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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8347/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/07/2025 da
con il proc. e dom. avv. ONESTI CARLO Parte_1
E
CO IA con il proc. e dom. avv. FEZZI BARBARA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/05/2015 in GRADO con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di GRADO al n. 5, Parte 2, Serie A, anno 2015;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli, (21.02.2017), e Per_1
(28.09.2019), entrambi minorenni;
Per_2
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e CO Parte_1
IA, il cui matrimonio è stato celebrato in data 30/05/2015 in GRADO
(GO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GRADO (GO), al N. 5, Parte 2, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli minori, e , vengano affidati in Per_1 Per_2 modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, presso la casa della nonna paterna in Udine
o presso la casa della nonna paterna di Grado, a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina con l'ingresso dei minori a scuola. Dispone che le vacanze natalizie siano suddivise a metà tra i genitori alternando di anno in anno i seguenti periodi: la sera del 24 dicembre e la mattina del 25 dicembre, dal 26/12 ad ora di pranzo al
01/01 ora di pranzo e dal 01/01 ad ora di pranzo al rientro a scuola.
Analogamente, dispone che siano ripartite a metà le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori i periodi dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua sino alla sera e da Pasqua alla fine delle vacanze.
Durante le vacanze estive, indicativamente nel periodo compreso tra l'ultima settimana di luglio e la fine di agosto, dispone che il padre trascorra con e almeno tre settimane consecutive, Per_1 Per_2 concordandole con la sig.ra entro il 30 aprile di ogni anno. Parte_1
Prende atto che i genitori si forniranno reciprocamente le informazioni e i recapiti relativi al luogo di villeggiatura e si informeranno reciprocamente e preventivamente nel caso di eventuale presenza stabile di terze parti nel corso della vacanza. Dispone che per le festività di calendario e i ponti (Ognissanti,
Immacolata, Santo Patrono / Sant'Ambrogio, Carnevale, Pasqua, 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno) si segua il calendario ordinario di alternanze relativo ai fine settimana, aggiungendosi a questi ultimi se accorpabili;
nel caso in cui la festività cada di lunedì o martedì dispone che i minori stiano con il genitore con cui i minori si trovano in quel weekend e se il ponte o la festività cade di giovedì o venerdì i minori stiano con il genitore a cui spetta il weekend immediatamente successivo.
Nel caso in cui durante l'anno l'alternanza di fine settimana risulti non equilibrata per uno dei due genitori in termini di tempo, dispone che questi si accordino per concedere almeno un ponte invernale o uno estivo al genitore che ha trascorso meno tempo con i minori.
Dà atto che, in ogni caso, i genitori entro il 30/09 di ogni anno concorderanno il calendario completo della permanenza dei minori presso l'uno e l'atro genitore per le festività e i ponti.
3) Dispone che la casa familiare, di proprietà esclusiva della moglie, ma acquistata anche con conferimento di € 90.000,00 a titolo di mutuo non fruttifero del marito (che ha sinora anche contribuito al pagamento delle rate del mutuo acceso dalla presso la banca Unicredit Parte_1
S.p.A per l'acquisto della casa), sulla quale grava un mutuo residuo presso Unicredit S.p.A. per l'importo di € 153.289,15 (all'1.7.25) intestato alla moglie (il marito è fideiussore di tale importo) sia assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli. Parte_1
Dà atto che la sig.ra si impegna al pagamento regolare Parte_1 delle rate del mutuo, del quale il marito è fideiussore;
dà, altresì, atto che la sig.ra si impegna alla restituzione, nell'ipotesi di Parte_1 eventuale cessione dell'immobile a titolo oneroso o in altro momento in cui la somma de qua entrasse nella sua disponibilità, dell'importo di €
90.000,00 mutuato dal marito al momento dell'acquisto dell'immobile.
Dà atto che le spese di manutenzione straordinaria (tra cui rifacimento del tetto, rottura e/o cambio caldaia) rimangono a carico della moglie.
Dà atto che le spese di manutenzione ordinaria (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: controllo fumi e manutenzione ordinaria della caldaia, riparazione o cambio elettrodomestici, guasti ai sanitari, guasto all'impianto elettrico ed idraulico, sfalcio erba, taglio siepi) rimangono a carico della moglie, con una contribuzione del marito nella misura del 70% fintanto che presso l'abitazione risiedono i due figli.
Dà atto che le utenze e la TARI rimangono a carico della moglie.
4) Dà atto che il sig. BI si è impegnato a non trascorrere più i fine settimana presso la casa familiare, nonché ad asportare i propri beni ed effetti personali, entro il 30/09/2025.
5) Dà atto che entrambi i genitori si impegnano a garantire l'inserimento graduale e concordato di eventuali nuovi partner nella vita dei figli.
6) Dà atto che il conto corrente cointesto, sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, viene utilizzato in via esclusiva dalla moglie.
7) Dispone che il sig. CO BI corrisponda alla sig.ra
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.000,00 (€ Per_2
500,00 a figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario, per 12 mesi all'anno sul conto corrente comune, salvo diversi e successivi accordi tra i coniugi circa il conto corrente sul quale accreditare l'importo, da rivalutarsi ex Istat nel mese di giungo di ogni anno (prima rivalutazione luglio 2026). Le spese straordinarie per i figli, secondo quanto prescritto dal Regolamento redatto dall'Osservatorio Nazionale per il diritto di famiglia sezione di Udine prot. N. 3477/2015, allegato al ricorso e cui i coniugi faranno riferimento, comprensive delle spese per l'attuale scuola privata e relativa mensa, sono poste al 70% a carico del padre e al 30%
a carico della madre.
Prende atto che la madre, genitore presso il quale i minori sono collocati in via prevalete, si impegna a redigere una nota spese alla fine di ogni mese, relativa alle spese straordinarie da sostenere nel mese successivo, da trasmettere al padre, che le verserà il 70% posto a suo carico sul conto corrente comune unitamente al bonifico per il mantenimento ordinario del mese immediatamente successivo.
Prende atto che le spese di colf, se necessarie, saranno sostenute dalla madre.
8) Dà atto che le detrazioni fiscali per figlio a carico e le deduzioni relative alle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno divise al 50% tra i genitori e che gli ANF, ove spettanti, saranno percepiti dalla madre quale genitore con cui i figli risiedono.
L'assegno unico familiare viene percepito dalla madre.
9) Dà atto che la vettura di proprietà della moglie e acquistata con versamento dell'intero importo da parte del marito, rimane nella disponibilità esclusiva della stessa e la sig.ra continuerà a Parte_1 farsi carico di tutte le spese ad essa inerenti (assicurazione, bollo, manutenzione cc).
10) Nulla per assegni tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
11) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRADO(GO), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.5 , Parte 2 Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 11/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8347/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/07/2025 da
con il proc. e dom. avv. ONESTI CARLO Parte_1
E
CO IA con il proc. e dom. avv. FEZZI BARBARA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 30/05/2015 in GRADO con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di GRADO al n. 5, Parte 2, Serie A, anno 2015;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli, (21.02.2017), e Per_1
(28.09.2019), entrambi minorenni;
Per_2
Oggetto: separazione consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e CO Parte_1
IA, il cui matrimonio è stato celebrato in data 30/05/2015 in GRADO
(GO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GRADO (GO), al N. 5, Parte 2, Serie A, anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli minori, e , vengano affidati in Per_1 Per_2 modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con facoltà per il padre di tenerli con sé, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, presso la casa della nonna paterna in Udine
o presso la casa della nonna paterna di Grado, a fine settimana alternati dal venerdì al termine della scuola al lunedì mattina con l'ingresso dei minori a scuola. Dispone che le vacanze natalizie siano suddivise a metà tra i genitori alternando di anno in anno i seguenti periodi: la sera del 24 dicembre e la mattina del 25 dicembre, dal 26/12 ad ora di pranzo al
01/01 ora di pranzo e dal 01/01 ad ora di pranzo al rientro a scuola.
Analogamente, dispone che siano ripartite a metà le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori i periodi dall'inizio delle vacanze al giorno di Pasqua sino alla sera e da Pasqua alla fine delle vacanze.
Durante le vacanze estive, indicativamente nel periodo compreso tra l'ultima settimana di luglio e la fine di agosto, dispone che il padre trascorra con e almeno tre settimane consecutive, Per_1 Per_2 concordandole con la sig.ra entro il 30 aprile di ogni anno. Parte_1
Prende atto che i genitori si forniranno reciprocamente le informazioni e i recapiti relativi al luogo di villeggiatura e si informeranno reciprocamente e preventivamente nel caso di eventuale presenza stabile di terze parti nel corso della vacanza. Dispone che per le festività di calendario e i ponti (Ognissanti,
Immacolata, Santo Patrono / Sant'Ambrogio, Carnevale, Pasqua, 25
Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno) si segua il calendario ordinario di alternanze relativo ai fine settimana, aggiungendosi a questi ultimi se accorpabili;
nel caso in cui la festività cada di lunedì o martedì dispone che i minori stiano con il genitore con cui i minori si trovano in quel weekend e se il ponte o la festività cade di giovedì o venerdì i minori stiano con il genitore a cui spetta il weekend immediatamente successivo.
Nel caso in cui durante l'anno l'alternanza di fine settimana risulti non equilibrata per uno dei due genitori in termini di tempo, dispone che questi si accordino per concedere almeno un ponte invernale o uno estivo al genitore che ha trascorso meno tempo con i minori.
Dà atto che, in ogni caso, i genitori entro il 30/09 di ogni anno concorderanno il calendario completo della permanenza dei minori presso l'uno e l'atro genitore per le festività e i ponti.
3) Dispone che la casa familiare, di proprietà esclusiva della moglie, ma acquistata anche con conferimento di € 90.000,00 a titolo di mutuo non fruttifero del marito (che ha sinora anche contribuito al pagamento delle rate del mutuo acceso dalla presso la banca Unicredit Parte_1
S.p.A per l'acquisto della casa), sulla quale grava un mutuo residuo presso Unicredit S.p.A. per l'importo di € 153.289,15 (all'1.7.25) intestato alla moglie (il marito è fideiussore di tale importo) sia assegnata alla sig.ra che la abiterà con i figli. Parte_1
Dà atto che la sig.ra si impegna al pagamento regolare Parte_1 delle rate del mutuo, del quale il marito è fideiussore;
dà, altresì, atto che la sig.ra si impegna alla restituzione, nell'ipotesi di Parte_1 eventuale cessione dell'immobile a titolo oneroso o in altro momento in cui la somma de qua entrasse nella sua disponibilità, dell'importo di €
90.000,00 mutuato dal marito al momento dell'acquisto dell'immobile.
Dà atto che le spese di manutenzione straordinaria (tra cui rifacimento del tetto, rottura e/o cambio caldaia) rimangono a carico della moglie.
Dà atto che le spese di manutenzione ordinaria (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: controllo fumi e manutenzione ordinaria della caldaia, riparazione o cambio elettrodomestici, guasti ai sanitari, guasto all'impianto elettrico ed idraulico, sfalcio erba, taglio siepi) rimangono a carico della moglie, con una contribuzione del marito nella misura del 70% fintanto che presso l'abitazione risiedono i due figli.
Dà atto che le utenze e la TARI rimangono a carico della moglie.
4) Dà atto che il sig. BI si è impegnato a non trascorrere più i fine settimana presso la casa familiare, nonché ad asportare i propri beni ed effetti personali, entro il 30/09/2025.
5) Dà atto che entrambi i genitori si impegnano a garantire l'inserimento graduale e concordato di eventuali nuovi partner nella vita dei figli.
6) Dà atto che il conto corrente cointesto, sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo, viene utilizzato in via esclusiva dalla moglie.
7) Dispone che il sig. CO BI corrisponda alla sig.ra
[...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
, entro il 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 1.000,00 (€ Per_2
500,00 a figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario, per 12 mesi all'anno sul conto corrente comune, salvo diversi e successivi accordi tra i coniugi circa il conto corrente sul quale accreditare l'importo, da rivalutarsi ex Istat nel mese di giungo di ogni anno (prima rivalutazione luglio 2026). Le spese straordinarie per i figli, secondo quanto prescritto dal Regolamento redatto dall'Osservatorio Nazionale per il diritto di famiglia sezione di Udine prot. N. 3477/2015, allegato al ricorso e cui i coniugi faranno riferimento, comprensive delle spese per l'attuale scuola privata e relativa mensa, sono poste al 70% a carico del padre e al 30%
a carico della madre.
Prende atto che la madre, genitore presso il quale i minori sono collocati in via prevalete, si impegna a redigere una nota spese alla fine di ogni mese, relativa alle spese straordinarie da sostenere nel mese successivo, da trasmettere al padre, che le verserà il 70% posto a suo carico sul conto corrente comune unitamente al bonifico per il mantenimento ordinario del mese immediatamente successivo.
Prende atto che le spese di colf, se necessarie, saranno sostenute dalla madre.
8) Dà atto che le detrazioni fiscali per figlio a carico e le deduzioni relative alle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno divise al 50% tra i genitori e che gli ANF, ove spettanti, saranno percepiti dalla madre quale genitore con cui i figli risiedono.
L'assegno unico familiare viene percepito dalla madre.
9) Dà atto che la vettura di proprietà della moglie e acquistata con versamento dell'intero importo da parte del marito, rimane nella disponibilità esclusiva della stessa e la sig.ra continuerà a Parte_1 farsi carico di tutte le spese ad essa inerenti (assicurazione, bollo, manutenzione cc).
10) Nulla per assegni tra i coniugi essendo entrambi economicamente indipendenti.
11) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRADO(GO), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.5 , Parte 2 Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015.
Udine, li 11/11/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini