Articolo 21 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
Articolo 20Articolo 22
Versione
6 luglio 1989
Art. 21. 1. Presso il ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori dei riparatori e dei demolitori navali, che da' parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi. 2. Il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali e' costituito:
a) da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile; b) da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative; c) da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile. 3. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 4. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni. 5. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile. 6. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.
Entrata in vigore il 6 luglio 1989