Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2006, n. 27613
CASS
Sentenza 19 giugno 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, anche se non deve configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazione che non abbia potuto essere devoluta al giudice per eventuale modifica del provvedimento. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta dell'imputata che, in qualità di affidataria, aveva rifiutato nei giorni indicati dal giudice di consegnare la figlia minore all'altro genitore, così da consentirle di seguire un corso di catechismo).

Commentari2

  • 1Mancata esecuzione affidamento minore: elemento soggettivo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2023

  • 2Famiglia, figli, visita, padreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2006, n. 27613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27613
Data del deposito : 19 giugno 2006

Testo completo