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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2437/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13053/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002170101111336505 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2618/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, il fermo amministrativo/intimazione ad adempiere n. 20250002170101111336505 del 19/03/2025 notificata in data
11/04/2025 emessa dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Municipia s.p.a. – Abaco s.p.a., nella sua qualità di concessionario della Riscossione Coattiva dei Tributi e delle Altre Entrate per la Regione
Campania e con cui è stato comunicato l'avvenuta iscrizione al Pra del provvedimento di fermo amministrativo per il mancato pagamento dell'importo di euro 336,71, comunicazione impugnata in uno con le prodromiche ingiunzione n. 534120283270, presuntivamente notificata in data 11/03/2021, nonché gli atti presupposti ivi compreso il prodromico avviso di accertamento n. 534120283270, presuntivamente notificato il 7/11/2018.
Eccepisce il ricorrente la nullità del credito presupposto alla comunicazione di iscrizione per la nullità e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici (ingiunzione ed atto di accertamento), la mancanza del preventivo preavviso di fermo, il decorso dei termini decadenziali/ prescrizionali e chiede per i suddetti motivi l'annullamento del fermo amministrativo.
Non si è costituiva la Regione Campania che deve essere dichiarata contumace.
Si è costituita l'Agente della riscossione la RTI Municipia spa Abaco spa che deposita agli atti copia della documentazione costituita dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20240002157391100393777 del 19/11/2024, di una ricevuta di raccomandata n.61874361483-8 del 21/7/2021, di un provvedimento di concessione di maggior rateazione del 13/7/2022 relativo alla tassa auto per l'anno 2015, di una ricevuta di raccomandata attestante un compiuta giacenza del 26/11/2024, insiste per la propria legittimità operativa, per il difetto della propria legittimazione passiva per tutta la fase accertativa di competenza esclusiva dell'ente impositore Regione Campania, la piena motivazione del fermo, il mancato decorso dei termini prescrizionali/ decadenziali e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 11 febbraio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fermo amministrativo è disciplinato dall'art. 86 del DPR n. 602/1973, la suddetta norma stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale, l'Agente della riscossione può disporre il fermo sui beni mobili registrati del debitore iscritti nei pubblici registri.
In particolare, è previsto che, prima di avviare la procedura di fermo amministrativo, l'Agente della riscossione notifichi al debitore intestatario di beni mobili registrati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva (c.d. “preavviso di fermo”) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà, senza alcuna ulteriore comunicazione, a disporre l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri (art. 82, comma 2, del DPR 602/1973).
La notifica di tale comunicazione è atto imprescindibile per poter finalizzare l'iscrizione del fermo, tanto più che non è previsto l'obbligo di inviare al debitore un'ulteriore comunicazione in seguito all'avvenuta iscrizione del provvedimento presso i pubblici registri ((Corte di Cassazione ordinanza n. 5469/2019, Cass. n.
22018/2017; Cass. 26052/2011).
Ciò preliminarmente considerato devono essere esaminate le eccezioni poste da pare ricorrente alla luce sia della contumacia dell'ente impositore che, pertanto, non ha provveduto al deposito del prodromico avviso di accertamento che del deposito documentale effettuato dalla parte resistente RTI.
In primo luogo deve essere osservato che l'istanza di rateazione non costituisce acquiescenza e/o riconoscimento del debito (Corte di Cassazione n.18905/2023) in quanto un pagamento non spontaneo, ma mosso per evitare ulteriori conseguenze (come, ad esempio, un pignoramento), non impedisce al contribuente di contestare tale atto avanti al giudice, sempre che non siano scaduti i termini per l'impugnazione.
La Cassazione indica i requisiti indispensabili che devono sussistere (entrambi) perché il pagamento della somma da parte del contribuente comporti rinuncia all'impugnazione dell'atto:
1)che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2)che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
Essa ha statuito, infatti, che “costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione) o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati.”.
Ancora in tal senso” costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perchè tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci" (Cass. n. 2463 del 18/06/1975). Ciò al fine del chiarimento dell'efficacia della domanda di rateazione e sulle conseguenti preclusioni processuali.
Ciò premesso passando ad esaminare la produzione documentale di parte resistente RTI non può che essere preso atto che essa non fornisce alcuna prova della regolare notifica della comunicazione del preavviso di fermo amministrativo, agli atti, infatti, deposita solo la copia del preavviso senza allegare alcuna prova della sua notifica per cui tale eccezione posta da parte ricorrente deve essere accolta.
Va accolta anche l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine prescrizionale triennale in quanto non solo non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento ma la raccomandata depositata agli atti non ha alcun collegamento con l'ingiunzione n.534120283270 richiamata nella comunicazione di fermo amministrativo per cui la resistente RTI non dà prova dell'esistenza di atti interruttivi.
Per quanto su esposto il ricorso va accolto, il fermo va annullato in uno con i sottesi tributi, tassa auto per l'anno 2015, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso, annulla il fermo amministrativo e condanna la RTI Municipia spa-
ABACO spa, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se previsti con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli 11 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13053/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002170101111336505 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2618/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), difeso dall'avv.to Difensore_1, il fermo amministrativo/intimazione ad adempiere n. 20250002170101111336505 del 19/03/2025 notificata in data
11/04/2025 emessa dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa Municipia s.p.a. – Abaco s.p.a., nella sua qualità di concessionario della Riscossione Coattiva dei Tributi e delle Altre Entrate per la Regione
Campania e con cui è stato comunicato l'avvenuta iscrizione al Pra del provvedimento di fermo amministrativo per il mancato pagamento dell'importo di euro 336,71, comunicazione impugnata in uno con le prodromiche ingiunzione n. 534120283270, presuntivamente notificata in data 11/03/2021, nonché gli atti presupposti ivi compreso il prodromico avviso di accertamento n. 534120283270, presuntivamente notificato il 7/11/2018.
Eccepisce il ricorrente la nullità del credito presupposto alla comunicazione di iscrizione per la nullità e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici (ingiunzione ed atto di accertamento), la mancanza del preventivo preavviso di fermo, il decorso dei termini decadenziali/ prescrizionali e chiede per i suddetti motivi l'annullamento del fermo amministrativo.
Non si è costituiva la Regione Campania che deve essere dichiarata contumace.
Si è costituita l'Agente della riscossione la RTI Municipia spa Abaco spa che deposita agli atti copia della documentazione costituita dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20240002157391100393777 del 19/11/2024, di una ricevuta di raccomandata n.61874361483-8 del 21/7/2021, di un provvedimento di concessione di maggior rateazione del 13/7/2022 relativo alla tassa auto per l'anno 2015, di una ricevuta di raccomandata attestante un compiuta giacenza del 26/11/2024, insiste per la propria legittimità operativa, per il difetto della propria legittimazione passiva per tutta la fase accertativa di competenza esclusiva dell'ente impositore Regione Campania, la piena motivazione del fermo, il mancato decorso dei termini prescrizionali/ decadenziali e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 11 febbraio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fermo amministrativo è disciplinato dall'art. 86 del DPR n. 602/1973, la suddetta norma stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale, l'Agente della riscossione può disporre il fermo sui beni mobili registrati del debitore iscritti nei pubblici registri.
In particolare, è previsto che, prima di avviare la procedura di fermo amministrativo, l'Agente della riscossione notifichi al debitore intestatario di beni mobili registrati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva (c.d. “preavviso di fermo”) contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà, senza alcuna ulteriore comunicazione, a disporre l'iscrizione del provvedimento nei pubblici registri (art. 82, comma 2, del DPR 602/1973).
La notifica di tale comunicazione è atto imprescindibile per poter finalizzare l'iscrizione del fermo, tanto più che non è previsto l'obbligo di inviare al debitore un'ulteriore comunicazione in seguito all'avvenuta iscrizione del provvedimento presso i pubblici registri ((Corte di Cassazione ordinanza n. 5469/2019, Cass. n.
22018/2017; Cass. 26052/2011).
Ciò preliminarmente considerato devono essere esaminate le eccezioni poste da pare ricorrente alla luce sia della contumacia dell'ente impositore che, pertanto, non ha provveduto al deposito del prodromico avviso di accertamento che del deposito documentale effettuato dalla parte resistente RTI.
In primo luogo deve essere osservato che l'istanza di rateazione non costituisce acquiescenza e/o riconoscimento del debito (Corte di Cassazione n.18905/2023) in quanto un pagamento non spontaneo, ma mosso per evitare ulteriori conseguenze (come, ad esempio, un pignoramento), non impedisce al contribuente di contestare tale atto avanti al giudice, sempre che non siano scaduti i termini per l'impugnazione.
La Cassazione indica i requisiti indispensabili che devono sussistere (entrambi) perché il pagamento della somma da parte del contribuente comporti rinuncia all'impugnazione dell'atto:
1)che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2)che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci.
Essa ha statuito, infatti, che “costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione) o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati.”.
Ancora in tal senso” costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
Siffatto riconoscimento esula, infatti, da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati. Ciò non esclude che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, perchè tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci" (Cass. n. 2463 del 18/06/1975). Ciò al fine del chiarimento dell'efficacia della domanda di rateazione e sulle conseguenti preclusioni processuali.
Ciò premesso passando ad esaminare la produzione documentale di parte resistente RTI non può che essere preso atto che essa non fornisce alcuna prova della regolare notifica della comunicazione del preavviso di fermo amministrativo, agli atti, infatti, deposita solo la copia del preavviso senza allegare alcuna prova della sua notifica per cui tale eccezione posta da parte ricorrente deve essere accolta.
Va accolta anche l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine prescrizionale triennale in quanto non solo non vi è prova della notifica dell'avviso di accertamento ma la raccomandata depositata agli atti non ha alcun collegamento con l'ingiunzione n.534120283270 richiamata nella comunicazione di fermo amministrativo per cui la resistente RTI non dà prova dell'esistenza di atti interruttivi.
Per quanto su esposto il ricorso va accolto, il fermo va annullato in uno con i sottesi tributi, tassa auto per l'anno 2015, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso, annulla il fermo amministrativo e condanna la RTI Municipia spa-
ABACO spa, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se previsti con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso in Napoli 11 febbraio 2026