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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3736 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, , ha adito il Giudice del Lavoro Parte_1
impugnando il provvedimento dell' con cui veniva disconosciuta la sua CP_1
iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 e, conseguentemente, negata l'erogazione della prestazione previdenziale di disoccupazione agricola.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza dal diritto all'azione, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa attorea. Non si ritiene necessaria l'audizione dei testi in quanto la questione del merito viene assorbita nella decisione sulla questione preliminare e il quadro probatorio risulta già sufficientemente definito dalla documentazione in atti.
L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 prevede che il lavoratore possa proporre ricorso avverso i provvedimenti definitivi dell' in materia di iscrizione negli elenchi CP_1
agricoli entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza del provvedimento stesso.
L'art. 38, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che la pubblicazione telematica degli elenchi ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Tale modalità è stata ritenuta conforme ai principi costituzionali dalla Corte Costituzionale (sentenza n.
45/2021), che ha sottolineato come la pubblicazione per 15 giorni consecutivi sul sito dell' sia idonea a garantire la conoscenza legale del provvedimento. CP_1
Nel caso in esame, la cancellazione del ricorrente dagli elenchi è stata pubblicata il 15 dicembre 2014 e resa disponibile per 15 giorni consecutivi. Pertanto, il termine per proporre ricorso è iniziato a decorrere dal 31 dicembre 2014, con scadenza il 30 aprile 2015. Il ricorso giudiziario è stato depositato il 4 maggio
2017, oltre il termine previsto.
La giurisprudenza ha chiarito che il termine di 120 giorni ha natura perentoria e non è suscettibile di interruzione o sospensione. Il suo decorso comporta l'inammissibilità della domanda giudiziale e l'estinzione del diritto azionato.
Alla luce di quanto esposto, la domanda del ricorrente è inammissibile per intervenuta decadenza. Tale conclusione rende superfluo l'esame del merito della controversia.
Considerata la particolare complessità della questione e la recente evoluzione giurisprudenziale che potrebbe aver indotto in errore la parte ricorrente, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza del diritto all'azione;
2. Dichiara assorbita ogni ulteriore questione di merito;
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo