Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 09/12/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione giurisdizionale Campania - Giudizio n. 74727 – pag. 4
Sentenza n. 373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
CH RI Presidente SE CA Consigliere (relatore)
CH Minichini Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 74568 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di NE GENNARO, nato ad [...] il [...] e residente in [...] (c.f.: [...]), rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce alla memoria di costituzione in giudizio, dall’Avv.to Marco Simonelli (PEC: avvmarcosimonelli@pec.it), tutti elettivamente domiciliati c/o lo Studio Legale Migliaccio & Simonelli sito in Cesa (CE) alla via Salvatore di Giacomo n.4;
VISTO l’atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 27 maggio 2025;
VISTI gli altri atti del giudizio;
CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 27 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, sentiti il relatore cons. SE CA e il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Mauro Senatore, assente parte convenuta;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 27/5/2025 la Procura Regionale ha evocato in giudizio NE NA, per sentirlo condannare al pagamento complessivo in favore dell’ASL di Caserta dell’importo di € 2.173.177,70, o alla diversa somma da determinarsi dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
Ha chiesto, altresì, la conversione in pignoramento del sequestro convalidato nei confronti del convenuto ed a favore della citata azienda sanitaria sino a concorrenza dell’importo di condanna in ragione del fatto che il presente giudizio di merito è stato preceduto da fase cautelare, in cui il vincolo d’indisponibilità di vari beni dell’odierno convenuto, richiesto dalla procura Regionale con istanza di sequestro conservativo e contestuale invito a dedurre, è stato autorizzato fino alla concorrenza dell’intero importo sopra indicato con decreto presidenziale n. 76/2024, revocato con ordinanza n. 32/2025 del giudice designato per la convalida e poi riconfermato con ordinanza collegiale n. 53/2025 emessa in riforma del provvedimento adottato in sede monocratica. In tale fase cautelare, peraltro, la sussistenza del fumus boni iuris è stata rilevata sin dall’inizio e mai ripensata, tanto che la revoca del sequestro, e poi il ripristino dello stesso con le citate ordinanza della Sezione, ha riguardato soltanto la verifica della sussistenza dell’elemento del periculum in mora.
L’odierna pretesa risarcitoria si basa sulla contestazione all’ex dirigente medico dipendente dell’ASL di Caserta, NE NA -formulata all’esito di apposita denuncia di danno erariale trasmessa all’Ufficio di Procura regionale dall’ASL di Caserta e di approfondita attività d’indagine eseguita dal requirente erariale- di aver dolosamente svolto numerosissimi incarichi non autorizzabili in costanza di rapporto di lavoro pieno ed esclusivo con l’ASL di Caserta, resi a favore di soggetti privati, tutti (tranne soggetti secondari) accreditati con il SSN.
Mediante l’attività di indagine è stata ricostruita la natura degli incarichi, la durata, i soggetti datori di lavoro, gli importi, oltre che il dato stipendiale necessario per parte della contestazione, relativa alla violazione del rapporto di esclusiva.
In particolare, la Procura istante ha evidenziato che il medesimo aveva percepito compensi per:
▪ 16.020,63 € dalla clinica Villa Fiorita s.p.a., tra il 2006 e il 2012;
▪ 14.339,78 € dal Centro di radiologia medica e di terapia fisica di ET IA & C. s.r.l., tra il 2010 e il 2012;
▪ 456.250 € dal Centro di Diagnostica Radiologica ed Ecografica s.r.l., tra il 2006 e il 2010;
▪ 349.419,76 € dal Centro radiologico Vega s.r.l., tra il 2006 e il 2017;
▪ 373.686,28 € dal Centro di radiologia medica e di terapia fisica RR s.r.l., tra il 2006 e il 2017;
▪ 60.551,16 € dal Centro cardiologico associato s.r.l., tra il 2012 e il 2017;
▪ 625 € dalla MG GROUP s.r.l., nel 2015.
Altresì la Procura istante ha accertato che, tra l’aprile 2017 e l’agosto 2020, la Diagnostica IN s.r.l.s., di cui era amministratrice la moglie del NE, aveva fatturato un complessivo ammontare di 367.572,07 € per prestazioni sanitarie asseritamente rese dal NE stesso a tre o quattro società.
Il totale delle somme per incarichi non autorizzabili, secondo la prospettazione attorea, risulta quindi pari ad € 1.638.464,68; somma che, con l’aggiunta della rivalutazione, sarebbe pari ad € 2.032.719,65.
Inoltre, quale ulteriore posta di danno erariale, nell’atto di citazione sono state computate le maggiori componenti retributive che il NE aveva percepito in relazione al regime di esclusiva che caratterizzava il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ASL e si è quantificata tale posta in € 115.603,33, per il periodo dal 2006 al 2021, quale differenza rispetto ad un rapporto in regime non esclusivo, somma che, rivalutata, risulterebbe infine pari ad € 140.458,05.
Nell’atto di citazione il requirente si intrattiene nell’argomentare -in correlazione alla patente riscontrabilità in fattispecie, dell’occultamento doloso del danno- sulla tempestività dell’azione erariale intrapresa, nel riportare ampi riferimenti giurisprudenziali, nel descrivere il quadro probatorio su cui poggia la richiesta risarcitoria oggetto di causa e nel porre in luce la connotazione dolosa della condotta del NE.
Instauratosi il contraddittorio , il convenuto si è costituito in giudizio con memoria difensiva trasmessa in data 6/11/2025 dal Difensore incaricato Avv. Marco Simonelli, in cui ha chiesto: in via preliminare di dichiarare l’intervenuta prescrizione parziale del diritto al risarcimento del danno per tutte le pretese relative a compensi percepiti in data anteriore al quinquennio precedente la notifica dell’invito a dedurre (27/12/2024), per insussistenza dell’occultamento doloso, tenendo conto altresì delle dimissioni volontarie del NE del 25/1/2021 dall’incarico pubblico, nonché calcolando l’importo oggetto della residua condanna al netto delle imposte societarie e di quelle versate dal convenuto sui redditi oggetto di contestazione; nel merito di prosciogliere il dr. NE da ogni addebito, per insussistenza della rilevata illiceità della condotta; in via subordinata di “ridurre l’addebito in considerazione delle circostanze del caso e dell’assenza di un danno patrimoniale diretto per l’Amministrazione, applicando il principio di proporzionalità e liquidando il danno in una somma equitativa”; in ogni caso, di respingere la domanda risarcitoria inerente il “danno da violazione dell’esclusiva” in quanto duplicazione di sanzione per il medesimo fatto; in ulteriore subordine, di limitare l’eventuale condanna alla sola somma richiesta a titolo di “danno da violazione dell’esclusiva”, con esclusione di ogni altra pretesa.
La Difesa del NE si è soffermata in particolare, con articolate deduzioni, sull’insussistenza nel caso di specie dell’occultamento doloso del danno -tale da far discendere la prescrizione almeno parziale della pretesa attorea- sull’insussistenza dell’asserito elemento soggettivo del dolo nonché sull’inammissibilità della richiesta rivolta alla restituzione delle indennità legate al rapporto di esclusiva che violerebbe il principio del ne bis in idem in quanto si tradurrebbe in una duplicazione della sanzione per il medesimo fatto; il convenuto ha altresì posto in risalto l’abnormità e la sproporzione dell’importo oggetto della pretesa risarcitoria, rispetto ai connotati fattuali della vicenda.
All’ odierna pubblica udienza, svoltasi alla presenza del solo PM, questi ha integralmente confermato l’atto di citazione, provvedendo altresì a sottolineare la sussistenza in fattispecie dell’occultamento doloso del danno come da varie pronunce delle sezioni d’appello della Corte dei conti, ad evidenziare che non risulta affatto chiaro quali controlli l’ASL di appartenenza del convenuto avrebbe omesso così consentendogli di l’attività professionale extra moenia che il regime di esclusiva avrebbe precluso, a porre in risalto l’ininfluenza ai fini del merito del giudizio delle statuizioni rese nella fase cautelare, a ricordare le chiara riferibilità al solo NE delle prestazioni fatturate dalla Diagnostica IN s.r.l.s. e prese in considerazione ai fini del presente giudizio, nonché a ribadire la dolosità della condotta del convenuto che perfino le argomentazioni difensive consentono di percepire con chiarezza.
La causa è stata, all’esito dell’odierno dibattimento, trattenuta per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
A. Questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa per il danno erariale derivante dallo svolgimento di attività professionale extra moenia non autorizzata dall’amministrazione di appartenenza (art.53 del d.lgs. n. 165/2001). Infatti, l’atto di citazione è rivolto contro il dr. NA NE per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 2.173.177,70, oltre interessi legali, a titolo di risarcimento del danno erariale che sarebbe stato cagionato all’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Caserta in quanto il convenuto, dirigente medico assunto a tempo indeterminato dall’A.S.L. di Caserta sin dal 2006 in regime di rapporto di lavoro esclusivo, avrebbe svolto, in violazione dei propri obblighi di servizio, una continuativa e cospicua attività libero-professionale in favore di diverse strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), senza aver mai richiesto né ottenuto la prescritta autorizzazione dall’amministrazione di appartenenza. Tale condotta avrebbe generato, secondo la prospettazione attorea, due distinte poste di danno: a) la prima, correlata all’omesso riversamento dei compensi percepiti per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ritenuti non autorizzabili, quantificato in € 1.638.464,68 (pari a € 2.032.719,65 a seguito di rivalutazione), importo corrispondente a quanto percepito dal NE, dal 2006 al 2020, da vari centri diagnostici privati, sia direttamente sia per il tramite di una società (“Diagnostica IN S.r.l.s.”) ritenuta un mero “schermo societario”; b) la seconda, collegata alla violazione del rapporto di esclusiva, per l’indebita percezione delle componenti retributive connesse a tale regime (indennità di esclusività, retribuzione di risultato, ecc...), quantificato in € 115.603,33 (pari a € 140.458,05 a seguito di rivalutazione), quale differenza tra quanto percepito in regime di esclusività e quanto sarebbe spettato in regime di non esclusività.
B. Il Collegio deve preliminarmente farsi carico dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa del convenuto, il cui esame è strettamente correlato all’analisi della sussistenza (o meno) nel caso di specie, dell’occultamento doloso del danno rilevato dalla Procura.
Il convenuto ha censurato la prospettazione del requirente, secondo cui andrebbe ritenuto sussistente il doloso occultamento, deducendolo dalla omissione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività extra istituzionali ex art. 53 d.lgs. 165/2001. Per la sua configurazione, invece, sarebbe necessaria -secondo l’assunto difensivo- una condotta ulteriore tesa ad impedire la conoscenza del fatto, mentre il NE avrebbe anche indicato in sede di dichiarazione dei redditi i compensi percepiti per le attività extraistituzionali svolte, atteggiamento che sarebbe sintomatico della sua buona fede. Se si tenesse conto di questi aspetti, infatti, per il deducente, la prescrizione dovrebbe decorrere dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e considerarsi conseguentemente almeno in buona parte maturata, poiché la maggior parte dei compensi è stata erogata antecedentemente al quinquennio decorrente a ritroso dalla data di interruzione della prescrizione (individuabile nella data di notifica dell’invito a dedurre [27/12/2024]).
Le considerazioni del NE non sono però condivisibili.
L'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, dispone che "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta".
“Il doloso occultamento è configurato dalla giurisprudenza in tutti quei casi in cui è riscontrabile un’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. In altri termini, considerate le circostanze, anche la sola condotta omissiva può integrare un occultamento, quando, da un lato, vi è un obbligo di dichiarare e, dall’altro lato, in assenza di dichiarazione, non vi è un potere/dovere dell’amministrazione datrice di lavoro di accertamento. Se il dipendente non dichiara, l’amministrazione non ha modo di conoscere la sussistenza di altri incarichi che lo stesso svolge, perché non ha poteri di attivazione di accertamento nei confronti dei dipendenti o poteri ispettivi. Il punto nodale è, infatti, se in assenza di dichiarazione del dipendente, l’amministrazione, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto o meno conoscere della sussistenza di incarichi non autorizzati. Il potere/dovere dell’amministrazione di attivarsi nella direzione di un accertamento presuppone un comportamento collaborativo del dipendente, perché alla stessa non può imputarsi un’ignoranza colpevole della situazione di compatibilità/incompatibilità nella quale può venire a trovarsi il dipendente, che abbia mantenuto un consapevole silenzio sulla specifica circostanza (così Sez. II Appello n. 150/2022, n. 358/2019)” (Sez. III d’Appello, sent. n. 163/2024, confermativa della sentenza di condanna n. 197/2021 della Sez. Giur. Emilia Romagna).
Quindi, seguendo tale consolidato orientamento rinvenibile nelle decisioni delle Sezioni contabili d’appello, non può aderirsi all’assunto difensivo secondo cui l’attività professionale del NE, svolta presso “strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale”, si sarebbe presentata come “tracciabile e verificabile”, in quanto l’accreditamento istituzionale implicherebbe per sua natura un sistema di controlli e flussi informativi costanti tra la struttura privata e l’ente pubblico vigilante (A.S.L.).
Il doloso occultamento ben può, infatti, derivare da un’omissione: tale opzione ermeneutica non confligge con l'orientamento interpretativo consolidato che richiede, in assenza di un obbligo giuridico di attivarsi, un quid pluris commissivo, ai fini dell'integrazione dell'ipotesi dell'occultamento doloso. “Si deve al giudice di legittimità l'affermazione per cui in presenza di obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, <quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge> (Cass. civ. n. 392 del 16 febbraio 1967, id. 09 gennaio 1979, n. 125, 11 novembre 1998, n. 11348), sicché <il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, omissione che assume rilievo solo ove sussista un obbligo della parte di informare> (Cass. civ., Sez. 3^ 29 gennaio 2010 n. 2030; Corte conti, Sez. II^, n. 724/2018)” (Sez. III d’Appello, sent. n. 163/2024, cit.).
In altri termini: si può occultare non solo ponendo in essere una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie integrativa del danno erariale, preordinata a perpetrare e mantenere celati i fatti dannosi, “ma anche rimanendo semplicemente silenti, nel senso di realizzare non un comportamento meramente passivo ma di serbare <maliziosamente> il silenzio su talune circostanze del rapporto di impiego, ove ricorrente un dovere giuridico di farle conoscere al proprio datore di lavoro" (Sez. III d’Appello, sent. n. 55/2017). È stato altresì affermato, sul punto, che “l'inadempimento dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi esterni dà consistenza ad un occultamento doloso del danno, atto ad impedire il decorso del termine di prescrizione a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20” (Sez. II d’Appello, sent. n. 129/2020; in termini, la medesima Sezione, sent. n. 150/2022).
“Posto quanto sopra, nella fattispecie odierna è riscontrabile un’ipotesi di occultamento doloso a fronte della mancata richiesta di autorizzazione, sussistendo un obbligo ex lege in capo al dipendente e non potendo ritenersi esigibile la verifica degli incarichi svolti dall’appellante da parte dell’amministrazione.
Sul punto non ha alcun rilievo la circostanza addotta dall’appellante di aver denunciato i compensi in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto l’adempimento degli obblighi tributari, cui è tenuto ogni cittadino, non può sostituire, per equipollenza, quello degli obblighi specifici inerenti al rapporto di lavoro (Sez. III Appello, n. 343/2023) e né dimostra la buona fede dell’appellante. Infatti la richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento delle attività extra istituzionali consente all’amministrazione una valutazione sulla compatibilità di esse con il rapporto di lavoro, mentre la dichiarazione dei redditi si pone a valle, una volta percepiti i compensi regolarmente fatturati o comunque fiscalmente registrati dai soggetti erogatori. Aver assolto infatti all’obbligo fiscale relativo all’attività espletata non è dirimente «non fosse altro perché all'Agenzia delle entrate sono demandati compiti che trascendono il merito delle attività eventualmente incompatibili» (Sez. III Appello, n. 55/2017)” (Sez. III d’Appello, sent. n. 163/2024, cit.).
Alla luce di tali principi, si ritiene corretta la prospettazione attorea, secondo cui con riferimento alla odierna fattispecie dannosa, va ritenuta sussistente un’ipotesi di doloso occultamento con spostamento in avanti nel tempo dell’esordio del decorso della prescrizione, che va fatto coincidere -come correttamente rappresentato nell’atto di citazione, con la data del disvelamento della vicenda oggetto di causa, ovvero con la data di redazione della relazione dell’ASL che ha dato luogo all’apertura del fascicolo presso l’Ufficio Procura, rectius con la data della relazione della Gdf (5/12/2023) che ha consentito di delineare il grave scenario di illegittimità nel quale il NE ha operato per lungo tempo; poiché l’invito a dedurre è stato notificato il 27/12/2024, ne discende l’evidente tempestività dell’azione erariale intrapresa dal requirente.
C. Ai fini dell’esame del merito della fattispecie, va premesso che le vigenti disposizioni normative prevedono, per i dirigenti medici che optano per il regime di esclusività, il riconoscimento di un trattamento economico specifico introdotto dall'art. 15 quater del d.lgs. n. 502/1992 e dall'art. 42 del CCNL 8/6/2000, la cosiddetta "indennità di esclusività". L’avere optato per l’esercizio della libera professione intramuraria e l’assoggettamento al rapporto di esclusiva comporta una duplice conseguenza: l’incompatibilità con lo svolgimento di attività libero professionali (art. 1, c. 5, legge n. 662/1996) e l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, quale corrispettivo per la limitazione intra moenia di tale attività (art. 1, c. 12, legge 662/1996). L’art. 72, c. 7, legge n. 448/1998, ha disposto che: “I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l’esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda sanitaria di appartenenza [...]”.
La riscontrata violazione, da parte del medico, delle prescrizioni relative al rapporto di lavoro c.d. esclusivo alle dipendenze, quale dirigente medico, dell’A.S.L. di Caserta, comporta un danno erariale da svolgimento di attività professionale extra moenia non autorizzata dall’amministrazione di appartenenza (art. 53 del d.lgs. n. 165/2001).
In particolare, la Procura istante ha esposto nell’atto di citazione che, dall’attività di indagine eseguita - svolta sia presso l’ASL di appartenenza che presso i committenti privati, con un ulteriore approfondimento che ha coinvolto l’Amministrazione finanziaria- è risultato che il dr. NA NE ha percepito compensi per:
▪ 16.020,63 € dalla clinica Villa Fiorita s.p.a., tra il 2006 e il 2012;
▪ 14.339,78 € dal Centro di radiologia medica e di terapia fisica di ET IA & C. s.r.l., tra il 2010 e il 2012;
▪ 456.250 € dal Centro di Diagnostica Radiologica ed Ecografica s.r.l., tra il 2006 e il 2010;
▪ 349.419,76 € dal Centro radiologico Vega s.r.l., tra il 2006 e il 2017;
▪ 373.686,28 € dal Centro di radiologia medica e di terapia fisica RR s.r.l., tra il 2006 e il 2017;
▪ 60.551,16 € dal Centro cardiologico associato s.r.l., tra il 2012 e il 2017;
▪ 625 € dalla MG GROUP s.r.l., nel 2015.
Per lo svolgimento delle prestazioni professionali correlate ai suelencati incarichi, il dr. NE ha spesso sottoscritto apposito contratto, rilasciando altresì dichiarazioni di non incompatibilità.
Inoltre, la Procura attrice ha rilevato che, tra l’aprile 2017 e l’agosto 2020, la Diagnostica IN s.r.l.s., di cui era amministratrice la moglie del NE, aveva fatturato un complessivo ammontare di 367.572,07 € per prestazioni sanitarie rese dal NE stesso a tre società, facenti tutte capo alla IG RR (Centro Di Medicina Nucleare N.1, Centro Radiologico Vega S.R.L. e Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica RR s.r.l.). A supporto di tale ricostruzione (riconducibilità diretta delle prestazioni al dr. NE a dispetto della fatturazione “a nome” della società avente quale amministratore la moglie del convenuto) la Procura ha richiamato, innanzitutto, quanto dichiarato ai militari GdF – di Caserta in data 19/5/2023 dalla stessa ET NV (moglie del NE e amministratrice della società Diagnostica IN s.r.l.s.), secondo cui l’odierno convenuto “nell’ambito della [società in parola] si occupava, quale socio, degli accertamenti diagnostici, contrattualizzati dalla società con i committenti, con carattere di occasionalità ed in modo autonomo. Il IN NA eseguiva tale mansione in quanto medico specialistica in diagnostica strumentale ed unico specialista di cui la società si avvaleva”. Ad ulteriore conforto della tesi secondo cui il NE utilizzava “la società come mero schermo rispetto ad un’attività professionale che continuava a gestire in prima persona”, il requirente ha riferito che dalle acquisizioni istruttorie svolte dai militari dell’Arma dei Carabinieri nel corso del procedimento penale incardinato presso la Procura di SMCV, consistite tra l’altro, nel dicembre 2020, nel sequestro dello smartphone in uso al NE NA, dall’analisi del cui contenuto eseguita dal consulente tecnico nominato dal PM penale, risultava “la presenza di 2.012 chat di WhatsApp e Facebook Messenger, dalle quali era chiaramente comprensibile che il IN esercitava la propria attività medica sia presso lo studio della diagnostica IN s.r.l.s., che presso il centro medico RR di Caserta”; in particolare, si rinvenivano “appuntamenti ai clienti del medico, con tariffari (100 €), indicazioni sul luogo dell’appuntamento medico (Centro RR o presso il suo studio)” nonché “la chat con una utenza registrata come <Antonella centro RR>, che mensilmente mandava al citato il resoconto delle somme da fatturare da parte della società IN srls in favore delle tre società di diagnostica riconducibile alla famiglia RR (centro Vega, N.1 e Centro RR)” (cfr. pag. 23-24 dell’atto di citazione). Sempre l’attività di indagine dei Carabinieri consentiva di escutere una paziente del NE, signora TT Mariateresa, che confermava la circostanza che egli la sottoponeva a visita presso il centro RR, ivi svolgendo diagnosi ecografica: la paziente esibiva referto del centro RR privo di timbro ma sottoscritto con le iniziali G.R. Posto in visione il medesimo referto al direttore sanitario dei centri “Centro Radiologico Vega s.r.l.”, “Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica RR s.r.l.”, “Centro di Medicina Nucleare N.1 s.r.l”, AT RR, questi in sede di sommarie informazioni del 10/5/2021 dichiarava: “Confermo che il referto che mi mostrate è stato emesso dal centro RR, in relazione alla sigla che è presente sullo stesso, penso che sia riconducibile al Dott. NA IN, solo ora apprendo di questa anomalia nella refertazione, infatti la norma vuole che il referto per avere valenza medico-legale deve riportare il nominativo o il numero d’iscrizione all’ordine dei medici di chi lo ha redatto. In qualità di direttore sanitario non ho mai eseguito una verifica sui referti medici redatti dal IN e quindi non ho mai avuto modo di constatare tale anomalia, però alla luce di quanto sta emergendo, posso pensare che questo era un modo utilizzato dal Dott. IN NA per non far comparire il suo nome sui referti per eludere qualche forma di controllo da parte dell’A.S.L.”. Già precedentemente (24/12/2020) lo stesso AT RR, sentito dai Carabinieri di Aversa, aveva specificato che la Diagnostica IN s.r.l.s., nella persona del Dr. NE NA, forniva ai Centri da lui diretti consulenza tecnico-scientifica per percorsi clinico diagnostici ed esecuzione di esami specifici, quali ad esempio, l’esecuzione di ecocolordoppler su vari distretti e agobiopsie ecoguidate, provvedendo a redigere i referti medici degli esami che venivano effettuati; il RR precisava altresì di non essere a conoscenza se la Diagnostica IN si avvalesse della collaborazione di altri medici, in quanto loro avevano rapporti esclusivamente con il NE NA e chiariva che i pagamenti non venivano effettuati direttamente al medico ma a favore della Diagnostica IN perché era quest’ultima società che emetteva le fatture. Dall’elenco dettagliato fatto pervenire dallo stesso AT RR via p.e.c. agli investigatori il 25/1/2021 ed il 15/4/2021, risultava che dall’aprile 2017 all’agosto 2020 aveva fatturato per le prestazioni rese dal dr. NE alle tre società di cui RR AT era direttore sanitario, il complessivo importo di € 344.029,64.
Il totale delle somme per incarichi non autorizzabili, secondo la prospettazione attorea, confortata dai robusti supporti probatori sopra descritti, risulta quindi pari ad € 1.638.464,68; somma che, con l’aggiunta della rivalutazione, risulta pari ad € 2.032.719,65.
Il convenuto non contesta l’avvenuto svolgimento degli incarichi, bensì sostiene la sproporzione della pretesa attorea rispetto all’effettiva connotazione soggettiva e oggettiva degli stessi, a suo avviso deducibile -tra l’altro- dalle osservazioni svolte nella fase cautelare dal giudice designato che ha revocato, con l’ordinanza n. 32/2025, il sequestro di beni del NE già autorizzato con decreto presidenziale emesso inaudita altera parte; afferma infatti il convenuto, che laddove in tale provvedimento si accerta una situazione patrimoniale del tutto inadeguata a sostenere il presupposto del pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (periculum in mora), si induce a dubitare della solidità dell’intera attività istruttoria svolta dalla Procura anche con riferimento agli elementi costitutivi della pretesa di merito, si fa emergere la mancanza di intento fraudolento nella condotta del NE e si dimostra la natura punitiva e sproporzionata della richiesta risarcitoria. La Difesa del convenuto reputa altresì, sul punto, che la riforma di tale ordinanza di revoca del sequestro, decisa con il provvedimento collegiale n. 53/2025, non abbia alcun riflesso significativo sui profili di merito evidenziati nell’ordinanza n. 32/2025 citata.
Ebbene, risulta arduo al Collegio comprendere in che modo la rilevata “enorme sproporzione tra quanto richiesto e quanto trovato”, possa riverberarsi sulla validità della ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda, proposta nell’atto di citazione. In disparte, invero, ipotesi sulla possibile non piena corrispondenza tra i beni rinvenuti nella titolarità del NE ai fini dell’apposizione del vincolo cautelare e il complesso dei cespiti patrimoniali comunque a costui riferibili, resta la patente violazione, da parte del professionista medico evocato in giudizio, del divieto di svolgere incarichi retribuiti esterni senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza in presenza di rapporto di lavoro c.d. esclusivo alle dipendenze dell’azienda sanitaria casertana; siffatta condotta comporta ex lege che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte in assenza della prescritta autorizzazione, debba essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, con l’ulteriore precisazione che “l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti” (commi 7 e 7 bis dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001).
La lamentata violazione del principio di proporzionalità, che secondo il NE dovrebbe desumersi dall’asserita abnormità della richiesta attorea rispetto alla reale entità concreta delle violazioni di legge che gli sono state contestate nell’atto di citazione, non può certamente trovare solido supporto nelle pronunce della Corte Costituzionale richiamate nella memoria difensiva, che riguardano problematiche completamente diverse (la sentenza n. 185/2021 esamina la sproporzione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico di coloro che offrono giochi o scommesse con vincite in denaro, nel caso di violazione di una serie di obblighi a carattere informativo, intesi a porre sull’avviso il fruitore riguardo ai rischi di dipendenza da una simile pratica, di cui all’art. 7, comma 6, del d.l. 158/2012; la sentenza n. 161/2018 ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che, nel disciplinare l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi, stabiliscono la automatica ostatività di condanne penali per violazioni degli obblighi previdenziali e assistenziali, per mancanza del requisito della onorabilità).
Nel contestare poi la natura di “schermo societario” attribuito dalla procura alla Diagnostica IN s.r.l.s., la Difesa del NE ha evidenziato come la stessa vada giuridicamente distinta dalla persona fisica del medico, “anche ammettendo che il Dott. IN fosse l’unico professionista operante per la società” (cfr. pag. 20 della memoria difensiva); ebbene, tale ammissione risulta, ad avviso del Collegio, decisivamente corroborante al fine di porre in risalto come la evidenziata distinzione formale tra i due ridetti soggetti, non si rispecchi nella sostanziale identità degli stessi, venuta in luce attraverso le surriportate, molteplici ed eloquenti, risultanze probatorie, che il formale rilievo difensivo non si rivela idoneo a scalfire.
Nel quantificare il danno, correttamente la Procura lo ha calcolato al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali come statuito dalle sentenze nn. 13/2021/QM e 24/2020/QM delle SS.RR. contabili. Infatti, le Sezioni riunite hanno inequivocabilmente precisato il seguente principio di diritto, applicabile alla causa: “In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile” (SS.RR., sent. n. 13/QM/2021).
Per quanto riguarda la seconda voce di danno, secondo la Procura il convenuto, per il periodo dal 2006 al 2021, ha percepito la somma di € 131.144,63 derivante dalla corresponsione delle indennità di esclusività, di posizione unificata, di posizione variabile aziendale e retribuzione di risultato, in luogo della somma di € 15.541,30 per effetto della non esclusività del rapporto lavorativo, derivante dalle indennità di posizione variabile aziendale e posizione unificata, nella misura prevista dai relativi CCNL. Pertanto, egli avrebbe impropriamente percepito la somma di € 115.603,33 (€ 131.144,636 - € 15.541,307) quale differenza delle indennità correlate al regime di rapporto esclusivo rispetto a quella spettante per il rapporto non esclusivo. La somma andrebbe rivalutata alla media annua del periodo, risultando così, pari a € 140.458,05, cui dovrebbero essere aggiunti gli interessi legali.
La doglianza di parte convenuta sul punto, si sostanzia nel rilevare che le due pretese risarcitorie versate nell’atto di citazione (restituzione dei compensi e rifusione della differenza rispetto ad un rapporto in regime non esclusivo) sono alternative, non cumulative e l’accoglimento di entrambe si tradurrebbe in una duplicazione sanzionatoria palesemente illegittima e sproporzionata. in via gradata -sempre secondo l’assunto difensivo- il danno dovrebbe essere limitato alla sola restituzione delle indennità di esclusiva.
La giurisprudenza contabile ha già più volte chiarito la differenza, sia ontologica che normativa, che sussiste tra il cd. “danno da mancata entrata” per la violazione del citato art. 53 TUPI, ed il diverso “danno da violazione dell’obbligo di esclusiva”, tipizzato per la sola categoria dei medici.
In dettaglio l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che "i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti" (comma 7); “l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti” (comma 7 bis).
Si è in proposito precisato che “la responsabilità amministrativa conseguente alla violazione degli obblighi autorizzativi di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 individua un'ipotesi, ormai tipizzata, di responsabilità per <danno da mancata entrata>, in quanto il versamento dei compensi percepiti in forza di attività illegittimamente svolta dal dipendente pubblico a favore di terzi si configura come <obbligo comprimario>, posto a presidio della legalità e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Gli adempimenti autorizzatori, lungi dal rispondere ad una ratio meramente formalistica, sono funzionali a garantire l’effettività dei principi generali che informano l’intera materia e […] quello secondo cui <la prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro pubblico assume il connotato dell’esclusività (art. 98 Cost.), finalizzato ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione tramite la salvaguardia delle energie del lavoratore e della sua indipendenza (art. 97 Cost.) […]>. La disciplina in esame non pone in capo al dipendente pubblico l’obbligo di <rinunciare al compenso ricevuto per attività lavorativa prestata>, bensì fa discendere dalla violazione dell’obbligo autorizzativo, volto a porre l’amministrazione di appartenenza nella condizione di valutare la compatibilità dell’incarico extraistituzionale con la prestazione lavorativa da rendere a proprio favore, l’obbligo di versamento dei compensi percepiti, al lordo delle imposte e delle altre ritenute previdenziali e fiscali” (SS.RR. Corte dei conti, n. 12/2021/QM). D’altro canto, “l’entità del compenso percepito per lo svolgimento dell’attività non autorizzata è strettamente commisurato all’entità dell’impegno richiesto dalla prestazione resa in assenza di autorizzazione e, quindi, della gravità della violazione addebitata” (Sez. II d’appello, sent. n. 351/2023 e sent. n. 112/2025).
Il “danno da mancata entrata” deriva dalla violazione dell’obbligo di riversamento del compenso indebitamente percepito, già entrato idealmente e contabilmente nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, la quale deve destinarlo ad un apposito fondo in favore dei dipendenti, in quanto l’introito indebito del dipendente infedele costituisce un’entrata tipica dell’amministrazione di appartenenza ed è vincolata ad una specifica destinazione; si tratta quindi di una fattispecie di responsabilità erariale tipizzata dalla legge testualmente e chiaramente riferita alla “omissione del versamento del compenso”, che discende ex lege dalla inosservanza del precetto normativo concernente il divieto di erogare e di avvalersi di prestazioni non previamente autorizzate dall’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico, e configurabile come inadempimento di una obbligazione pecuniaria consistente nel mero riversamento del compenso.
Il citato regime che è dettato per tutti i pubblici dipendenti, vale anche per i medici dipendenti del SSN, poiché anche “il medico che abbia esercitato attività extraistituzionale non autorizzata, è obbligato a versare all’amministrazione i relativi compensi” (Sez. II d’Appello, sent. n. 328/2023).
Il cd. danno da violazione dell’obbligo di esclusiva, specifico dei dirigenti medici, deriva invece dalla violazione delle norme dettate in tema di esclusività del rapporto di lavoro (regime di esclusiva intra moenia che era stato prescelto dal dr. NE sin dal 12/1/2006) e ha ad oggetto le “indennità di natura retributiva” per esso percepite (di esclusiva, di posizione e di risultato), esattamente come prospettato dalla P.R.
La giurisprudenza che si è formata in materia ha chiarito che a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 229/1999, è stato sancito il principio di esclusività quale scelta remunerata di non avvalersi dell’extramoenia per l’esercizio della libera professione. Per effetto di tale intervento legislativo, nel d.lgs. 502/1992, è stato inserito l’art. 15-quater (rubricato proprio <Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario>) alla cui stregua: “1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. […] 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva”.
In successione, la legge finanziaria per il 1999 (legge 23/12/1998, n. 448) ha istituito il fondo per l’esclusività per i dirigenti del ruolo sanitario sul presupposto che avessero optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, precisando che sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato “alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza” (art. 72, comma 6). L’indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari è stata, poi, disciplinata in dettaglio dall’art. 42 del CCNL dell’Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998 – 2001 del 8/6/2000 (successivamente confermata dagli artt. 10 del CCNL 3/11/2005 e 12 del CCNL 6/5/2010), il quale ha disposto che “al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti [...] prevedono l’istituzione di una indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti medici [...]”; parimenti, l’indennità di posizione - parte variabile, prevista dall’art. 47, lett. b), CCNL del 8/6/2000 (poi dagli artt. 33 e 43 del CCNL 3/11/2005), avrebbe dovuto erogarsi nella misura del 50%, in caso di rinuncia all’esclusività, e non avrebbe dovuto corrispondersi affatto l’indennità di risultato (di cui all’art. 47, CCNL dell’8/6/2000; art. 27, comma 3 e 33 del CCNL 3/11/2005).
“Poiché, nel caso di specie, è provato l’esercizio di attività extramoenia non autorizzata, gli emolumenti in esame -configurandosi come misure <premiali>, volte a incentivare la scelta per il regime intramurario e a migliorare, sul piano quali-quantitativo, l’offerta sanitaria pubblica, oltre che compensare la <rinuncia> a fonti di reddito aggiuntive- rimangono sine titulo, e avrebbero dovuto essere oggetto di restituzione.
Passando, quindi, alla prova del danno, l’art. 72, comma 7, della l. 448/1998, stabilisce che <I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 9, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662>.
Il tenore letterale della disposizione depone chiaramente nel senso che il medico, il quale abbia optato per il regime <intramoenia> e prestato attività <non gratuita> in favore di terzi, si vede esposto alla possibile risoluzione del rapporto di lavoro e all’irrogazione della sanzione pecuniaria pari fino a cinque annualità retributive, al verificarsi di una delle sopra indicate condizioni: violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale. Il legislatore ha, dunque, irrigidito per la categoria dei medici il sistema sanzionatorio rispetto a ogni altra categoria di dipendente pubblico, proprio in ragione della libertà di scelta che viene loro offerta nell’opzione tra attività libero professione intra o extra moenia.
La norma, unitariamente intesa, contiene, infatti, la disciplina degli effetti conseguenti alla violazione degli obblighi di esclusiva incidenti in via immediata sul rapporto di lavoro tra medico ed azienda sanitaria, con la prevista possibilità per il datore di lavoro di licenziare il medico inadempiente, contestualmente sanzionandolo con la restituzione (nella misura ivi testualmente prevista tra un minimo ed un massimo) degli emolumenti indebitamente percepiti e che vanno ad alimentare il previsto fondo (in termini, Sez. II centr., app. 19.12.2018 n. 671). In quest’ottica, trova spiegazione anche il conseguente onere di comunicazione della riscontrata violazione <all'Ordine professionale e al Ministero della sanità>, oltre che alla Regione, <per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza>. […] la restituzione delle indennità percepite dal medico che, pur avendo optato per l’intramoenia, abbia trasgredito il divieto di prestazioni in favore di terzi […] risulta ancorata a veri e propri automatismi, dovendosi ritenere che l’esercizio della libera professione extramuraria non autorizzata renda immediatamente sine titulo gli incentivi costituiti dalle indennità di esclusività, di risultato e di posizione (nella misura del 50%), geneticamente correlati proprio alla rinuncia a ogni altro tipo di reddito […]” (Sez. I d’Appello, sentenza n. 185/2025).
Richiamando i sopra citati commi 5, 6, ed in specie 7 dell’art. 72 della legge n. 448/1998, deve pertanto affermarsi che l’opzione del medico per l’esercizio della libera professione intramuraria, ovvero per l’esclusività del rapporto, comporta il divieto di “qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito”, espressione ampia che deve intendersi riferita a ogni prestazione di carattere sanitario. E nessun dubbio sussiste sul fatto che le prestazioni rese dal NE, oggetto di causa, siano state di carattere sanitario, sia per la loro natura, sia per la qualificazione di “prestazioni sanitarie” dal medico stesso affermata nelle fatture emesse.
Deve pertanto ritenersi che la conoscenza della richiamata disciplina ed il suo rispetto “rientra tra i doveri basilari del pubblico dipendente” dovendo inserirsi nell’ambito dei vincoli immediatamente esigibili dai pubblici dipendenti, legati in primo luogo da un vincolo di fedeltà ed esclusività nei confronti della propria amministrazione ex art. 97 Cost. Per quanto detto, non può trovare adesione neanche l’argomento con cui il convenuto sostiene l’assenza di danno erariale, poiché “l’essenza del danno in esame deriva per tabulas dalla normativa di riferimento, dovendosi ritenere che l’esercizio dell’attività extralavorativa non autorizzata renda immediatamente sine titulo gli incentivi costituiti dalle indennità di esclusività, di risultato e di posizione, correlati al regime di esclusività prescelto, senza necessità di ulteriore prova” (Sez. I d’Appello, sentenza n. 185/2025, cit.).
Per quanto sin qui considerato, il libello accusatorio si rivela, riguardo la sussistenza e la quantificazione di entrambe le prospettate poste di danno, del tutto condivisibile. Invero, va altresì evidenziato che è fuori bersaglio la contestazione della Difesa del convenuto che colpisce la cumulabilità della posta di danno derivante dalla violazione del vincolo di esclusiva con quella inerente la percezione di introiti per attività non autorizzata, basata sull’invocazione del principio del ne bis in idem. Come già precedentemente evidenziato, le due voci di danno sono ontologicamente diverse, pur trovando la propria fonte nei medesimi fatti: la prima opera in via totalmente distinta dalla esistenza di corrispettivi indebitamente erogati e riscossi e si realizza per l’aver svolto un incarico non autorizzato, mentre la seconda costituisce una misura volta a ripristinare la rottura del vincolo sinallagmatico causata dalla violazione di specifici obblighi assunti ex contracto, tant’è vero che le due somme, una volta introitate dall’amministrazione “danneggiata”, sono destinate ad alimentare due fondi distinti, quello per la produttività e quello per l’esclusività.
D. Né la prospettazione attorea perde vigore, laddove si passi ad analizzare il nesso eziologico tra la condotta dell’odierno citato e il prodursi del danno contestato dalla Procura -che deriva de plano, in ragione delle osservazioni dianzi svolte, sia per il danno da mancata entrata che per quello connesso alla violazione del rapporto di esclusiva- e l’elemento soggettivo della medesima condotta, che ad avviso del requirente presenta connotazione callidamente dolosa.
La piena consapevolezza e volontà del dr. NE di agire in violazione dei ridetti obblighi di esercizio dell’attività libero professionale intramuraria e con specifici riflessi di danno per l’azienda, si desume agevolmente, in primo luogo, dalla evidente conoscenza da parte sua, delle regole aziendali poste a presidio del rapporto di lavoro a tempo pieno, che spiega il tentativo, nel corso del trentennale rapporto con i centri privati accreditati, di eludere la normativa in parola, facendo subentrare nel 2017 la “società di schermo” al 99% intestata alla moglie, quando in realtà, nell’ambito della quale -è emerso- era esclusivamente il NE a relazionarsi con le strutture private sia per l’esecuzione delle prestazioni sia per la relativa fatturazione. Eloquenti sono, altresì, le circostanze che il NE, non solo ha volontariamente omesso, per anni, di richiedere all’ASL di appartenenza l’autorizzazione a svolgere prestazioni extra moenia e tanto meno di informarla di ciò -adoperandosi al contrario perché tale attività non consentita non venisse mai disvelata- e per altro verso, ha prodotto alle strutture private per le quali svolgeva tali prestazioni incompatibili con il rapporto di lavoro esclusivo con l’azienda sanitaria casertana, dichiarazioni di non incompatibilità.
Il Collegio ritiene, pertanto, che nessun dubbio possa sussistere in ordine all'elemento soggettivo dell'illecito, da considerarsi doloso, non essendo fondatamente contestabile la conoscenza, da parte del convenuto, delle risalenti norme di legge che regolano i profili di incompatibilità nel pubblico impiego e in particolare nella professione medica (norme che non danno luogo a problemi interpretativi di sorta), dovendo dunque ritenersi che tali disposizioni siano state coscientemente e volontariamente violate per ragioni di utile personale.
Non si ravvisano, infine, i presupposti per l’invocato esercizio del potere riduttivo in favore del convenuto, essendo la sua condotta connotata dal dolo (crf. ex plurimis, Sez. I d’Appello, sent. n. 62/2021).
E. Conclusivamente, in accoglimento della pretesa attorea, NE NA va condannato al pagamento in favore dell’ASL di Caserta, della somma complessiva di € 2.173.177,70 [di cui € 2.032.719,65 per somme percepite in correlazione a incarichi non autorizzati e non autorizzabili (danno da mancata entrata) ed € 140.458,05 per pregiudizio provocato dalla violazione del regime di esclusiva); su tale somma, comprensiva di rivalutazione, andranno calcolati gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separata nota.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania
definitivamente pronunciando:
1- RESPINGE l’eccezione preliminare di prescrizione dell’azione erariale;
2- CONDANNA, in accoglimento della domanda attorea, NA NE al pagamento in favore dell’ASL di Caserta, della somma complessiva di € 2.173.177,70, comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
3- CONDANNA, altresì, la parte soccombente al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio liquidate dal funzionario di Segreteria con nota a margine del presente atto ex art. 31 comma 5 C.G.C.
Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(SE CA) (CH RI)
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno della firma digitale 09/12/2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(IZ NZ)
(firma digitale)