'impossibilità di applicare quella prevista all'art. 292 T.U. cit. poiché si sconosceva so il t.l.e. provenisse da uno Stato comunitario, ribadiva censure analoghe a quelle illustrate dal TI in relazione alla legge n. 50 del 1994, al delitto di bancarotta e di truffa, nonché di quello di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, mentre si soffermava in particolare sulla carenza delle esigenze cautelari, nonostante la misura custodiale fosse stata revocata e sostituita con quella coercitiva dell'obbligo di dimora nel Comune di Bergamo, poiché la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati era basata sulla personalità dell'indagato desunta da un solo precedente senza alcuna considerazione sulle modalità e circostanze del fatto. Motivi della decisione
I motivi addotti da entrambi i ricorrenti, alcuni inammissibili, non sono fondati, sicché il ricorso di ciascuno deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero occorre ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, poiché il sindacato demandato alla Corte di Cassazione deve essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. III 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Ed invero la mancanza di motivazione va rilevata nell'assenza di necessari passaggi o di argomentazioni, indefettibili al fine di renderlo verificabile ovvero quando sia stato omesso il punto sottoposto all'esame del giudice oppure la motivazione sia solo apparente, dovendo tali vizi risultare "dal testo del provvedimento impugnato".
Inoltre l'ordinanza del Tribunale può essere integrata con quella del G.i.p., costituendo un tutto inscindibile soprattutto ove alla stessa si riferisca la prima, ed il giudice dell'impugnazione non è tenuto a rispondere espressamente a tutte le deduzioni difensive, giacché le medesimo possono essere rigettate per implicito ovvero attraverso un differente iter motivazionale o perché del tutto ininfluenti ed, in ogni caso, palesemente inammissibili. Orbene, nella fattispecie, si riferiscono i motivi addotti nell'istanza di riesame per proporre varie notazioni in fatto, numerose censure riportate in ricorso, ed una differente ricostruzione e valutazione delle risultanze processuali come tali inammissibili in sede di legittimità.
La deduzione di censure non consentite in Cassazione deve rilevarsi in tutti i motivi attinenti al vizio motivazionale, giacché, a volte, si riferiscono fatti in maniera difforme da quanto asserito nei provvedimenti giurisdizionali (ex. gr. l'attribuibilità certa della telefonata proveniente dalla Gama-fil e diretta in Inghilterra al TI per i delitti di contrabbando ed ex lege n. 50 del 1994 cfr. fl. 4 ordinanza del Tribunale e pag. 8 ordinanza cautelare oppure la sussistenza di un'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. del delitto di contrabbando, nonostante sia stata esclusa altra prevista dall'art. 295 d.P.R. n. 43 del 1973, secondo quanto appare dall'ordinanza cautelare e da quella impugnata) ovvero si trae spunto da un "lapsus calami" la qualifica di "socio di fatto" da leggersi amministratore di fatto in virtù di tutta l'impostazione delle argomentazioni di quel punto e della successiva ripetizione dell'espressione "amministratore di fatto" per inferire un'insussistente carenza o illogicità manifesta della motivazione, oppure si pretermettono qualifiche attribuite nei provvedimenti in esame (ex. gr. quella di amministratore di fatto della Prato-Export di LI AN fl. 4 dell'ordinanza del Tribunale e pag. 8 di quella di custodia cautelare) altre volte, invece, si procede ad una valutazione particellizzata degli indizi, considerati in maniera globale dal Tribunale (ex. gr. rapporti tra le società Mistral e Prato Guarnizioni) oppure si fa riferimento ad un solo atto (ex. gr. relazione del curatore Bini) senza considerare che questi è stato sentito altre due volte a chiarimento dagli organi inquirenti e dalla P.G. dopo il deposito della relazione (fl. 8 ordinanza impugnata). Le esemplificazioni potrebbero continuare e servono solo per dimostrare non solo l'assoluta inammissibilità in rito di dette deduzioni, ma anche la loro completa infondatezza in fatto. Pertanto il vizio motivazionale può essere preso in considerazione in rapporto alle dedotte violazioni di legge per ogni singolo delitto ed all'omesso apprezzamento della relazione del curatore fallimentare dott. Conti.
A tal ultimo riguardo gli elementi indiziari evidenziati nell'ordinanza cautelare ed in quella del giudice del riesame (le note della GdF, riferite nei contenuti, sicché non è fondata la censura del ER, gli appostamenti della stessa e le intercettazioni telefoniche, nonché l'esistenza di un unico magazzino in NO prima della Prato Guarnizioni e poi della Mistral) sono così corposi, gravi, precisi e concordanti da superare le affermazioni dell'ingenuo curatore, che non si accorge neppure dell'apposizione sopra il cartello Mistral del predetto negozio del nome di altra società (il Timone) e non era a conoscenza dell'effettiva funzione attribuita a queste due società sia di copertura per la spedizione di sigarette di contrabbando sia per la commissione delle truffe, sicché vi è un imponente quadro probatorio, che contraddice il preteso interesse del ER a risanare le predette società, asserito dal curatore fallimentare. Le violazioni di legge dedotte in ordine ai delitti in senso lato di contrabbando si articolano su vari piani: la pretesa depenalizzazione degli illeciti di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, l'assenza di lesione degli interessi protetti dalle norme, poiché il carico, detenuto in un magazzino della Prato Guarnizioni, era stato spedito in Inghilterra e la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. italiana, giacché lo stesso è stato fermato presso la dogana francese di Calais.
La prima censura è risibile e manifestamente infondata, giacché il contrabbando di t.l.e. non solo non era stato depenalizzato dall'art.39 l. n. 689 del 1981 in relazione all'art. 2 l. n. 562 del 1993
(cfr. Cass. sez. un. 17 luglio 1995 n. 7930, P.M. in proc. Zouine rv. 201550, alle cui argomentazioni, riproduttive di quelle dell'orientamento maggioritario (Cass. sez. III 6 maggio 1994 n. 5283, EL ed altri rv. 197794) si rinvia, perché integralmente condivise), ma non lo è in virtù dell'art. 25 del d.lvo n. 507 del 1999 che espressamente esclude dalla depenalizzazione detta merce, sicché, come affermato dal Tribunale fiorentino, la permanenza del reato dimostra l'insussistenza di ogni pregressa depenalizzazione. Le altre, invece, non tengono presenti le caratteristiche dei delitti di contrabbando ed in particolare la possibilità del verificarsi di detto reato anche fuori della zona di vigilanza doganale (Cass. sez. III 10 settembre 1985 n. 7891, Mastrolla rv. 170315), la permanente illegittimità della detenzione di cose introdotte nello Stato in frode ai diritti di confine (Cass. sez. III 9 maggio 1984 n. 4178, Rea rv. 164066), la configurabilità del delitto in base alla semplice detenzione senza necessità che sia conseguito il trasferimento della merce (cfr. Cass. sez. III 11 dicembre 1998 n. 12911, Pompeo rv. 213421 alle cui argomentazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti), l'equiparazione del tentativo al reato consumato, la punibilità in Italia ex art. 6 c.p. di un reato la cui azione o evento si sia verificata in Italia e l'anticipazione di tutela prevista dalla normativa sul contrabbando ed in particolare dagli artt. 292 e 293 d.P.R. cit., sicché l'interesse alla percezione dell'imposta di confine ed alla potestà tributaria dello Stato risulta già leso dall'indebita introduzione in Italia di merce che non ha pagato il diritto di confine, detenuta nel territorio senza che assuma valore la sua successiva destinazione comunitaria o extracomunitaria (cfr. su quest'ultimo aspetto, sulla violazione della disciplina del c.d. transito esterno e sul codice doganale comunitario Cass. sez. III 6 novembre 1996 n. 3214, Wamar rv. 206706, massimata in maniera sintetica ed incompleta).
A tal riguardo, in relazione alle argomentazioni svolte nel ricorso del ER, deve rilevarsi che l'art. 282 d.P.R. n. 43 del 1973 è richiamato per l'episodio di contrabbando di t.l.e. accertato dalla dogana di Ancona e quale fattispecie di riferimento a quella sussidiaria e residuale a forma libera di cui all'art. 292 d.P.R. cit., mentre non assume importanza l'omessa individuazione della provenienza della merce da un Paese comunitario, in quanto in virtù dei Regolamenti CEE n. 2913 del 1992 e n. 2454 del 1993 e successive modificazioni e delle direttive n. 92/12 e successive integrazioni e modificazioni e della stessa legge n. 724 del 1975 sussiste l'esenzione doganale per le merci "comunitarie" solo qualora il loro transito sia legittimo e sia attestato da tutta una serie di documentazioni nella fattispecie inesistenti (cfr. amplius Cass. sez. III 6 novembre 1996 n. 3214 cit.). Perciò la discussione sul punto ed il richiamo della decisione della Corte Costituzionale n. 286 del 1996 non appaiono centrati, in quanto non si tratterebbe, comunque, di merce comunitaria legittimamente circolante, pur se l'altra operazione effettuata palesa evidente la natura extracomunitaria del t.l.e., indipendentemente dalla considerazione che la direttiva n. 94/74 ha stabilito che restano salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri "per assicurare la corretta applicazione" della normativa c.d. di transito interno ed esterno ed "evitare qualsiasi frode, evasione ed abuso", al cui compimento erano indirizzate le attività dei ricorrenti in questo settore.
Pertanto deve affermarsi che costituisce contrabbando la detenzione in territorio italiano di t.l.e. senza aver corrisposto i diritti di confine a nulla rilevando la successiva destinazione della merce ad un altro Paese comunitario e l'omessa individuazione della loro provenienza, qualora, in detta ipotesi, non sia stata seguita o non risulti adottata la normativa comunitaria per il c.d. transito interno ed esterno della merce e, quindi, il t.l.e. non circoli legittimamente all'interno dell'U.E..
Inoltre, essendosi la condotta verificata in Italia, non assume importanza ai fini della giurisdizione del giudice penale italiano l'intervenuto accertamento presso una dogana di un paese appartenente all'U.E. (nella specie la Francia).
Non appare nemmeno insussistente il delitto di cui alla legge n. 50 del 1994 sia per i differenti interessi protetti dalle due normative,
limitata quella di cui al d.P.R. n. 43 del 1973 alla potestà impositiva dello Stato ed intesa l'altra a creare tutta una serie di controlli e di ostacoli alla commercializzazione ed al consumo di t.l.e. per tutelare non solo le entrate dell'erario ma anche il regime di vendita ed introduzione nel territorio nazionale sia per la sussistenza del delitto di contrabbando con questo correlato (cfr. Cass. sez. III 21 marzo 1997 n. 1400, Marzano rv. 207602 e Cass. sez. un. 8 gennaio 1998 n. 119, Deutsch rv. 209126, alle cui motivazione si rinvia circa la natura di circostanza aggravante di questo reato e l'assorbimento fra i due delitti).
Tale ultima notazione risponde anche alle due argomentazioni, svolte dal ER, sulla qualificazione giuridica della fattispecie di cui all'art. 2 l. n. 50 del 1994 e su un preteso assorbimento, in maniera contraddittoria, poiché la diversità degli interessi protetti postula l'autonomia dei due reati e ne esclude la possibilità dell'assorbimento.
Peraltro gli indagati sono imputati pure dell'introduzione nello Stato italiano di un quantitativo di sigarette estere bloccate nel porto di Ancona, onde ogni discussione sul punto appare inutile. Rilevata l'infondatezza dei vizi di violazione di legge afferenti ai delitti di contrabbando ed ex lege n. 50 del 1994, considerati sotto tutte le differenti articolazioni prospettate da entrambi i ricorrenti nelle loro distinte impugnazioni, quelli concernenti le varie bancarotte fraudolente possono ridursi, nei confronti del TI, alle nozioni di amministratore di fatto e, per entrambi, al significato di "distrazione" con particolare riguardo alla posizione assunta dal primo indagato nelle diverse società ed alla vendita di un'autovettura e, per entrambi, all'utilizzazione di un'altra ed alla configurabilità della stessa in ogni singola ipotesi. A tal proposito con riguardo alla s.r.l. San Bernardino la prima tematica non assume rilievo, poiché è il TI anche amministratore, mentre "l'assenza di una contabilità tale da consentire la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari, l'esistenza di irregolarità dei rimborsi ai soci, anche in assenza di delibere assembleari ed in momenti in cui la società operava con risultati negativi,.. l'avvenuto affitto di azienda a somme non rispondente al valore dei beni che vengono passati alla TO ST e poi alla Gamma-fil.. l'esistenza di crediti.. dei quali è stato possibile il recupero in minima parte.. per mancanza di idonea documentazione" dimostra la configurabilità dei reati contestati (bancarotta semplice e fraudolenta), sicché a nulla rileva la confusione esistente, secondo il ricorrente, fra passivo e verifica dello stato passivo, potendo detta verifica, peraltro, risultare dalle successive dichiarazioni a chiarimento del curatore. Relativamente alla bancarotta della Filatura TO ST nell'ordinanza impugnata è contenuto il "lapsus calami" dell'espressione "socio di fatto" su evidenziata, ma la qualità di amministratore di fatto è desunta dall'identità di sede tra la San Bernardino e questa società, dalla presenza di un amministratore fittizio, dagli esclusivi contatti con il TI, unico a conoscere e gestire gli affari economici delle filature, la presenza in tempi diversi fra gli amministratori dei figli del ricorrente, dalla presenza dell'indagato in azienda nella Gama fil, dalla cui sede telefonava ed incontrava clienti, sicché in entrambe queste società sono stati riscontrati gli elementi richiesti per potersi ritenere esistente un amministratore di fatto in base alla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. V 7 agosto 1998 n. 9222, MB ed altro rv. 212145), giacché nella TO ST appare l'unica persona realmente inserita in tutta l'organizzazione di vertice aziendale e nella Gama fil mantiene i rapporti con l'esterno, onde l'apprezzamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, è stato effettuato in maniera corretta. Lo stretto rapporto di parentela fra padre e figlio, la somma minima pretesa e subito incassata, l'assenza di qualsiasi addebito al figlio da parte del ricorrente, elementi tutti risultanti dall'ordinanza di custodia cautelare, rendono chiara la distrazione del bene, individuato in maniera specifica, dal patrimonio societario, giacché la mancanza di una contropartita adeguata e l'omesso rinvenimento del bene costituiscono elementi sufficienti a configurare la bancarotta fraudolenta mediante distrazione contestata al TI EL (cfr. Cass. sez. V 10 gennaio 1996 n. 225, Napoleone rv. 203528 e Cass. sez. V 18 marzo 1999 n. 854, P.M. in proc. Galli rv. 212859). Per quanto attiene alla Prato Guarnizione il coinvolgimento della società nel contrabbando, la spedizione della merce da parte del ricorrente, giunto prontamente insieme al ER alla sede della Fischer & Rechsteiner di Sesto Fiorentino una volta scoperto il traffico illecito di t.l.e., il contenuto di numerose telefonate intercettate, l'esistenza di un magazzino in NO, locato poi alla Mistral, in cui erano conservati beni della predetta società e nel quale si sono recati il ER ed il TI, l'utilizzazione di beni di questa società (telefonino) da parte della Mistral, la differenza tra oggetto sociale di quest'ultima e la merce trattata, l'assidua presenza del TI in società ed il suo coinvolgimento nel traffico di sigarette di contrabbando, la presentazione del ricorrente da parte del ER pure in sede di interrogatorio dinanzi al curatore fallimentare come suo dipendente per giustificarne l'assidua presenza anche durante l'episodio della sostituzione dell'insegna della società Mistral con quella il Timone, l'ausilio apportato alla sottrazione dei beni societari dal magazzino di NO e della macchina mercedes ritrovata con il TI a bordo sono tutti elementi tali da far ritenere il ricorrente amministratore di fatto, insieme al ER, della predetta società, creata per attuare altri delitti, perpetrati in concorso.
Resta da trattare in ordine a questi delitti soltanto l'episodio dell'uso dell'autovettura mercedes, non prontamente restituita al curatore, nonostante la sua espressa richiesta sin dal 14 gennaio 2000 e fermata dalla GdF con a bordo ER e TI il 4 maggio 2000 dopo che il primo aveva asserito di detenere l'autovettura in leasing e di averla locata al ER, che, invece, aveva la disponibilità di altra vettura, secondo quanto risulta da vari atti citati in entrambe le ordinanze.
Orbene, contrariamente a quanto opinano i ricorrenti, non si tratta di un semplice uso, ma di un vero e proprio occultamento del bene mediante un'appropriazione da parte dei coindagati, sicché si configura una distrazione, desumibile pure dalla non veritiera indicazione della destinazione del bene, nonché dalla continuazione dell'uso dopo la dichiarazione di fallimento nonostante la richiesta del curatore di consegna.
Pertanto deve affermarsi che in tema di delitti di bancarotta patrimoniale costituisce distrazione di un bene societario l'indicazione di una destinazione del bene non rispondente a verità, qualora la stessa sia seguita pure dall'utilizzazione del bene da parte del fallito senza prontamente consegnarlo al curatore che ne ha fatto richiesta, giacché la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, (se non in base a provvedimenti del giudice delegato dopo il loro conferimento. L'unica violazione di legge addotta in relazione al delitto di ricettazione di certificati di deposito, compendio di rapina, proprio del solo TI, si fonda sulla carenza dell'elemento psicologico, giacché quella attinente all'erronea interpretazione delle emergenze processuali relative alle telefonate intercettate non è ammissibile perché contiene apprezzamenti in fatto.
Orbene, poiché, secondo un indirizzo di questa Corte, condiviso dal collegio (Cass. sez. II 25 marzo 1998 n. 3783, Conti rv. 210447), è configurabile il dolo eventuale nel delitto di ricettazione, purché non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della "res" ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa sia di provenienza illecita, il comportamento dell'indagato, che ha prima richiesto la trasmissione via fax del certificato da parte dell'Albanese ed ha, poi, rilevato in altra conversazione telefonica, trattarsi di un bel po' di denaro, evitando di parlare ulteriormente per telefono della faccenda, in quanto dovevano vedersi di persona, dimostra quanto meno la sussistenza del dolo eventuale.
Il vizio di violazione di legge per i delitti di truffa semplice si fonda sulla nota querelle circa la configurabilità del delitto de quo nel caso di emissione di ricevute bancarie rimaste insolute o di assegni a vuoto, pur se detto delitto non consente l'emissione di alcuna misura cautelare personale.
A tal proposto non occorre ripercorrere tutta la giurisprudenza e la dottrina, le quali, in un primo tempo, avevano richiesto un "quid pluris" in ciò sostanziandosi gli artifici ed i raggiri e, poi, hanno ritenuto sufficiente l'assicurazione della copertura dell'assegno, giacché, nella fattispecie, è stato posto in essere tutto un sistema tipico della truffa, illustrato in maniera chiara, in una telefonata intercettata al ER, giacché si sono effettuati acquisti di merci per piccoli importi regolarmente pagati ed un successivo ordine per un rilevante importo non onorato ne' con le ri.ba ne' con l'assegno, sicché si versa in un'ipotesi di scuola del delitto in esame (cfr. Cass. sez. II 7 maggio 1983, Picchi rv. 158916 per una fattispecie similare).
La censura circa l'intempestiva proposizione della querela, relativa alla truffa perpetrata in danno della Tosco Dati s.r.l. contenuta nella memoria depositata dinanzi al Tribunale in sede di riesame ed integralmente trascritta nel ricorso, nel corpo del quale si fa riferimento "per relationem" alla stessa, deve essere trattata perché, come è avvenuto pure nel ricorso proposto dal TI, non si possono ritenere inammissibili detti motivi, in quanto generici, giacché al non consentito riferimento "per relationem" si è fatto precedere l'integrale trascrizione della memoria. Peraltro, il ER non tiene presente che per detto delitto non può essere adottata la misura cautelare, per quello associativo non è necessaria la perseguibilità del reato mezzo commesso ed in ordine alla tempestività della querela il termine decorre dal momento in cui si ha completa e certa contezza del fatto costituente reato, il quale, nella fattispecie in esame, per le modalità di effettuazione, non può ritenersi completamente cognito in tutti i suoi elementi al momento dell'omesso pagamento delle ri.ba o dell'assegno, poi, fornito, ma al termine dei vari artifizi e raggiri, con cui si è determinato il soggetto ad effettuare la consegna della merce.
La violazione di legge dedotta per il delitto di associazione a delinquere appare manifestamente infondata, giacché il G.i.p. e prima il P.M. in maniera ineccepibile e confortati da una mole enorme di indizi e di prove affermano che "il TI dirige l'attività che si diparte dalla 'Mistral' in parallelo al ER, sebbene si concentri in altre attività", hanno una società acquistata per effettuare dette truffe (cfr. intercettazioni telefoniche), con una sede ed un magazzino, in cui depositano la merce "comprata", mentre il ER ricerca i clienti ed inizia i rapporti "economici". Pertanto esistono le strutture, le divisioni dei compiti, un vincolo associativo destinato a durare nel tempo con un programma criminoso variamente articolato e finalizzato alla commissione di un indeterminato numero di truffe e la presenza di tre o più persone. Per quanto attiene alla censura propria del ER circa l'insussistenza delle esigenze cautelari deve rilevarsi che il Tribunale di Firenze non ha fondato il giudizio sull'unico precedente "oggi depenalizzato" ma sull'aver ricoperto la carica di amministratore di due società poi dichiarate fallite (Prato Guarnizioni e Fresh Food s.r.l.) e sulla qualità di soggetto che ha "posto in essere una organizzazione diretta alla commissione di truffe, che appare.. una vera e propria attività quotidiana", desumendo anche il pericolo di reiterazione dei reati "attesa la prognosi negativa in punto di astensione da condotte criminose analoghe, tenuto presente della rete di complici e di collaboratori di cui l'indagato godeva ed alle conoscenze ed appoggi di cui potrebbe contare in paesi esteri" ed escludendo ogni altra misura rispetto alla custodia in carcere all'epoca applicata perché "le stesse intercettazioni telefoniche danno atto che i loro affari criminosi costituivano normale attività d'impresa per cui non appare ipotizzabile che lo stesso cessi per la sola vigenza del regime di detenzione domiciliare".
Pertanto il Tribunale gigliato si è attenuto ai principi indicati da questa Corte, enucleando dalla condotta complessiva dell'indagato elementi concreti di valutazione relativi alla personalità, alle modalità ed alle circostanze del fatto ed alla concreta ed attuale possibilità di reiterazione, sicché pure detta censura è infondata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di TI EL, rigetta il ricorso di ER MI e condanna entrambi al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 8 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000