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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mantova - Via Roma 39 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 IMU 2018
- sul ricorso n. 217/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mantova - Via Roma 39 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 465 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie conclusioni in atti. Si replica a quanto dedotto dal Comune di Mantova che la revoca del sequestro del 2014 era un provvedimento prodromico alla reimmissione nel possesso dell'immobile del ricorrente non avvenuta in quella data, atteso che il provvedimento non era ancora definitivo, nè era ancora stato eseguito. Annullare gli avvisi di accertamento.
Resistente: il Comune ribadisce che il sequestro del 2011 era già stato revocato nel 2014, quindi la prova del possesso è data dall'atto di vendita dell'immobile del 2019. Il Comune ribadisce la legittimità degli avvisi di accertamento. Respingere i ricorsi riuniti con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite è riferita ad abitazione sita in Indirizzo_1: l'avviso di accertamento è stato emesso oltre il termine di prescrizione e decadenza quinquennale. L'immobile è stato soggetto a sequestro preventivo dell'Autorità Giudiziaria nell'anno 2011: il vincolo è durato fino al 22/1/20. Ad avviso del ricorrente non ha rilievo che l'abitazione sia stata venduta nel 2019: non era ancora avvenuto il trasferimento. La parte convenuta precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato il 20/3/24 entro il termine del 25/3/24 nel periodo previsto dalla notifica degli atti del 2018 dei Comuni per le norme COVID: richiama la
Giurisprudenza. Per quanto riguarda il sequestro, lo stesso è stato revocato il giorno 25/11/24 con ordinanza del Tribunale di Varese n. 62/13: richiama il contenuto degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là delle disposizioni COVID la notifica dell'avviso di accertamento anno 2018 è prorogata di un anno per mancata presentazione della dichiarazione IMU che avrebbe dovuto descrivere gli avvenimenti giudiziari riguardanti l'abitazione come risulta da quanto detto nella Pubblica Udienza. Nella documentazione allegata al ricorso è provato che il contribuente aveva la piena disponibilità dell'immobile poi venduto tanto è vero che, come risulta nella Pubblica Udienza, l'acquirente lo ha destinato ad abitazione principale. I ricorsi riuniti vanno respinti, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico respinge i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in euro 800,00 complessivi.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FORMIGHIERI PAOLO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mantova - Via Roma 39 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 458 IMU 2018
- sul ricorso n. 217/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mantova - Via Roma 39 46100 Mantova MN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 465 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta alle proprie conclusioni in atti. Si replica a quanto dedotto dal Comune di Mantova che la revoca del sequestro del 2014 era un provvedimento prodromico alla reimmissione nel possesso dell'immobile del ricorrente non avvenuta in quella data, atteso che il provvedimento non era ancora definitivo, nè era ancora stato eseguito. Annullare gli avvisi di accertamento.
Resistente: il Comune ribadisce che il sequestro del 2011 era già stato revocato nel 2014, quindi la prova del possesso è data dall'atto di vendita dell'immobile del 2019. Il Comune ribadisce la legittimità degli avvisi di accertamento. Respingere i ricorsi riuniti con rimborso delle spese anticipate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La lite è riferita ad abitazione sita in Indirizzo_1: l'avviso di accertamento è stato emesso oltre il termine di prescrizione e decadenza quinquennale. L'immobile è stato soggetto a sequestro preventivo dell'Autorità Giudiziaria nell'anno 2011: il vincolo è durato fino al 22/1/20. Ad avviso del ricorrente non ha rilievo che l'abitazione sia stata venduta nel 2019: non era ancora avvenuto il trasferimento. La parte convenuta precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato il 20/3/24 entro il termine del 25/3/24 nel periodo previsto dalla notifica degli atti del 2018 dei Comuni per le norme COVID: richiama la
Giurisprudenza. Per quanto riguarda il sequestro, lo stesso è stato revocato il giorno 25/11/24 con ordinanza del Tribunale di Varese n. 62/13: richiama il contenuto degli atti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al di là delle disposizioni COVID la notifica dell'avviso di accertamento anno 2018 è prorogata di un anno per mancata presentazione della dichiarazione IMU che avrebbe dovuto descrivere gli avvenimenti giudiziari riguardanti l'abitazione come risulta da quanto detto nella Pubblica Udienza. Nella documentazione allegata al ricorso è provato che il contribuente aveva la piena disponibilità dell'immobile poi venduto tanto è vero che, come risulta nella Pubblica Udienza, l'acquirente lo ha destinato ad abitazione principale. I ricorsi riuniti vanno respinti, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico respinge i ricorsi riuniti. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite che liquida in euro 800,00 complessivi.