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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SA GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1427/2024 promossa da:
, (avv. Parte_1 Parte_2 Parte_2
e avv. )
[...] Parte_1
contro
CP_1
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVIDELLA DECISIONE
Gli avvocati e hanno chiesto alla Corte di Appello Parte_1 Parte_2
di Bari la liquidazione dei compensi per l'attività professionale difensiva prestata nell'interesse di
(in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale “Handysun di Vito CP_1
Bisceglia” )nei seguenti procedimenti: a) RG11450/2015 Giudice di Pace di Bari;
b) RG7587/2016
Tribunale di Bari;
c) RG824/2021 Corte d'Appello di Bari.
Emerge dagli atti che il era convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, da CP_1
che chiedeva accertare il grave inadempimento contrattuale della Handysun, dichiarare Parte_3
la risoluzione del contratto e condannare la predetta Handysun di Bisceglia Vito alla restituzione di
€3.744,00 a titolo di acconto corrisposto sul prezzo
Il nominava quali difensori gli avvocati ed il giudizio esitava nella sentenza CP_1 Parte_1
n.571/2016, datata 07.03.2016 e depositata in cancelleria in data 09.03.2016, con cui il Giudice di
Pace di Bari: “dichiara la propria incompetenza ratione valoris in favore del tribunale Civile di Bari e
pagina 1 di 4 fissa alle parti il termine di 60 gg per la riassunzione del processo innanzi all'indicato giudice competente;
- compensa le spese processuali”;
Riassunto il predetto giudizio da il si costituiva, sempre difeso dagli avv.ti Parte_3 CP_1
ed il giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Bari n. 1776/2021 resa Parte_1 all'udienza del 05.05.2021 con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'attrice con condanna del convenuto al pagamento di € 3.744,00.
Avverso detta pronuncia gli avv.ti su mandato del , hanno proposto appello Parte_1 CP_1
che la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. .737/2024 emessa in data 28.05.2024 rigettava.
Ogni richiesta di pagamento dei compensi è rimasta senza esito.
Chiedevano il pagamento dei compensi per l' attività professionale svolta in tutti i giudizi innanzi indicati secondo quanto stabilito dal D.M. 55/2014 e seguenti, tenendo conto del valore della controversia (pari ad €9.000,00) ai valori medi.
Quantificavano in €11.954,50 oltre Rimborso forfettario al 15%, CNAP ed IVA come per legge, il compenso complessivamente loro spettante, di cui:
A) €1.205,00 oltre Rimborso Forfettario al 15%, CNAP ed IVA per il Giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Bari RG11450/2015 (valore indicato dall'attore €5.000,00) ovvero:
- fase di studio €225,00;
- fase introduttiva €240,00;
- fase istruttoria / trattazione €335,00;
- fase decisionale €405,00;
B) €4.835,00 oltre Rimborso Forfettario al 15%, CNAP ed IVA per il Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari RG7587/2016 ovvero (valore €9.000,00):
- fase di studio €875,00;
- fase introduttiva €740,00;
- fase istruttoria / trattazione €1.600,00;
- fase decisionale €1.620,00;
C) €5.914,50 oltre Rimborso Forfettario al 15%, CNAP ed IVA per il Giudizio promosso innanzi al Corte d'Appello di Bari RG824/2021 ovvero (valore €9.000,00):
- €355,50 per versamento contributo unificato (anticipati dai sottoscritti difensori);
- €27,00 per marca da bollo iscrizione a ruolo (anticipati dai sottoscritti difensori);
- fase di studio €1.080,00;
- fase introduttiva €877,00;
- fase istruttoria / trattazione €1.755,00;
pagina 2 di 4 - fase decisionale €1.820,00;
, sebbene ritualmente citato non si è costituito e deve essere dichiarato contumace. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
Nella specie, la documentazione versata in atti dimostra che gli avv.ti e Parte_2
hanno prestato l'attività professionale nei termini innanzi precisati Parte_1
acquisendo il diritto al pagamento dei compensi.
Tuttavia, il valore della causa, su cui gli istanti hanno calcolato i compensi non è di € 9.000,00 (pari al prezzo originariamente concordato) bensì di € 3.744,00 su cui c'è contestazione pari all'acconto sul prezzo versato dalla oggetto del capo condannatorio della sentenza di primo grado confermata Pt_3
dalla Corte di Appello.
Quanto alla concreta determinazione del compenso legale spettante ai ricorrenti, deve farsi applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la disciplina vigente all'epoca in cui si è svolto l'incarico professionale, utilizzando lo scaglione di valore da € 1.101,00 a
5.200,00 a complessità bassa, tenendo conto delle modeste questioni trattate sia in fatto, sia in diritto e dell'esito dei giudizi e liquidando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale.
Al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che con riguardo al parametro “fase istruttoria e/o di trattazione” il mancato svolgimento della fase “istruttoria in sé e per sé considerata non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabella della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”. (cfr. Ordinanza n. 28325 del 2022).
Pertanto, possono essere liquidati i seguenti compensi.
a) con riferimento al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Bari RG11450/2015 in relazione alla fase studio € 118,00; fase introduttiva € 126,00; fase trattazione € 176,00; fase decisionale € 213,00, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
b) con riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari RG7587/2016 in relazione alla fase studio € 213; per la fase introduttiva € 213; per la fase di trattazione € 426,00; per la fase decisionale € 426,00; oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
c) con riferimento giudizio promosso innanzi al Corte d'Appello di Bari RG824/2021 in relazione alla fase studio € 268; con riferimento alla fase introduttiva € 268,00; per la fase di trattazione
€ 496 e per quella decisionale € 426; oltre rsf 15%, IVA e CPA.
pagina 3 di 4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di e sono liquidate, CP_1
per compensi, secondo il valore di riferimento della presente procedura, compreso nello scaglione da €
1.101 a € 5.200, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_4 in favore dei ricorrenti della somma di €. 633,00 per la causa innanzi al Giudice di Pace di Bari
RG11450/2015; € 1.278,00 per il Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari RG7587/2016 ed € 1.458,00 per il Giudizio promosso innanzi al Corte d'Appello di Bari RG824/2021 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi su ciascun importo;
2) condanna, altresì, al pagamento di € 355,50 per versamento contributo unificato Parte_4
e di € 27,00 per marca da bollo per l'iscrizione a ruolo;
3) condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti ricorrenti Parte_4 liquidate per compensi in euro 962,00, oltre R.S.G. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est.
SA GO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SA GO Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1427/2024 promossa da:
, (avv. Parte_1 Parte_2 Parte_2
e avv. )
[...] Parte_1
contro
CP_1
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVIDELLA DECISIONE
Gli avvocati e hanno chiesto alla Corte di Appello Parte_1 Parte_2
di Bari la liquidazione dei compensi per l'attività professionale difensiva prestata nell'interesse di
(in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale “Handysun di Vito CP_1
Bisceglia” )nei seguenti procedimenti: a) RG11450/2015 Giudice di Pace di Bari;
b) RG7587/2016
Tribunale di Bari;
c) RG824/2021 Corte d'Appello di Bari.
Emerge dagli atti che il era convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, da CP_1
che chiedeva accertare il grave inadempimento contrattuale della Handysun, dichiarare Parte_3
la risoluzione del contratto e condannare la predetta Handysun di Bisceglia Vito alla restituzione di
€3.744,00 a titolo di acconto corrisposto sul prezzo
Il nominava quali difensori gli avvocati ed il giudizio esitava nella sentenza CP_1 Parte_1
n.571/2016, datata 07.03.2016 e depositata in cancelleria in data 09.03.2016, con cui il Giudice di
Pace di Bari: “dichiara la propria incompetenza ratione valoris in favore del tribunale Civile di Bari e
pagina 1 di 4 fissa alle parti il termine di 60 gg per la riassunzione del processo innanzi all'indicato giudice competente;
- compensa le spese processuali”;
Riassunto il predetto giudizio da il si costituiva, sempre difeso dagli avv.ti Parte_3 CP_1
ed il giudizio si concludeva con la sentenza del Tribunale di Bari n. 1776/2021 resa Parte_1 all'udienza del 05.05.2021 con la quale veniva accolta la domanda proposta dall'attrice con condanna del convenuto al pagamento di € 3.744,00.
Avverso detta pronuncia gli avv.ti su mandato del , hanno proposto appello Parte_1 CP_1
che la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. .737/2024 emessa in data 28.05.2024 rigettava.
Ogni richiesta di pagamento dei compensi è rimasta senza esito.
Chiedevano il pagamento dei compensi per l' attività professionale svolta in tutti i giudizi innanzi indicati secondo quanto stabilito dal D.M. 55/2014 e seguenti, tenendo conto del valore della controversia (pari ad €9.000,00) ai valori medi.
Quantificavano in €11.954,50 oltre Rimborso forfettario al 15%, CNAP ed IVA come per legge, il compenso complessivamente loro spettante, di cui:
A) €1.205,00 oltre Rimborso Forfettario al 15%, CNAP ed IVA per il Giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Bari RG11450/2015 (valore indicato dall'attore €5.000,00) ovvero:
- fase di studio €225,00;
- fase introduttiva €240,00;
- fase istruttoria / trattazione €335,00;
- fase decisionale €405,00;
B) €4.835,00 oltre Rimborso Forfettario al 15%, CNAP ed IVA per il Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari RG7587/2016 ovvero (valore €9.000,00):
- fase di studio €875,00;
- fase introduttiva €740,00;
- fase istruttoria / trattazione €1.600,00;
- fase decisionale €1.620,00;
C) €5.914,50 oltre Rimborso Forfettario al 15%, CNAP ed IVA per il Giudizio promosso innanzi al Corte d'Appello di Bari RG824/2021 ovvero (valore €9.000,00):
- €355,50 per versamento contributo unificato (anticipati dai sottoscritti difensori);
- €27,00 per marca da bollo iscrizione a ruolo (anticipati dai sottoscritti difensori);
- fase di studio €1.080,00;
- fase introduttiva €877,00;
- fase istruttoria / trattazione €1.755,00;
pagina 2 di 4 - fase decisionale €1.820,00;
, sebbene ritualmente citato non si è costituito e deve essere dichiarato contumace. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
Nella specie, la documentazione versata in atti dimostra che gli avv.ti e Parte_2
hanno prestato l'attività professionale nei termini innanzi precisati Parte_1
acquisendo il diritto al pagamento dei compensi.
Tuttavia, il valore della causa, su cui gli istanti hanno calcolato i compensi non è di € 9.000,00 (pari al prezzo originariamente concordato) bensì di € 3.744,00 su cui c'è contestazione pari all'acconto sul prezzo versato dalla oggetto del capo condannatorio della sentenza di primo grado confermata Pt_3
dalla Corte di Appello.
Quanto alla concreta determinazione del compenso legale spettante ai ricorrenti, deve farsi applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la disciplina vigente all'epoca in cui si è svolto l'incarico professionale, utilizzando lo scaglione di valore da € 1.101,00 a
5.200,00 a complessità bassa, tenendo conto delle modeste questioni trattate sia in fatto, sia in diritto e dell'esito dei giudizi e liquidando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o trattazione e decisionale.
Al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che con riguardo al parametro “fase istruttoria e/o di trattazione” il mancato svolgimento della fase “istruttoria in sé e per sé considerata non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabella della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva “o”, sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa “e”. (cfr. Ordinanza n. 28325 del 2022).
Pertanto, possono essere liquidati i seguenti compensi.
a) con riferimento al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Bari RG11450/2015 in relazione alla fase studio € 118,00; fase introduttiva € 126,00; fase trattazione € 176,00; fase decisionale € 213,00, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
b) con riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari RG7587/2016 in relazione alla fase studio € 213; per la fase introduttiva € 213; per la fase di trattazione € 426,00; per la fase decisionale € 426,00; oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
c) con riferimento giudizio promosso innanzi al Corte d'Appello di Bari RG824/2021 in relazione alla fase studio € 268; con riferimento alla fase introduttiva € 268,00; per la fase di trattazione
€ 496 e per quella decisionale € 426; oltre rsf 15%, IVA e CPA.
pagina 3 di 4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico di e sono liquidate, CP_1
per compensi, secondo il valore di riferimento della presente procedura, compreso nello scaglione da €
1.101 a € 5.200, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da e nei confronti di , così Parte_1 Parte_2 CP_1
provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_4 in favore dei ricorrenti della somma di €. 633,00 per la causa innanzi al Giudice di Pace di Bari
RG11450/2015; € 1.278,00 per il Giudizio promosso innanzi al Tribunale di Bari RG7587/2016 ed € 1.458,00 per il Giudizio promosso innanzi al Corte d'Appello di Bari RG824/2021 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi su ciascun importo;
2) condanna, altresì, al pagamento di € 355,50 per versamento contributo unificato Parte_4
e di € 27,00 per marca da bollo per l'iscrizione a ruolo;
3) condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite in favore degli avv.ti ricorrenti Parte_4 liquidate per compensi in euro 962,00, oltre R.S.G. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est.
SA GO
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