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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110055827855000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110055827855000 IRAP 2008 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120029054148000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003514784000 IRPEF-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003514784000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5305/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, ricorre avverso l'intimazione di pagamento notificata il 21/3/25 con la quale viene richiesta la somma di euro 11.949,16 per Irap anno 2008 in virtù di cartella notificata il 20/12/11.
Sostiene di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento richiamata nell'atto impugnato e, con ampie argomentazioni e richiamando giurisprudenza, eccepisce la prescrizione e la decadenza dal richiedere le somme.
Si costituisce l'ADER, rappresentata dall'avv. Difensore_2, la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere state regolarmente notificate le cartelle.
Contesta l'eccezione di prescrizione stante l'applicabilità di quella ordinaria decennale e considerata la notifica di un preavviso di fermo amministrativo notificato il 30/6/14 nonché la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 21/11/14.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta il contenuto del ricorso e sostiene la piena legittimità del proprio operato consistito nella liquidazione dell'irap dovuta per l'anno di imposta richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente si oppone alla sola cartella contenete l'Irap anno 2008 atteso ce alcuna contestazione viene mossa in ordine alla cartella contenente violazioni al codice della strada. Per quanto attiene l'eccepita prescrizione va rilevato che in materia di imposte è più volte intervenuta la
Suprema Corte (Cass. n. 6069/2003; Cass. n. 2941/2007; Cass. n. 19969/2019) la quale ha ritenuto che, in assenza di una espressa previsione legislativa, le stesse si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2046 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso del termine quinquennale prevista dall'art. 2948 cc. Comma 1 n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Infatti l'obbligazione avente ad oggetto il tributo, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine ai presupposti, ben potendo anche non essere effettuato se per quell'anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.
Posta tale premessa va rilevato che l'ADER non fornisce idonea prova a dimostrazione del fatto che dopo la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 20/12/11 e della quale esibisce la copia notificata, nessuna altra prova viene fornita al fine di dimostrate che la prescrizione sia stata interrotta.
Infatti l'ADER si limita a richiamare un preavviso di fermo amministrativo ed un preavviso di iscrizione ipotecaria.
Tuttavia non viene esibita la copia del preavviso di fermo amministrativo ma solo una copia di un avviso di ricevimento a firma del ricorrente e dal quale non può ricavarsi quali siano state le cartelle oggetto di detto fermo.
Del pari della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria viene esibita la copia del provvedimento ma non l'avvenuta notifica dello stesso.
Ne consegue che tali atti non possono ritenersi essere atti utili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Pertanto ed essendo decorso il termine di dieci anni dalla notifica della cartella alla notifica dell'intimazione impugnata, deve ritenersi che le somme si sono prescritte.
Il ricorso va, quindi, accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-compensa integralmente le spese di causa tra le parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
DELLA VOLPE SERGIO, Relatore
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110055827855000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110055827855000 IRAP 2008 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120029054148000
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003514784000 IRPEF-ALTRO 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003514784000 IRAP 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5305/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, procuratore di se stesso, ricorre avverso l'intimazione di pagamento notificata il 21/3/25 con la quale viene richiesta la somma di euro 11.949,16 per Irap anno 2008 in virtù di cartella notificata il 20/12/11.
Sostiene di non avere mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento richiamata nell'atto impugnato e, con ampie argomentazioni e richiamando giurisprudenza, eccepisce la prescrizione e la decadenza dal richiedere le somme.
Si costituisce l'ADER, rappresentata dall'avv. Difensore_2, la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere state regolarmente notificate le cartelle.
Contesta l'eccezione di prescrizione stante l'applicabilità di quella ordinaria decennale e considerata la notifica di un preavviso di fermo amministrativo notificato il 30/6/14 nonché la notifica di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 21/11/14.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta il contenuto del ricorso e sostiene la piena legittimità del proprio operato consistito nella liquidazione dell'irap dovuta per l'anno di imposta richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente si oppone alla sola cartella contenete l'Irap anno 2008 atteso ce alcuna contestazione viene mossa in ordine alla cartella contenente violazioni al codice della strada. Per quanto attiene l'eccepita prescrizione va rilevato che in materia di imposte è più volte intervenuta la
Suprema Corte (Cass. n. 6069/2003; Cass. n. 2941/2007; Cass. n. 19969/2019) la quale ha ritenuto che, in assenza di una espressa previsione legislativa, le stesse si prescrivono nel termine ordinario decennale ex art. 2046 c.c., non potendosi applicare la disciplina dell'estinzione per decorso del termine quinquennale prevista dall'art. 2948 cc. Comma 1 n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Infatti l'obbligazione avente ad oggetto il tributo, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed un pagamento non è mai legato ai precedenti e risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine ai presupposti, ben potendo anche non essere effettuato se per quell'anno al contribuente non sia ascrivibile alcun fatto generatore di imposizione fiscale.
Posta tale premessa va rilevato che l'ADER non fornisce idonea prova a dimostrazione del fatto che dopo la notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 20/12/11 e della quale esibisce la copia notificata, nessuna altra prova viene fornita al fine di dimostrate che la prescrizione sia stata interrotta.
Infatti l'ADER si limita a richiamare un preavviso di fermo amministrativo ed un preavviso di iscrizione ipotecaria.
Tuttavia non viene esibita la copia del preavviso di fermo amministrativo ma solo una copia di un avviso di ricevimento a firma del ricorrente e dal quale non può ricavarsi quali siano state le cartelle oggetto di detto fermo.
Del pari della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria viene esibita la copia del provvedimento ma non l'avvenuta notifica dello stesso.
Ne consegue che tali atti non possono ritenersi essere atti utili ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Pertanto ed essendo decorso il termine di dieci anni dalla notifica della cartella alla notifica dell'intimazione impugnata, deve ritenersi che le somme si sono prescritte.
Il ricorso va, quindi, accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
2-compensa integralmente le spese di causa tra le parti.