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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/11/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3223/2025 tra le parti:
RICORRENTE: Controparte_1
(P.Iva )P.IVA_1 con l'avv. FIAMMETTA BOTTOS
RESISTENTE: Controparte_2
(P.Iva ) P.IVA_2
CONTUMACE
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. Decisa a Treviso, il 14 novembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DRAS: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra eccezione od istanza disattesa, Nel merito in via principale:
- Accertati i fatti e le causali dedotti in narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa del pagamento della somma di € 22.000,00 avanzata da con Controparte_2
l'emissione oggetto della fattura n. 7 del 9.6.2025 emessa nei confronti di e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla parte CP_1 ricorrente alla società resistente per nessun titolo o ragione. In via istruttoria Si chiede che il Giudice voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc dei conti correnti della società resistente per il periodo da giugno 2024 a febbraio 2025 in caso di contestazione dei documenti prodotti con il presente atto. Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova. 1) Vero che la società ha concluso a dicembre 2024 le Controparte_2 opere commissionate dalla presso il cantiere di Montebelluna via CP_1
Feltrina.
2) Vero che la contabilità delle opere eseguite presso il cantiere di Montebelluna via Feltrina è stata svolta in contraddittorio tra la ditta CP_1 e la società . Controparte_2
3) Vero che il saldo delle opere ammonta ad € 160.602,78 come da documento che si rammostra? (doc. 10 Sal finale).
4) Vero che l'importo di € 160.602,78 è stato integralmente pagato. Si indicano quali testi il geom. domiciliato presso la sede della Testimone_1 CP_1 in Sarmede (TV).”
[...]
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – sub-committente – ha Controparte_1 chiesto al Tribunale di accertare che il pagamento della fattura n. 7 emessa 9.06.2025 da – subappaltatrice, rimasta Controparte_2 contumace – non è dovuto, avendo tale documento ad oggetto il saldo dei lavori eseguiti al cantiere RE OU in Via Feltrina a Montebelluna, per € 22.000,00, già pagati.
*** *** ***
2. La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
3. Infatti, la fattura in contestazione è stata emessa detraendo dal totale
– preteso in base alla contabilità finale del cantiere RE OU (all. 10) – tutti i pagamenti medio tempore effettuati da per tali lavori, eccetto CP_1 quello di € 22.000,00 – pari all'importo fatturato – di cui già alla fattura n. 1/2025, pagata con bonifico del 8.01.2025, espressamente titolato (doc. 8a).
4. Questo risulta, in particolare:
- dal valore dei lavori di cui al computo finale per il cantiere RE OU (all. 10);
- dai pagamenti effettuati da in favore di – come CP_1 Controparte_2 riconosciuti dalla creditrice e provati dalla debitrice, ed imputati al cantiere RE OU – di importo corrispondente al valore dei lavori risultante dal computo finale (€ 160.602,78);
- dal bonifico del 8.01.2025, espressamente titolato, di € 22.000,00, riferito alla fattura 1/2025, per lavori al cantiere RE OU – non conteggiato nella fattura in contestazione.
4.1. Inoltre, posto che, in base ai principi generali, quando tra le parti intercorrano plurimi rapporti debitori (come nel caso di specie, essendo il bonifico dell'8.01.2025 riferito anche a fatture estranee al presente giudizio), il debitore ha la facoltà di stabilire l'imputazione dei pagamenti eseguiti (art. 1203 cc.), la somma di € 22.000,00, pretesa da per le Controparte_2 causali di cui alla fattura 7 del 6.09.2025, non è risulta dovuta da CP_1 essendo già stata corrisposta con bonifico dell'8.01.2025.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al valore del credito contestato) per le fasi di studio ed introduttiva.
3
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede: 1. in accoglimento della domanda, DICHIARA non dovuto da
[...]
il pagamento della fattura n. 7 del 6.09.2025 Controparte_1 Cont emessa da Controparte_2
2. CONDANNA a pagare in favore di Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in € 264,00 per Controparte_1 esborsi ed € 849,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 14 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3223/2025 tra le parti:
RICORRENTE: Controparte_1
(P.Iva )P.IVA_1 con l'avv. FIAMMETTA BOTTOS
RESISTENTE: Controparte_2
(P.Iva ) P.IVA_2
CONTUMACE
OGGETTO: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. Decisa a Treviso, il 14 novembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
DRAS: “Voglia il Tribunale adito, ogni altra eccezione od istanza disattesa, Nel merito in via principale:
- Accertati i fatti e le causali dedotti in narrativa del presente atto, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa del pagamento della somma di € 22.000,00 avanzata da con Controparte_2
l'emissione oggetto della fattura n. 7 del 9.6.2025 emessa nei confronti di e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla parte CP_1 ricorrente alla società resistente per nessun titolo o ragione. In via istruttoria Si chiede che il Giudice voglia disporre l'esibizione ex art. 210 cpc dei conti correnti della società resistente per il periodo da giugno 2024 a febbraio 2025 in caso di contestazione dei documenti prodotti con il presente atto. Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova. 1) Vero che la società ha concluso a dicembre 2024 le Controparte_2 opere commissionate dalla presso il cantiere di Montebelluna via CP_1
Feltrina.
2) Vero che la contabilità delle opere eseguite presso il cantiere di Montebelluna via Feltrina è stata svolta in contraddittorio tra la ditta CP_1 e la società . Controparte_2
3) Vero che il saldo delle opere ammonta ad € 160.602,78 come da documento che si rammostra? (doc. 10 Sal finale).
4) Vero che l'importo di € 160.602,78 è stato integralmente pagato. Si indicano quali testi il geom. domiciliato presso la sede della Testimone_1 CP_1 in Sarmede (TV).”
[...]
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – sub-committente – ha Controparte_1 chiesto al Tribunale di accertare che il pagamento della fattura n. 7 emessa 9.06.2025 da – subappaltatrice, rimasta Controparte_2 contumace – non è dovuto, avendo tale documento ad oggetto il saldo dei lavori eseguiti al cantiere RE OU in Via Feltrina a Montebelluna, per € 22.000,00, già pagati.
*** *** ***
2. La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
3. Infatti, la fattura in contestazione è stata emessa detraendo dal totale
– preteso in base alla contabilità finale del cantiere RE OU (all. 10) – tutti i pagamenti medio tempore effettuati da per tali lavori, eccetto CP_1 quello di € 22.000,00 – pari all'importo fatturato – di cui già alla fattura n. 1/2025, pagata con bonifico del 8.01.2025, espressamente titolato (doc. 8a).
4. Questo risulta, in particolare:
- dal valore dei lavori di cui al computo finale per il cantiere RE OU (all. 10);
- dai pagamenti effettuati da in favore di – come CP_1 Controparte_2 riconosciuti dalla creditrice e provati dalla debitrice, ed imputati al cantiere RE OU – di importo corrispondente al valore dei lavori risultante dal computo finale (€ 160.602,78);
- dal bonifico del 8.01.2025, espressamente titolato, di € 22.000,00, riferito alla fattura 1/2025, per lavori al cantiere RE OU – non conteggiato nella fattura in contestazione.
4.1. Inoltre, posto che, in base ai principi generali, quando tra le parti intercorrano plurimi rapporti debitori (come nel caso di specie, essendo il bonifico dell'8.01.2025 riferito anche a fatture estranee al presente giudizio), il debitore ha la facoltà di stabilire l'imputazione dei pagamenti eseguiti (art. 1203 cc.), la somma di € 22.000,00, pretesa da per le Controparte_2 causali di cui alla fattura 7 del 6.09.2025, non è risulta dovuta da CP_1 essendo già stata corrisposta con bonifico dell'8.01.2025.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al valore del credito contestato) per le fasi di studio ed introduttiva.
3
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede: 1. in accoglimento della domanda, DICHIARA non dovuto da
[...]
il pagamento della fattura n. 7 del 6.09.2025 Controparte_1 Cont emessa da Controparte_2
2. CONDANNA a pagare in favore di Controparte_2 [...]
le spese di lite, che liquida in € 264,00 per Controparte_1 esborsi ed € 849,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 14 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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