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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1943/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3708/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437921 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi per le annualità dal 2018 al 2023. In particolare, si evidenzia come il suddetto avviso accertamento fa riferimento al Codice Contratto n. 0003571859, al Codice Utenza n.
0003261269ed all'ubicazione in Indirizzo_1, Roma. Questi dati sarebbero errati perché il ricorrente avrebbe risieduto nel periodo di riferimento 2018-2023 in Indirizzo_2 in un immobile i cui identificativi catastali sono: Foglio Daticatastali_1 , immobile facente parte di un complesso immobiliare con accesso da Indirizzo_2 ed anche da Indirizzo_1 e il contratto corretto fa riferimento al Codice n. 0001635590, all'Utenza n. 0001551160 e all'ubicazione in Indirizzo_2, Roma, come si evince dai bollettini inviati periodicamente da AMA S.p.A. regolarmente pagati e allegati al ricorso.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la ragione fondante l'atto impositivo. L'immobile indicato nell'atto impositivo qui impugnato è già stato sottoposto a tributo con i medesimi dati identificativi, ma diversa utenza AMA, per cui il Comune è incorso in una indebita duplicazione della pretesa tributaria.
3. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in 300 euro, più accessori ove dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
FILOCAMO FULVIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3708/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437921 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato con cui il Comune di Roma Capitale chiede il pagamento della TaRi per le annualità dal 2018 al 2023. In particolare, si evidenzia come il suddetto avviso accertamento fa riferimento al Codice Contratto n. 0003571859, al Codice Utenza n.
0003261269ed all'ubicazione in Indirizzo_1, Roma. Questi dati sarebbero errati perché il ricorrente avrebbe risieduto nel periodo di riferimento 2018-2023 in Indirizzo_2 in un immobile i cui identificativi catastali sono: Foglio Daticatastali_1 , immobile facente parte di un complesso immobiliare con accesso da Indirizzo_2 ed anche da Indirizzo_1 e il contratto corretto fa riferimento al Codice n. 0001635590, all'Utenza n. 0001551160 e all'ubicazione in Indirizzo_2, Roma, come si evince dai bollettini inviati periodicamente da AMA S.p.A. regolarmente pagati e allegati al ricorso.
2. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall'esame della documentazione depositata si rileva che, come evidenziato in ricorso, difetta la ragione fondante l'atto impositivo. L'immobile indicato nell'atto impositivo qui impugnato è già stato sottoposto a tributo con i medesimi dati identificativi, ma diversa utenza AMA, per cui il Comune è incorso in una indebita duplicazione della pretesa tributaria.
3. In definitiva, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in 300 euro, più accessori ove dovuti.