Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11012 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
1 10 1 2 / 0 1 6 E 8 9 N A 1 5 O I / . I 4 Z R N / 6 A A - 2 R T B . T REPUBBLI R U . S . I L P B . L I G D A E R . L R IN NOME DEL POLO TALIANO T E B D A A I T D A S I 1 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 3 E R S T 1 Oggetto E I Imposta registr Sezione Tri uteria N T A E N S Dott. Vincenzo CARBONE Presidente A E Sv maffior vable M Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Consigliere - R.G.N. 14771/98 Dott. Eugenio AMARI .23632 Rel. Consigliere - Cron Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 09/03/01 SENT ENZA sul ricorso proposto da: FELMITAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell'avvocato INTINO CIRO, che la difende unitamente all'avvocato GRAZIANO GIUSEPPE, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
UFF. REGISTRO ATTI PRIVATI MILANO;
intimato avverso la sentenza n. 69/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 25/06/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 456 udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe -1- FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso perGenerale l'inammissibilità del ricorso;
il subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo CA ST e la Felmital s.r.l. hanno impugnato l'avviso di accertamento con il quale l'ufficio del Registro di Milano ha rettificato il valore di beni compravenduti elevandolo da lire 120.000.000 a lire 791.000.000. La Commissione di primo grado ha respinto il ricorso. La Commissione Regionale, adita dai contribuenti, ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto l'atto di impugnazione non è stato sottoscritto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la Felmital s.r.l. deducendo due motivi, e cioè violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti. Il ricorso è stato rivolto verso l'ufficio del Registro di Milano ed è stato notificato a tale ufficio a mezzo posta. Nessuno si è costituito per la controparte. Motivi della decisione Il ricorso, rivolto e notificato all'ufficio del Registro di Milano, è chiaramente inammissi poiché non è valso ad instaurare il contraddittorio con il soggetto legittimato ad essere preser nel giudizio in Cassazione. Tale ricorso, per consolidato orientamento di questa Corte (ch tutte Cass. sentenze nn. 2807 e 12351/1999, 657/2000 e ord. n.717/2000) è da ritenersi in contestuale violazione degli artt. 366 comma 1 n. 1 c.p.c., e 11 r.d.1611/1933. L'ufficic finanziario territoriale, infatti, è munito della qualità di parte nei soli giudizi davanti alle commissioni provinciali e regionali (art. 10 d.lgs. n.546/1992), restando nel processo ci cassazione applicabili, in difetto di deroga, le regole generali secondo le quali il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore, che va evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 9.3.2001 nella camera di consiglio CORT della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Vincenzo Carbone r f DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 IL CANCELLIERE C1 5 2001 10 4 Oggi .. Arnaldo IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano