Art. 21. 1. Presso il ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori dei riparatori e dei demolitori navali, che da' parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi. 2. Il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali e' costituito:
a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile; b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative; c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile. 3. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni. 5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile. 6. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.
a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile; b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative; c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile. 3. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni. 5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile. 6. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.