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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8599/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000757633000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22425/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso, con atto notificato in data 15.04.2025 alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate - RI, avverso la cartella di pagamento n. 07120250000757633000, relativa a bollo tassa automobilistica anno 2019. asseritamente notificata con avviso di accertamento n. 964169648076 in data 09.08.2022. Eccepisce la omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrione della pretesa tributaria.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - RI, che contesta le avverse deduzioni ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva in relazione ad attività notificatorie di stretta competenza dell'Ente creditore.
Non risulta costituita la Regione Campania.
Risultano agli atti memorie illustrative del ricorrente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il contribuente, in data 04.04.2025, si vedeva notificare, da Agenzia delle Entrate – RI, la cartella di pagamento n. 07120250000757633000 con la quale si richiedeva il pagamento, in nome per conto della
Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche Regionali, di una tassa automobilistica per l'anno 2019 per un veicolo di proprietà di esso ricorrente, pagamento già richiesto con avviso di accertamento n.
964169648076, presuntivamente notificato in data 09.08.2022. A fronte della mancata prova in giudizio della regolare notifica del predetto avviso di accertamento n. 964169648076, o di qualsivoglia altro atto intermedio precentemente alla notifica della cartella di pagamento impugnata, deve essere dichiarata prescritta la pretesa tributaria relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019.
Ed infatti, come stabilito dalla Suprema Corte “l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento“(Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021). Pertanto, in ragione del predetto principio di diritto, in assenza della prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 964169648076, la cartella di pagamento n. 07120250000757633000, quale atto successivo, deve ritenersi invalido e pertanto improduttivo di effetti in danno al ricorrente. Inoltre, è noto che in tema di tasse automobilistiche, l'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, prevede che: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. In altre parole, il recupero della tassa automobilistica è pari ad anni tre. Tanto vale per l'attività di accertamento che per l'attività di riscossione. La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha convalidato l'interpretazione della norma suesposta, che scandisce in un triennio il termine prescrizionale
(Cfr: Cass. Sent. n. 14312/2024). Pertanto, considerando la tassa automobilistica presuntivamente dovuta, per un veicolo di proprietà del ricorrente, per l'anno 2019, in assenza di prova positiva e regolare secondo i dettami di legge dell'avviso di accertamento n. 964169648076, il credito vantato da controparte, stante il decorso del termine prescrizionale triennale, risulta essere inesorabilmente prescritto in data 31.12.2022.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8599/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali - 03516070632
elettivamente domiciliato presso Regione Campania - U.o.d. Tasse Automobilistiche Regionali
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250000757633000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22425/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso, con atto notificato in data 15.04.2025 alla Regione Campania e ad Agenzia delle Entrate - RI, avverso la cartella di pagamento n. 07120250000757633000, relativa a bollo tassa automobilistica anno 2019. asseritamente notificata con avviso di accertamento n. 964169648076 in data 09.08.2022. Eccepisce la omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrione della pretesa tributaria.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - RI, che contesta le avverse deduzioni ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva in relazione ad attività notificatorie di stretta competenza dell'Ente creditore.
Non risulta costituita la Regione Campania.
Risultano agli atti memorie illustrative del ricorrente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il contribuente, in data 04.04.2025, si vedeva notificare, da Agenzia delle Entrate – RI, la cartella di pagamento n. 07120250000757633000 con la quale si richiedeva il pagamento, in nome per conto della
Regione Campania – UOD Tasse automobilistiche Regionali, di una tassa automobilistica per l'anno 2019 per un veicolo di proprietà di esso ricorrente, pagamento già richiesto con avviso di accertamento n.
964169648076, presuntivamente notificato in data 09.08.2022. A fronte della mancata prova in giudizio della regolare notifica del predetto avviso di accertamento n. 964169648076, o di qualsivoglia altro atto intermedio precentemente alla notifica della cartella di pagamento impugnata, deve essere dichiarata prescritta la pretesa tributaria relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019.
Ed infatti, come stabilito dalla Suprema Corte “l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale, e, in caso di contestazione della regolare notificazione dell'atto presupposto, è onere dell'Amministrazione finanziaria provarne il corretto perfezionamento“(Cass. S.U. n. 40543 del 17/12/2021). Pertanto, in ragione del predetto principio di diritto, in assenza della prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento n. 964169648076, la cartella di pagamento n. 07120250000757633000, quale atto successivo, deve ritenersi invalido e pertanto improduttivo di effetti in danno al ricorrente. Inoltre, è noto che in tema di tasse automobilistiche, l'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, prevede che: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. In altre parole, il recupero della tassa automobilistica è pari ad anni tre. Tanto vale per l'attività di accertamento che per l'attività di riscossione. La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha convalidato l'interpretazione della norma suesposta, che scandisce in un triennio il termine prescrizionale
(Cfr: Cass. Sent. n. 14312/2024). Pertanto, considerando la tassa automobilistica presuntivamente dovuta, per un veicolo di proprietà del ricorrente, per l'anno 2019, in assenza di prova positiva e regolare secondo i dettami di legge dell'avviso di accertamento n. 964169648076, il credito vantato da controparte, stante il decorso del termine prescrizionale triennale, risulta essere inesorabilmente prescritto in data 31.12.2022.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.