Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 luglio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 luglio 1986 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 14
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- indennità di occupazione legittima·
- servitù di elettrodotto·
- legittimazione passiva·
- danno indiretto·
- spese di giudizio·
- opposizione a indennità di asservimento
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le disposizioni della legge 13 dicembre 1964, n. 1341 , sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.
NOTE
Nota all' art. 1:
La legge n. 1341/1964 recava norme per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne. - Art. 2. 1. Al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumita', la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.
2. Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.
3. Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. - Art. 3. 1. Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2 dovranno comunque prevedere:
a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;
b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonche' i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonche' le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.