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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'Avv. Milianti Ilaria Anna Maria ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Nannizzi resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.06.2022 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: “1) riconoscere e dichiarare che è affetto, fin dalla data della domanda Parte_1 amministrativa o comunque da epoca successiva, dalla malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale e dalla malattia professionale meniscopatia;
2) accertare e dichiarare che dalle malattie professionali è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 18% che, unificato al preesistente già riconosciuto dall' nell'insieme è valutabile nel 25% o comunque nella misura CP_1 inferiore o superiore che risulterà di giustizia;
3) conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, CP_1 previa valutazione complessiva ex art.13, co. 5, dei postumi già riconosciuti: - l'indennizzo di cui all'art.13, secondo comma, lett. a) d.lgs. n.38/2000 in capitale, ove il grado complessivo della menomazione sia accertato in misura pari o superiore al
6% e inferiore al 16%; - la rendita di cui all'art.13 secondo comma, lett. b), ove il grado complessivo della menomazione sia accertato di grado pari o superiore al 16% (lett. a e b), in ogni caso nella misura che risulterà di giustizia;
1 4) condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi a CP_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, il ricorrente rappresenta di aver lavorato per oltre 13 anni come elettricista dipendente della
Società Martinelli Impianti e successivamente, fino all'aprile del 2019, come operaio edile – carpentiere alle dipendenze della società edile Marchi Controparte_2
Il ricorrente rappresenta che le mansioni da lui svolte abitualmente nel corso della giornata lavorativa (tra cui: demolizioni, tracciatura di impianti, puntellature, piegatura del ferro per i pilastri, posa in opera di pavimentazioni e ceramiche, movimentazione di pesi, ballini di cemento, mattoni e mattonelle, legname e pali per le impalcature) lo hanno esposto, per quasi quarant'anni, ad una pluralità di fattori di rischio a carico delle strutture articolari e tendinee degli arti superiori e inferiori.
Il ricorrente dichiara di presentare sindrome del tunnel carpale bilaterale e meniscopatia, tecnopatie per le quali è stata diagnosticata l'etologia professionale dal dott. Martinelli in data 05.11.2021; il ricorrente ha denunciato tali malattie professionali all' , che respingeva le domande e i conseguenti ricorsi proposti CP_1 dal ricorrente.
CP_ L' si costituiva tempestivamente contestando le mansioni svolte dal ricorrente e la mancata esposizione a rischio di contrarre le dedotte patologie, nonché il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate, pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa come da sentenza contestuale previo scambio di note scritte.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata istruita mediante testimonianze e consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
La causa è stata in primo luogo istruita tramite l'assunzione di prove orali. I testi hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione della ricorrente.
Invero, il teste collega del ricorrente dal 1995 al 2019, e collega del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente dal 2013 sino alla data del suo pensionamento, hanno confermato le mansioni svolte dal sig.
i operaio edile – carpentiere in qualità di dipendente della società Pt_1 Parte_2
2 Confermate le modalità di svolgimento delle attività lavorativa si è quindi proceduto a disporre una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
Il CTU ha confermato sia la sussistenza della sindrome del tunnel carpale bilaterale sia il nesso eziologico con l'attività lavorativa nella misura del 33% del danno, mentre non ha dichiarato sussistente la natura professionale per la gonartrosi bilaterale.
In particolare, il consulente, all'esito dell'esame, ha rilevato che il ricorrente: “ […]Il C.T.U., letti gli atti di causa e l'esito dell'istruttoria, visitato il periziando, valutata l'attività lavorativa del ricorrente per come descritta negli atti e come emerso dall'esame dei testimoni, ritiene che per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale bilaterale, l'attività lavorativa abbia inciso per circa un terzo sul determinismo della malattia professionale richiesta in quanto vi è concorso di menomazioni preesistenti extralavorativi nella determinazione della patologia per cui il grado di danno biologico complessivo è valutato nel 9%, ma il CTU ritiene che solo il 33% del danno sia da imputare all'attività lavorativa, pertanto riconosce un danno del 3% dalla data della domanda.
Per quanto concerne la gonartrosi bilaterale, il CTU ritiene che le preesistenze extralavorative e gli eventi traumatici sofferti siano prevalenti rispetto all'attività lavorativa che pertanto assume un ruolo minimale ed ininfluente sulla malattia professionale richiesta;
pertanto non ne viene riconosciuta la natura professionale.
Considerando la malattia professionale già riconosciuta, viene raggiunto un grado di invalidità complessiva pari al 9%
(nove)”.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza della patologia professionale da cui è afflitta, considerato anche il cumulo con il danno biologico per postumi derivanti da presistente patologia professionale, già riconosciuta, risulta affetta da patologie che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di
3 motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina CP_1 degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente Cass. Lav. 21/12/2005 n° 28298; conforme Cass. Lav. 8/4/2002
n° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche Cass. Lav. 28/11/2001 n° 15041).
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 9% dalla domanda amministrativa di talché l deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, CP_1 con interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, con compensazione nei limiti della metà atteso il mancato riconoscimento di una delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo nella misura del 9 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con interessi legali maturati CP_1 successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
4 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1400,00 oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico. CP_
3. pone definitivamente a carico di le spese di ctu già liquidate.
Lucca, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
MAGISTRATURA LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 511/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'Avv. Milianti Ilaria Anna Maria ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Nannizzi resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.06.2022 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: “1) riconoscere e dichiarare che è affetto, fin dalla data della domanda Parte_1 amministrativa o comunque da epoca successiva, dalla malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale e dalla malattia professionale meniscopatia;
2) accertare e dichiarare che dalle malattie professionali è derivata una menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva pari al 18% che, unificato al preesistente già riconosciuto dall' nell'insieme è valutabile nel 25% o comunque nella misura CP_1 inferiore o superiore che risulterà di giustizia;
3) conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, CP_1 previa valutazione complessiva ex art.13, co. 5, dei postumi già riconosciuti: - l'indennizzo di cui all'art.13, secondo comma, lett. a) d.lgs. n.38/2000 in capitale, ove il grado complessivo della menomazione sia accertato in misura pari o superiore al
6% e inferiore al 16%; - la rendita di cui all'art.13 secondo comma, lett. b), ove il grado complessivo della menomazione sia accertato di grado pari o superiore al 16% (lett. a e b), in ogni caso nella misura che risulterà di giustizia;
1 4) condannare l' , in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi a CP_1 favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, il ricorrente rappresenta di aver lavorato per oltre 13 anni come elettricista dipendente della
Società Martinelli Impianti e successivamente, fino all'aprile del 2019, come operaio edile – carpentiere alle dipendenze della società edile Marchi Controparte_2
Il ricorrente rappresenta che le mansioni da lui svolte abitualmente nel corso della giornata lavorativa (tra cui: demolizioni, tracciatura di impianti, puntellature, piegatura del ferro per i pilastri, posa in opera di pavimentazioni e ceramiche, movimentazione di pesi, ballini di cemento, mattoni e mattonelle, legname e pali per le impalcature) lo hanno esposto, per quasi quarant'anni, ad una pluralità di fattori di rischio a carico delle strutture articolari e tendinee degli arti superiori e inferiori.
Il ricorrente dichiara di presentare sindrome del tunnel carpale bilaterale e meniscopatia, tecnopatie per le quali è stata diagnosticata l'etologia professionale dal dott. Martinelli in data 05.11.2021; il ricorrente ha denunciato tali malattie professionali all' , che respingeva le domande e i conseguenti ricorsi proposti CP_1 dal ricorrente.
CP_ L' si costituiva tempestivamente contestando le mansioni svolte dal ricorrente e la mancata esposizione a rischio di contrarre le dedotte patologie, nonché il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e le patologie lamentate, pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza cartolare la causa è stata decisa come da sentenza contestuale previo scambio di note scritte.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
La causa è stata istruita mediante testimonianze e consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
La causa è stata in primo luogo istruita tramite l'assunzione di prove orali. I testi hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione della ricorrente.
Invero, il teste collega del ricorrente dal 1995 al 2019, e collega del Testimone_1 Testimone_2 ricorrente dal 2013 sino alla data del suo pensionamento, hanno confermato le mansioni svolte dal sig.
i operaio edile – carpentiere in qualità di dipendente della società Pt_1 Parte_2
2 Confermate le modalità di svolgimento delle attività lavorativa si è quindi proceduto a disporre una consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
Il CTU ha confermato sia la sussistenza della sindrome del tunnel carpale bilaterale sia il nesso eziologico con l'attività lavorativa nella misura del 33% del danno, mentre non ha dichiarato sussistente la natura professionale per la gonartrosi bilaterale.
In particolare, il consulente, all'esito dell'esame, ha rilevato che il ricorrente: “ […]Il C.T.U., letti gli atti di causa e l'esito dell'istruttoria, visitato il periziando, valutata l'attività lavorativa del ricorrente per come descritta negli atti e come emerso dall'esame dei testimoni, ritiene che per quanto concerne la sindrome del tunnel carpale bilaterale, l'attività lavorativa abbia inciso per circa un terzo sul determinismo della malattia professionale richiesta in quanto vi è concorso di menomazioni preesistenti extralavorativi nella determinazione della patologia per cui il grado di danno biologico complessivo è valutato nel 9%, ma il CTU ritiene che solo il 33% del danno sia da imputare all'attività lavorativa, pertanto riconosce un danno del 3% dalla data della domanda.
Per quanto concerne la gonartrosi bilaterale, il CTU ritiene che le preesistenze extralavorative e gli eventi traumatici sofferti siano prevalenti rispetto all'attività lavorativa che pertanto assume un ruolo minimale ed ininfluente sulla malattia professionale richiesta;
pertanto non ne viene riconosciuta la natura professionale.
Considerando la malattia professionale già riconosciuta, viene raggiunto un grado di invalidità complessiva pari al 9%
(nove)”.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza della patologia professionale da cui è afflitta, considerato anche il cumulo con il danno biologico per postumi derivanti da presistente patologia professionale, già riconosciuta, risulta affetta da patologie che, a parere del C.T.U., determinano attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di
3 motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della Suprema Corte quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze. Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina CP_1 degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente Cass. Lav. 21/12/2005 n° 28298; conforme Cass. Lav. 8/4/2002
n° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche Cass. Lav. 28/11/2001 n° 15041).
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 9% dalla domanda amministrativa di talché l deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale, CP_1 con interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, con compensazione nei limiti della metà atteso il mancato riconoscimento di una delle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo nella misura del 9 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con interessi legali maturati CP_1 successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
4 2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1400,00 oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico. CP_
3. pone definitivamente a carico di le spese di ctu già liquidate.
Lucca, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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