Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Nelle controversie relative a crediti di lavoro o previdenziali, la statuizione del giudice (positiva o negativa) sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato. Conseguentemente il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria o anche il debitore soccombente che ne lamenti l'erroneità dei criteri di computo, hanno l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppure no, sia ancora che abbia adottato criteri giuridici ritenuti non corretti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UM EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato BASILIO PERUGINI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GULLOTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL SA, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VENERANDO GAMBINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 295/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 28/01/98 R.G.N. 258/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9 dicembre 1997-28 gennaio 1998, il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Giarre il 6 novembre 1992, appellata da LE SU in via principale e da Santo Cavallaro in via incidentale, condannava il SU al pagamento in favore del Cavallaro, per crediti retributivi da questi vantati nei confronti del primo, della complessiva somma di L.40.245.898 (in luogo di quella di L.50.471.712 di cui alla sentenza di condanna del Pretore), già comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, rispettivamente calcolati fino al 30 aprile 1996 ed al 30 luglio 1996, oltre all'ulteriore rivalutazione ed interessi legali al soddisfo;
compensava tra le parti le spese del giudizio d'appello e confermava per il resto la sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione il SU formulando sei motivi. Resiste il Cavallaro con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.360 n.3 in relazione agli artt.325, 333 e 324 c.p.c., deducendo l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo, perché proposto dal Cavallaro con riferimento a capi della sentenza non impugnati in via principale, oltre il termine di giorni trenta dalla notifica della sentenza.
Il motivo è infondato in quanto l'art.334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (tra le ultime: Cass. S.U.23 gennaio 1998 n. 652). Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art.360 n.3 c.p.c. in relazione all'art.90 disp. att. c.p.c. e 101 c.p.c.
assumendo che il consulente tecnico nominato dal Tribunale (per quantificare le spettanze del lavoratore), avendo chiesto ed ottenuto all'udienza del 22 marzo 1996 un termine per espletare il mandato come integrato da quanto dichiarato dai procuratori delle parti ed avendo avuto rinnovato, pertanto -sempre ad avviso del SU-, l'incarico, avrebbe dovuto fissare un nuovo inizio delle operazioni peritali ex art. 90 disp. att. c.p.c. Il motivo non va condiviso giacché il consulente tecnico è tenuto a comunicare la data ed il luogo di inizio delle operazioni peritali alle parti, onde consentire loro di presenziare alle operazioni stesse e di esercitare la relativa difesa, sia nel caso in cui abbia ricevuto l'incarico sia quando si tratti di rinnovazione della consulenza (Cass.14 agosto 1986 n. 5058), ma non nel caso -come nella specie- in cui viene concesso un nuovo termine per il deposito della relazione, ad incarico già conferito, senza che questo subisca mutamenti;
e tale di certo non può essere considerato l'invito del Giudice a tener conto dei rilievi delle parti.
Nè peraltro risulta che successivamente alla concessione del termine il consulente abbia svolto attività che richiedessero comunicazioni alle parti, non rientrando tra tali attività quelle meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio. Sul punto del resto il Tribunale, investito della medesima doglianza, ha congruamente motivato, osservando che all'udienza del 22 marzo 1996 nessun nuovo incarico veniva conferito al ctu, atteso che questi si era limitato a chiedere ed ottenere soltanto una proroga di sessanta giorni per espletare il mandato già conferitogli e per il quale aveva già dato inizio alle relative operazioni dandone regolare avviso alle parti.
Deve quindi escludersi la dedotta nullità della consulenza e della sentenza che alla stessa si è richiamata.
Privo di consistenza è anche il terzo motivo con cui, il ricorrente, denunciando violazione dell'art.360 n.5 c.p.c., per omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione in ordine all'utilizzo delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. Cannavò, si duole che il Tribunale abbia recepito detta consulenza senza dare riscontro alle critiche ad essa mosse circa circa errori di calcolo nella determinazione della rivalutazione monetaria ISTAT e degli interessi legali nonché delle ritenute INPS, delle detrazioni previdenziali e fiscali ed ancora circa errori nel sistema di calcolo e detrazione della provvisionale di lire ventimilioni versata il 2 novembre 1991.
Trattasi, infatti, di affermazioni generiche che non rilevano in questa sede;
ciò in quanto, ove con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata o insufficiente valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata o non sufficientemente valutata, che il ricorrente precisi -mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso- la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. 13 gennaio 1997 n. 265). Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., anche in relazione agli artt. 429, 3^ comm, c.p.c., 1124 c.c.
e 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994 n. 724. In particolare, il ricorrente, specificando alcuni profili di censura genericamente esposti nel precedente motivo, dopo aver premesso che il giudice d'appello può accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante, lamenta che il Tribunale, senza fornire alcuna motivazione, abbia applicato gli interessi sul capitale rivalutato, ponendosi in contrasto con l'orientamento di questa Corte (Cass. 19 maggio 1995 n. 5525) che tale cumulo nega;
non abbia tenuto conto dei due interventi legislativi - art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n.412, richiamato dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n.724- alla luce dei quali deve ritenersi ammesso il cumulo di interessi e rivalutazione sino al 31 dicembre 1991, ed escluso per il periodo successivo;
abbia liquidato gli interessi dalla data di maturazione del credito, senza tenere conto che al Cavallaro le differenze retributive erano state riconosciute ai sensi dell'art.36 Cost., utilizzando la contrattazione collettiva come parametro di riferimento, e che quindi il credito non era originariamente liquido ed esigibile.
Il motivo è infondato.
Va anzitutto chiarito che l'assunto del Tribunale, secondo cui non era possibile aderire alla richiesta del SU di procedere al calcolo degli interessi legali sul capitale non rivalutato, per non essere stata fatta essa oggetto di specifico motivo di gravame, va condiviso.
Invero, nelle controversie relative a crediti di lavoro o previdenziali, la statuizione del giudice (positiva o negativa) sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato(Cass.19 agosto 1993 n. 8775); conseguentemente il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria o anche -come nel caso in oggetto- il debitore soccombente, che ne lamenti l'erroneità dei criteri di computo, hanno l'onere di appellare specificamente , in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia pronunciato in senso negativo sulla domanda di rivalutazione, sia che abbia omesso di pronunciare sulla domanda stessa, proposta oppure no in termini espliciti, sia ancora che abbia adottato criteri giuridici ritenuti non corretti.
La diversa soluzione, quale quella propugnata dal ricorrente, che ritiene non necessario lo specifico gravarne sul punto, verrebbe, infatti, a porsi in contrasto con il principio del divieto di reformatio in peius nel giudizio di secondo grado, in forza del quale la decisione resa in appello non può contenere statuizioni più sfavorevoli -rispetto a quelle della sentenza impugnata- nei confronti dell'unica parte appellante;
e verrebbe altresì ad urtare contro il consolidato orientamento di questa Corte che riconosce la possibilità di agire in giudizio solo per ottenere la rivalutazione monetaria sui crediti ricevuti in ritardo (Cass. S.U. 16 febbraio 1984 n. 1146; Cass. 9 maggio 1984 n. 2832; Cass.n. 8775/1994 cit). Non pertinente è poi il richiamo all'art.22, comma 36,della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che , nel prevedere l'applicabilità
dell'art.16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 ai crediti di lavoro, si riferisce a quelli -estranei alla fattispecie concreta- per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994.
Neppure rileva, ai fini della decorrenza degli interessi, la circostanza che le differenze retributive siano state riconosciute dal Giudice ai sensi dell'art.36 Cost., utilizzando come parametro di riferimento la contrattazione collettiva, giacché tale operazione non significa che all'epoca dell'insorgere del credito il datore di lavoro fosse impossibilitato a dare la giusta retribuzione e che quindi il credito fosse illiquido e non esigibile. D'altra parte, la natura corrispettiva degli interessi in parola ha indotto la dominante giurisprudenza di questa Corte a far decorrere i medesimi in ogni caso dalla data di scadenza dei singoli crediti, così come la rivalutazione di questi (Cass.23 aprile 1991 n. 4386). Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art.360 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 1194 e 1283 c.c., lamentando che il
Tribunale, sempre ai fini della determinazione del quantum, si sarebbe riportato alla consulenza del dott. Cannavò, anche nella parte in cui si afferma che "La provvisionale di lire 20.000.000 è stata, come per legge, imputata prima a copertura degli interessi, la residua somma, a parziale copertura della rivalutazione. La sorte capitale non è stata decurtata di alcun importo, poiché la provvisionale non era sufficiente per coprire il debito". Così facendo il consulente tecnico prima e quindi il giudice d'appello sarebbero caduti in errore poiché nella fattispecie non si applicherebbe il criterio previsto dall'art. 1194 c.c. in quanto i versamenti effettuati nel corso del processo devono essere imputati al capitale mentre gli interessi vanno calcolati sulla somma dovuta fino alla corresponsione dell'acconto. Di conseguenza - sempre ad avviso del ricorrente- alla data del versamento in acconto, nel caso di specie a titolo di provvisionale, va determinata la sorte capitale costituita dal credito vero e proprio maturato alla detta data aumentato dalla rivalutazione monetaria, da tale somma va detratto l'importo versato, e ove sussista differenza la stessa va ulteriormente rivalutata alla data della decisione con l'aggiunta degli interessi legali.
L'assunto è infondato, giacché l'art. 1194 c.c., richiamato dallo stesso ricorrente, è estremamente chiaro nel sancire il principio per il quale il debitore non puo imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Nè vale , a sostegno di diversa tesi, richiamare la decisione di questa Corte n. 6228 dell'1 luglio 1994, giacché essa si riferisce alla diversa materia del risarcimento del danno da fatto illecito, stabilendo che in tale ipotesi i versamenti di somme effettuati a favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non sono imputabili agli interessi, non essendo applicabile il criterio previsto dall'art. 1194 c.c., che presuppone l'esistenza di un debito pecuniario, in realtà insussistente fino alla liquidazione del danno;
conseguentemente i suddetti versamenti devono essere imputati al capitale mentre gli interessi legali devono essere calcolati sull'intero importo liquidato, con decorrenza dalla data dell'evento dannoso fino a quella di corresponsione degli acconti. Inammissibile è poi la censura contenuta nel sesto ed ultimo motivo con cui il ricorrente deduce violazione dell'art.360 n.5 c.p.c., per omessa motivazione in ordine all'assunzione dei mezzi istruttori richiesti in appello, trattandosi di generiche affermazioni , che non specificano la natura dei mezzi di prova e l'oggetto degli stessi e che quindi non consentono alla Corte di procedere ad alcuna valutazione circa la loro decisività.
Priva di consistenza è infine l'ulteriore censura, anch'essa contenuta nel sesto motivo, con cui si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di primo grado, avendo infatti il Tribunale confermato sul punto l'impugnata sentenza, ha evidentemente ritenuto corretta la condanna del SU al pagamento delle spese giudiziali, statuita dal Pretore di Giarre.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio che liquida in lire 29.000, oltre lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999