Ordinanza presidenziale 31 luglio 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3835 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03835/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2023, proposto da
CO TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Romolo Reboa, Roberta Verginelli, Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CR DI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
della delibera del Consiglio dell'ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione – del 05.10.2022 relativa all'attribuzione di scatti di progressione carriera e tutti gli atti presupposti e connessi infra descritti, ove non ritenuti meri atti endoprocedimentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anac Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, dipendente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione sin dall’anno 2010, ove riveste la qualifica di impiegato assistente specialista amministrativo, CAT. B, Posizione economica F3 operativa, con livello retributivo 23 (al momento della proposizione del ricorso), ha domandato l’annullamento della delibera del Consiglio dell’Anac del 5 ottobre 2022 relativa all’attribuzione degli scatti di progressione di carriera.
La ricorrente ha esposto:
-che l’art. 32 del Regolamento Anac in materia di rapporto di lavoro prevede che ogni anno i responsabili dei servizi redigano un rapporto valutativo relativo all’anno precedente dei dipendenti ai fini della progressione di carriera in comparazione con i colleghi di pari livello. Il rapporto è basato su una scheda personale, una di valutazione delle potenzialità e una delle prestazioni. Lo stesso articolo precisa altresì che “la valutazione utile per la progressione di carriera è proposta per ciascun dipendente in comparazione con i colleghi di pari qualifica all’interno dell’ufficio [...] in nessun caso è possibile attribuire tre livelli a tutti i dipendenti di uno stesso ufficio” ;
- la dirigente dell’UVMAC, in data 6 maggio 2022 e per il periodo 1°gennaio 2020 – 30 dicembre 2021, ha compilato la scheda di valutazione proponendo l’attribuzione di 4 scatti per la ricorrente e per il signor NI e di 5 per la signora CR DI;
- all’esito della procedura di riesame (mediante la quale la ricorrente ha fatto valere la mancata considerazione delle attività da essa specificamente svolte a differenza della signora DI), l’Anac ha adottato il provvedimento impugnato, di rigetto del ricorso avverso il rapporto valutativo della ricorrente, assumendo che non si poteva discostare dalla soglia del 30% per l’attribuzione degli scatti e che pertanto venivano respinte tutte le istanze di riesame, omettendo di motivare la scelta di attribuzione del punteggio.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, lamentando:
I. l’omessa motivazione nella determina e nell’atto presupposto della scelta di attribuzione degli scatti di avanzamento. Infatti, sia la scheda di valutazione, sia il provvedimento di attribuzione degli scatti e di rigetto del riesame non sarebbero in alcun modo motivati, a giudizio della ricorrente, né l’Autorità sembrerebbe aver considerato le mansioni specifiche e aggiuntive svolte soltanto dalla ricorrente.
2. L’ANAC si è costituita in giudizio, in data 25 gennaio 2023, per resistere all’accoglimento del ricorso.
3. All’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, svolta con modalità da remoto e in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. Occorre preliminarmente premettere che, nella fattispecie, oggetto di contesa sono gli esiti di una procedura per le progressioni a ruolo chiuso, riferita cioè ad avanzamenti di carriera, all'interno della pubblica amministrazione di appartenenza, su posti disponibili limitati, con accesso regolato da criteri di valutazione specifici, con metodo selettivo, quali anzianità, merito o formazione. L’art. 32 del Regolamento relativo alla progressione di carriera dell’Anac, in particolare, stabilisce che “… l’Autorità attribuisce annualmente al personale della carriera direttiva, operativa ed esecutiva di ruolo o con contratto a tempo determinato, progressioni di carriera, in base all’esito del processo di valutazione di cui al presente articolo… secondo …i livelli stipendiali indicati nelle vigenti tabelle adottate con delibera dell’Autorità sulla base delle tabelle AGCM, e sono conferite, ai fini giuridici ed economici, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione” . In particolare, secondo il comma 4 del citato articolo del Regolamento in esame, si stabilisce espressamente che “le progressioni di cui al comma 2, previa valutazione positiva, non possono eccedere per ciascuna qualifica la misura di:
- tre scatti a non oltre il 30 per cento del personale;
- due scatti ad almeno il 40 per cento del personale;
- uno scatto a non oltre il 30 per cento del personale” ed al comma 6 che “ le proposte di valutazione sono formulate tenendo conto dei limiti di cui al comma 4, salva la necessità di proporre scostamenti per motivate ragioni; in nessun caso è possibile attribuire tre livelli a tutti i dipendenti di uno stesso ufficio o unità organizzativa” .
La disciplina sin qui descritta esprime il carattere comparativo e selettivo del procedimento in virtù del quale l’Amministrazione può attribuire annualmente da 1 a 3 scatti di progressione ai propri dipendenti meritevoli di avanzamento (v. art. 32, commi 1, 4 e 5) all’esito di un procedimento valutativo che prevede:
- l’acquisizione della proposta formulata dai responsabili dell’ufficio presso cui il dipendente ha prestato servizio per il periodo prevalente dell’anno di riferimento (v. art. 32, comma 5), ovvero – per i dipendenti comandati o distaccati presso altre amministrazioni – di una relazione da parte della p.a. presso cui il dipendente ha prestato servizio (cfr. art. 32, comma 3, lett. b);
- l’attribuzione della valutazione da parte della Commissione (cfr. art. 32, comma 10);
- la possibilità per i dipendenti di proporre riesame avverso la valutazione espressa dalla Commissione (cfr. art. 32, comma 16);
- la decisione dell’Autorità sulle istanze di riesame (cfr. art. 32, comma 17).
1.2. In questo quadro, e per quanto d’interesse nel presente giudizio, in seguito all’attivazione del procedimento di riesame da parte della ricorrente, la Dirigente dell’Ufficio ha giustificato la propria decisione di attribuire il massimo dei livelli stipendiali alla controinteressata DI evidenziando “la straordinaria disponibilità dimostrata dalla stessa anche in periodi di assenza dal servizio e per la capacità della stessa di assecondare le esigenze straordinarie venute in evidenza nel corso dell’anno 2021, determinate dalle cicliche assenze del personale di pari grado oltre che per aver assorbito tutta l’attività svolta dal Sig NI, destinato ad altro Ufficio” e che pur “Riconoscendo dunque il supporto fornito anche dalla GR TO, tanto da riconoscerle un numero di scatti pari a 4, corrispondente ad una ottima valutazione del lavoro svolto, la scrivente ha inteso premiare con un maggior numeri di scatti di progressione la GR DI per le sue eccezionali doti di diponibilità a supportare tutti i colleghi di lavoro e per aver dimostrato di svolgere in piena autonomia i compiti assegnati.”
1.3. Ebbene, è opinione del Collegio che, dalla lettura coordinata della delibera impugnata e delle controdeduzioni dirigenziali, non emergano i vizi lamentati dalla ricorrente.
Invero, l’Anac ha rigettato il ricorso dell’odierna ricorrente, non attribuendole il massimo degli scatti riconosciuti alla controinteressata, non già sulla base del generico assunto rappresentato dall’avvenuto raggiungimento del limite del 30% delle valutazioni massime, ma in ragione del motivato parere istruttorio reso dalla competente Dirigente nel corso del procedimento di riesame. Quest’ultima, in applicazione dei criteri di valutazione dell’attività svolta previsti dal Regolamento, ha inteso premiare le attitudini manifestate dalla controinteressata con riferimento alla capacità di coordinamento, alla flessibilità e alla disponibilità ad assumere responsabilità, parametri espressamente previsti dall’art. 32, comma 12, del citato regolamento. In questo senso, la Dirigente ha valorizzato la disponibilità della controinteressata DI ad assecondare le esigenze dell’ufficio e ad assorbire le attività di colleghi trasferiti, mostrando così una flessibilità ed attitudine ad assumere incarichi e responsabilità maggiori.
In virtù di quanto esposto, non può ravvisarsi alcun deficit motivazionale nel provvedimento impugnato. Né, tantomeno, può essere accolta le tesi che le attività svolte dalla ricorrente avrebbero dovuto essere maggiormente premiate, trattandosi di mere allegazioni e comunque di attività che sono già state, discrezionalmente e secondo parametri non censurabili, valutate per l’attribuzione in suo favore di ben 4 scatti stipendiali. Invero, l’Amministrazione, nell’esercizio della sua valutazione discrezionale, ha inteso premiare, per quella specifica annualità, il sopra riportato aspetto (ossia la disponibilità ad assumersi responsabilità) e tale decisione non appare di per sé irragionevole o arbitraria. Ne consegue che non spetta a questo Collegio sostituirsi alle valutazioni dell’Autorità, non emergendo alcun indice sintomatico del distorto esercizio del suo potere valutativo.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato, non essendo fondate le contestazioni della ricorrente.
3. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | AN AN |
IL SEGRETARIO