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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 11/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4295/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. LOZZI CARLO RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. ROCCIA GAETANA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. e contraevano matrimonio il 24/07/1999, scegliendo il regime Parte_1 CP_1 patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione nascevano:
− il 20.2.02; Per_1
− il 30.12.04. Per_2
2. Con ricorso depositato il 18.4.25, il ricorrente ha chiesto di modificare le condizioni di divorzio.
La parte resistente ha depositato la comparsa di costituzione il 3.10.25.
È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono comparse in data 4.11.25 per la prima udienza, chiedendo un rinvio per valutare una soluzione conciliativa.
Con note scritte del 27.11.25 le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo:
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
«1) a parziale modifica delle condizioni statuite nella sentenza n. 1933/2024 pubbl. il 13.05.2024 - N. R.G. 4472/2022 del Tribunale di Brescia, revocare a carico di l'obbligo di versamento del mantenimento Parte_1 ordinario e delle spese straordinarie, nella misura indicata in sentenza, in favore del figlio con decorrenza Parte_2 dal mese di agosto 2024;
2) spese e compensi di causa interamente compensati tra le parti;
3) con espressa rinuncia ai termini per memorie conclusionali e repliche e ad eventuale appello
4) per l'effetto di quanto al punto 1), entro 7 (sette) giorni dalla data dell'udienza in cui sono state congiuntamente precisate le conclusioni, si obbliga a restituire, con le modalità di cui al punto 7), a la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.710,00= (€ 285,00x6) quali ratei di mantenimento ordinario percepiti per il figlio per i mesi da agosto 2024 a gennaio 2025; Parte_2
5) in aggiunta al punto che precede si obbliga a restituire a , entro 7 (sette) giorni dalla data CP_1 Parte_1 dell'udienza in cui sono state congiuntamente precisate le conclusioni e con le modalità di cui al punto 7), la complessiva somma di € 257,98= di cui € 176,16= per spese straordinarie per la figlia conteggiate in acconto nel d.i. Parte_3
N. 4430/2025 - R.G. n. 5016/2025 – n. cronol 7025/2025 del 05.07.2025 GdP di Brescia ed € 81,82= per spese straordinarie del mese di maggio 2025 per la figlia conteggiate in acconto nel d.i. N. 4430/2025 - Parte_3
R.G. n. 5016/2025 – n. cronol 7025/2025 del 05.07.2025 GdP di Brescia;
6) per contro si obbliga a rimborsare a entro 7 (sette) giorni dalla data dell'udienza in cui Parte_1 CP_1 sono state congiuntamente precisate le conclusioni e con le modalità di cui al punto 7), la complessiva somma di € 1.380,26= per i seguenti titoli: aprile 2025 totali € 224,20/2= € 112,10 dedotto acconto per € Parte_4
126,00 come dichiarato anche nell'all. 2 pag. 13 all'opposizione al D.I. n. 4430/2025 -€ 13,90 Parte_4 maggio 2025 € 104,83 giugno 2025 € 259,20Straordinarie Giorgia Parte_5 Parte_4 Parte_5 luglio 2025 € 66,00 agosto 2025 € 110,00 Parte_5 Parte_4 Parte_5 Parte_4 ottobre 2025 € 270,45 mantenimento ord. settembre 2025 € 291,84 mantenimento ord. Parte_5 Per_2 Per_2 novembre 2025 € 291,84
7) le Parti, a fronte dei reciproci rapporti di debito/credito esistenti tra loro per le causali di cui ai punti 4), 5) e 6), convengono di disporre la compensazione tra le varie partite e per l'effetto di tale compensazione - € 1.710,00 - € Pt_5
257,98; + € 1.380,26) residua un credito a favore di di € 587,72= che si obbliga a Pt_1 Parte_1 CP_1 versare entro 7 (sette) giorni dalla data dell'udienza in cui sono state congiuntamente precisate le conclusioni a mezzo bonifico bancario all'IBAN già comunicato da;
Parte_1
8) quanto convenuto ai punti da 4) a 7) non implica rinuncia alcuna alla causa di opposizione a D.I. n. 4430/2025 e/o al D.I. n. 4430/2025 o a qualunque altro credito qui non espressamente indicato».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 28.4.25, non ha formulato osservazioni.
3. Le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
4. Spese di lite compensate stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in modifica delle previgenti condizioni di divorzio:
− dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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