Art. 6. Modificazioni al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale";
b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:";
c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "gli enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e successive modificazioni.";
d) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera b);";
e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;
f) nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "Ministero del tesoro", sono inserite le seguenti: "e all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,";
g) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.";
h) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".
1-bis. L'identificazione degli enti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."
a) nella rubrica dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "di prioritario interesse nazionale";
b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il presente decreto si applica:";
c) nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: "gli enti autonomi lirici e le istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "agli enti autonomi lirici e alle istituzioni" e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) ad altri enti operanti nel settore musicale, identificati, sulla base di criteri previamente definiti, dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e successive modificazioni.";
d) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato e nel comma 3 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettera b);";
e) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e l'articolo 9;
f) nel comma 5 dell'articolo 16, dopo le parole "Ministero del tesoro", sono inserite le seguenti: "e all'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo,";
g) nel comma 1 dell'articolo 24 le parole: "agli enti lirici" sono sostituite dalle seguenti: "alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I criteri hanno efficacia per tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1998.";
h) nel comma 2 dell'articolo 25 le parole: "al momento della sua costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti privati al momento della loro partecipazione"; le parole: "che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8," e le parole: "del predetto decreto che approva la trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto".
1-bis. L'identificazione degli enti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 , avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede.
1-ter. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, gli enti di cui al comma 1-bis possono essere autorizzati a destinare a tale fine una quota non superiore al 4 per cento delle sovvenzioni statali ricevute per i due trienni successivi alla data di emanazione del decreto di identificazione. ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."