CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37801 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO SA.00 S.R.L. avverso l'ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. EMANUELA STRINA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
(9, Penale Sent. Sez. 5 Num. 37801 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Benevento rigettava l'appello proposto dal NT della società SA.CO . s.r.l. contro il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in data 14 giugno 2021 avente ad oggetto un immobile sito in Capri del valore di Euro 5.609.629,00 nell'ambito delle vicende che avevano determinato il trasferimento dello stesso, mediante un'ipotizzata operazione di bancarotta fraudolenta societaria della società M.A.L.F. s.r.I., fallita in data 31 marzo 2018, in favore della TIBERPO s.r.I., quindi incorporata, in data 10 aprile 2018, dalla SA.CO . s.r.I., società all'epoca in bonis, gestita dalla figlia del legale rappresentante della M.A.L.F. 2. Avverso la richiamata ordinanza il NT SA.CO . s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Emanuela Strina, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il NT deduce nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. per non essere stata accolta l'istanza di rinvio presentata per motivi di salute dal difensore per l'udienza del 18 novembre 2022, fissata per la trattazione dell'appello cautelare. In particolare, a fondamento di tale doglianza si espone che il Tribunale di Benevento, pur avendo riconosciuto la legittimità dell'impedimento del difensore della parte ricorrente avrebbe ritenuto, così disattendendo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità e comunque ritraibili dalla natura inviolabile del diritto di difesa sancita dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di dover disattendere l'istanza poiché il codice di procedura penale non contemplerebbe la possibilità di rinviare l'udienza di discussione dell'appello cautelare a causa di un impedimento, pure legittimo, del difensore di fiducia dell'appellante. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso il NT denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per violazione dell'art. 321, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per non essere stata valutata la permanenza delle esigenze cautelari e del periculum a seguito dell'intervenuta apertura della procedura concorsuale a carico della socieà SA.CO . s.r.l. a seguito della quale sarebbero venute meno le finalità proprie della misura del disposto sequestro preventivo, ossia impedire 2 l'aggravamento, il protrarsi delle conseguenze del reato ovvero l'agevolazione della commissione di altri reati. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il NT SA.CO . s.r.l. assume la nullità dell'ordinanza, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sarebbe stata revocata la misura cautelare reale per sopravvenuta mancanza dei presupposti richiesti dal comma 1 della predetta disposizione normativa. In particolare, parte ricorrente osserva, a riguardo, che - a prescindere dall'applicabilità ratione temporis dell'art. 318, comma 1, del d.lgs. n. 12 del 2019, c.d. Codice della crisi di impresa, alla fattispecie che ne occupa, che pure avrebbe dovuto essere affermata dal Tribunale avendo riguardo alla data di proposizione dell'istanza di revoca del sequestro - il principio ivi codificato della possibile permanenza del sequestro preventivo dopo la declaratoria di fallimento solo nel diverso caso di sequestro finalizzato alla confisca e non c.d. impeditivo era già stato costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità. 3. In data 23 giugno 2023, il procuratore della parte ricorrente depositava documentazione relativa alla procedura fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. Occorre considerare, infatti, che, nella più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sulla scorta dei principi ritraibili da Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, IF RA e altri, Rv. 267748 - 01 (in fattispecie relativa a giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato), si è affermato l'orientamento per il quale la previsione di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio d'appello avverso i provvedimenti cautelari reali, sicché il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale (Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, Rv. 284095 - 01, cui adde, per le misure cautelari personali, Sez. 5, n. 30566 del 18/05/2022, Rv. 283428 - 01). Ebbene, nella fattispecie per cui è processo, l'ordinanza impugnata, pur riconoscendo la legittimità dell'impedimento per motivi di salute sotteso alla richiesta di rinvio della discussione dell'appello cautelare presentata dall'avv. 3 Il Consigliere Estensore Il Presidente Strina, ha nondimeno ritenuto, disattendendo i superiori principi interpretativi in ordine alla portata dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che la stessa non potesse essere accolta in mancanza di una specifica norma del codice di procedura penale che prevede espressamente la possibilità di rinviare la trattazione dell'appello cautelare a fronte di un legittimo impedimento del difensore. 2. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'il luglio 2023
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. EMANUELA STRINA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
(9, Penale Sent. Sez. 5 Num. 37801 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Benevento rigettava l'appello proposto dal NT della società SA.CO . s.r.l. contro il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in data 14 giugno 2021 avente ad oggetto un immobile sito in Capri del valore di Euro 5.609.629,00 nell'ambito delle vicende che avevano determinato il trasferimento dello stesso, mediante un'ipotizzata operazione di bancarotta fraudolenta societaria della società M.A.L.F. s.r.I., fallita in data 31 marzo 2018, in favore della TIBERPO s.r.I., quindi incorporata, in data 10 aprile 2018, dalla SA.CO . s.r.I., società all'epoca in bonis, gestita dalla figlia del legale rappresentante della M.A.L.F. 2. Avverso la richiamata ordinanza il NT SA.CO . s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Emanuela Strina, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito riportati entro i limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il NT deduce nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. per non essere stata accolta l'istanza di rinvio presentata per motivi di salute dal difensore per l'udienza del 18 novembre 2022, fissata per la trattazione dell'appello cautelare. In particolare, a fondamento di tale doglianza si espone che il Tribunale di Benevento, pur avendo riconosciuto la legittimità dell'impedimento del difensore della parte ricorrente avrebbe ritenuto, così disattendendo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità e comunque ritraibili dalla natura inviolabile del diritto di difesa sancita dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di dover disattendere l'istanza poiché il codice di procedura penale non contemplerebbe la possibilità di rinviare l'udienza di discussione dell'appello cautelare a causa di un impedimento, pure legittimo, del difensore di fiducia dell'appellante. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso il NT denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., per violazione dell'art. 321, commi 1 e 3, cod. proc. pen., per non essere stata valutata la permanenza delle esigenze cautelari e del periculum a seguito dell'intervenuta apertura della procedura concorsuale a carico della socieà SA.CO . s.r.l. a seguito della quale sarebbero venute meno le finalità proprie della misura del disposto sequestro preventivo, ossia impedire 2 l'aggravamento, il protrarsi delle conseguenze del reato ovvero l'agevolazione della commissione di altri reati. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso il NT SA.CO . s.r.l. assume la nullità dell'ordinanza, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non sarebbe stata revocata la misura cautelare reale per sopravvenuta mancanza dei presupposti richiesti dal comma 1 della predetta disposizione normativa. In particolare, parte ricorrente osserva, a riguardo, che - a prescindere dall'applicabilità ratione temporis dell'art. 318, comma 1, del d.lgs. n. 12 del 2019, c.d. Codice della crisi di impresa, alla fattispecie che ne occupa, che pure avrebbe dovuto essere affermata dal Tribunale avendo riguardo alla data di proposizione dell'istanza di revoca del sequestro - il principio ivi codificato della possibile permanenza del sequestro preventivo dopo la declaratoria di fallimento solo nel diverso caso di sequestro finalizzato alla confisca e non c.d. impeditivo era già stato costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità. 3. In data 23 giugno 2023, il procuratore della parte ricorrente depositava documentazione relativa alla procedura fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri. Occorre considerare, infatti, che, nella più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sulla scorta dei principi ritraibili da Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, IF RA e altri, Rv. 267748 - 01 (in fattispecie relativa a giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato), si è affermato l'orientamento per il quale la previsione di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. trova applicazione anche nel giudizio d'appello avverso i provvedimenti cautelari reali, sicché il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale (Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, Rv. 284095 - 01, cui adde, per le misure cautelari personali, Sez. 5, n. 30566 del 18/05/2022, Rv. 283428 - 01). Ebbene, nella fattispecie per cui è processo, l'ordinanza impugnata, pur riconoscendo la legittimità dell'impedimento per motivi di salute sotteso alla richiesta di rinvio della discussione dell'appello cautelare presentata dall'avv. 3 Il Consigliere Estensore Il Presidente Strina, ha nondimeno ritenuto, disattendendo i superiori principi interpretativi in ordine alla portata dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., che la stessa non potesse essere accolta in mancanza di una specifica norma del codice di procedura penale che prevede espressamente la possibilità di rinviare la trattazione dell'appello cautelare a fronte di un legittimo impedimento del difensore. 2. Pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'il luglio 2023