Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3330
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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Nelle controversie relative a crediti di lavoro o previdenziali, la statuizione del giudice (positiva o negativa) sulla rivalutazione del credito si pone come capo della sentenza munito di piena autonomia e suscettibile di autonomo passaggio in giudicato. Conseguentemente il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente con riguardo alla rivalutazione monetaria o anche il debitore soccombente che ne lamenti l'erroneità dei criteri di computo, hanno l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunziare sulla domanda stessa, proposta oppure no, sia ancora che abbia adottato criteri giuridici ritenuti non corretti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3330
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3330
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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