Sentenza 19 giugno 2006
Massime • 1
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, anche se non deve configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazione che non abbia potuto essere devoluta al giudice per eventuale modifica del provvedimento. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta dell'imputata che, in qualità di affidataria, aveva rifiutato nei giorni indicati dal giudice di consegnare la figlia minore all'altro genitore, così da consentirle di seguire un corso di catechismo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2006, n. 27613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27613 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2006 |
Testo completo
276 13/06
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 19.6.2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
T SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 907Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Lungi Sansone Presidente 1. Dott. Frases Romans Consigliere REGISTRO GENERALE
» Gingricho Ambrosin '>> N. 11684/05 2. 3. >>>> Franceses Ippolito 4. >>> Arturs Cortese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE UA IL n. 425.1.1960 avverso la sentenza 12-12-05 sello Corte do Appello de Rome
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. Viglietta che ha concluso per l'incommimbi ta del ricorso
• Schostians Di Lascia Udito i difensore سف FATTO E DIRITTO
Con sentenza 12 dicembre 2005 la Corte di Appello di
Roma confermava la sentenza 5/7/2004 del Tribunale
della stessa città, con la quale DE DU ILna era stata condannata alla pena (sospesa) di € 800,00 di
multa per il delitto di cui agli artt. 81 e 388 c.p.
perché, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, non consegnava a D'NZ OR, nei giorni indicati dal giudice della separazione, la figlia minore
FF, eludendone così il provvedimento in Roma
fino al 19/9/98.
Avverso detta sentenza la Del DU ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo defensore
Dopo una lunga premessa in fatto, nella quale ricostruisce i rapporti tra essa ricorrente ed il
coniuge, dal matrimonio contratto il 28/5/93 alla nascita della figlia Raffaella il 13/11/94, ai
successivi dissidi tra loro insorti con conseguenti separazione ed attuale stato conflittuale per le controverse modalità in cui hanno avuto luogo gli incontri tra il genitore e la figliola, investe con apprezzamenti che travalicano i limiti della critica la sentenza impugnata;
deduce tra l'altro: che la Corte territoriale trova credibile tutto quel che riferisce la parte lesa senza sottoporre tale versione ad una valutazione critica;
che non si comprende perché vengano criticate le
affermazioni dei medici circa il comportamento del
D'GO che andava a dialogare con la c.t.u. dott.
Accattino, accompagnato da due psicologie;
che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto scegliere a piacimentoco il giorno in cui far seguire alla bambina le lezioni di catechismo;
che il racconto dei testi era 'de relato, tranne quando essi videro la bimba piangere in braccio alla madre.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. della sentenza impugnata ravvisa La motivazione l'elusione del provvedimento del preminentemente giudice civile nella scelta del giorno delle lezioni di
3 catechismo della bambina, coincidente con il giorno prefissato per le visite del padre a costei.
Epperò sfugge alla valutazione della corte
territoriale che tale comportamento non è sorretto dal dolo.
Ad escluderne la presenza nella condotta della ricorrente sono sufficienti due argomentazioni: 1) che,
secondo una massima di esperienza, è noto che le lezioni di catechismo sono collettive in quanto interessano i ragazzi di ambo i sessi di una determinata fascia di età appartenenti ad una parrocchia e che l'organizzazione di esse (giorno, orario) è stabilită dal clero preposto alla parrocchia in questione compatibilmente agli impegni dei sacerdoti che le
impartiscono ed agli impegni scolastici dei ragazzi che debbono seguirle;
2) che secondo l'assunto della ricorrente 1
(attendibile perché non contestato né smentito dal coniuge ○ da altri), ogni_qualvolta che per un
impedimento della bambina non aveva luogo l'incontro
4 prestabilito, i genitori concordavano il giorno e
l'orario per recuperare il mancato incontro.
La giurisprudenza della S.C. (ex plurimis Sez. VI,
20 gennaio 1997, n. 2720) si è già occupata di situazioni simili, affermando che "in tema di mancata
provvedimento del giudice civile,esecuzione di un
concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, anche se non deve configurarsi l'esimente dello stato di
necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazion£ che non abbia potuto essere devoluta al giudice per eventuale
modifica del provvedimento".
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
15
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Roma, 19/6/2006
Il Presidente Il Consigliere estensore
Китино Копитна Dangous
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 2 A60 2006
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