Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05913/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI s.p.a. Unione Farmacisti Trentino - Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Damiano Florenzano e Andrea Stefanelli, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale in atti;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;
nei confronti
Medicaline s.r.l., Boston Scientific s.p.a. e Novo Nordisk s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo,
- del decreto interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15 settembre 2022 n. 216 (Serie Generale);
- del decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26 ottobre 2022, n. 251 (Serie Generale);
- nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito;
- del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli-Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- della determinazione DG Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento rif. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022 relativa alla “ Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- del decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022 della Regione Veneto relativo alla “ Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”;
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalle Regioni in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito,
e, in conseguenza, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detti provvedimenti regionali e poste a carico dell’odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore dell’amministrazione sanitaria regionale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti,
- del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14 dicembre 2022 della Regione Friuli-Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa EL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, NI s.p.a. Unione Farmacisti Trentino (nel prosieguo anche semplicemente “NI”) - società che negli anni 2015-2018 forniva dispositivi medici a varie strutture sanitarie pubbliche ed ospedali, impugna:
i) il decreto del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, adottato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
ii) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, contenente le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
La ricorrente contesta tali provvedimenti nella parte in cui essi sostanzialmente prevedono che ciascuna regione e provincia autonoma ponga il superamento del rispettivo tetto di spesa, come certificato dal citato decreto ministeriale 6 luglio 2022, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40% per l’anno 2015, al 45% per l’anno 2016, al 50% per l’anno 2017 e al 50% per l’anno 2018, con la conseguenza che ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale.
NI impugna, altresì, le determinazioni con cui la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento provvedevano a determinare, anche a suo carico, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli oneri di ripiano derivanti del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativamente al quadriennio 2015-2018.
La ricorrente chiede, dunque, l’annullamento dei provvedimenti impugnati in quanto manifestamente illegittimi, infondati in fatto e in diritto e lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della società, previa rimessione in via pregiudiziale degli atti alla Corte Costituzionale affinché questa dichiari l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’articolo 9- ter , commi 1, lett. b), 8 e 9 del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, nonché dell’articolo 18 del d.l. n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022 per violazione degli articoli 3, 9, 32, 41 e 97 della Costituzione italiana.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.l. 98/2011 e dell’art. 9-ter d.l. 78/2015 - Omessa determinazione annuale dei superamenti dei tetti di spesa regionali - Mancato monitoraggio regionale dell’andamento di spesa per acquisto dispositivi medici;
Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza;
Violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990;
Difetto assoluto di motivazione;
Violazione degli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, comma 1, della Costituzione in riferimento agli artt. 16, 17 e 41 della Carta di Nizza;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento di circostanze di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifeste;
Falsità della causa;
II. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 50/96 e degli artt. 17 del d.l. n. 98/2011 e 9-ter del d.l. n. 78/2015 sotto altro profilo ;
III. Violazione di legge per violazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 72, direttiva 2014/24 – Modifica delle condizioni economiche dei contratti di vendita con alterazione dell’equilibrio sinallagmatico – Violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione ex art. 30 del d.lgs. n. 30/2016;
IV. Violazione di legge per violazione degli artt. 3, 32, 41 e 97 della Costituzione;
Violazione di legge per violazione degli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;
Irragionevole retroattività della misura;
Violazione del legittimo affidamento;
Violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione in riferimento alla direttiva 2006/112/CE.
V. Violazione di legge per violazione dell’art. 17 del d.l. n. 98/2011 conv. legge n. 111/2011 - Violazione del divieto di modifica a posteriori dei tetti di spesa pur in presenza dei dati di fabbisogni annuali di ogni singola pubblica amministrazione nonchè di ogni regione - Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 della Costituzione - Eccesso di potere, illegittimità manifesta, difetto assoluto di motivazione.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società censura il già avversato decreto della Regione Friuli Venezia Giulia per l’ulteriore seguente motivo:
VI. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.l. 98/2011 e dell’art. 9-ter d.l. 78/2015;
Violazione di linee guida ministeriali;
Eccesso di potere per violazione di circolare;
Difetto di istruttoria - Illogicità e contraddittorietà manifeste.
3. Le amministrazioni statali intimate si costituivano in giudizio, poi diffusamente argomentando sull’infondatezza delle censure proposte.
4. Anche la Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto si costituivano, instando per la reiezione del gravame.
5. Successivamente NI il 9 febbraio 2026 depositava in atti le ricevute dei pagamenti da costei eseguiti in relazione agli avversati provvedimenti della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento riguardanti le annualità dal 2015 al 2018 in ragione dell’intervenuta adesione al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall’art.7 del decreto legge n. 95/2025.
6. Seguiva il deposito da parte della Regione Veneto dell’attestazione dell’avvenuto versamento da parte di NI, in ossequio alla sopravvenuta richiamata normativa, del 25% dell’importo originariamente dovuto.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 13 marzo 2026, il legale di parte ricorrente confermava l’interesse della propria assistita ad una decisione nel merito del ricorso, come integrato da successivi motivi aggiunti, solo per quel che riguarda gli atti ministeriali avversati ed il provvedimento della Regione Friuli Venezia Giulia e non anche per quel che riguarda gli atti della Regione Veneto e della Provincia Autonoma di Trento, in relazione ai quali invocava – attesi i pagamenti eseguiti - la cessazione della materia del contendere. Il legale della Regione Veneto confermava l’intervenuto versamento da parte dei NI della quota ridotta di interesse di tale amministrazione. La causa veniva, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di eventuali profili di parziale improcedibilità del gravame per quel che riguarda gli atti della Provincia Autonoma di Trento, non avendo tale amministrazione locale attestato l’avvenuto effettivo relativo versamento nonché di inammissibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice adito per quel che concerne l’impugnazione del decreto della Regione Friuli Venezia Giulia.
8. Il Collegio ritiene opportuno, ai fini dell’esame dei motivi formulati avverso gli avversati decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2026 (rispetto ai quali NI ha espressamente confermato il proprio interesse ad una relativa decisione), procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui si inscrive la disciplina del c.d. “ payback dei dispositivi medici”.
8.1. L’art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nell’ambito del più generale obiettivo di razionalizzare la spesa sanitaria, ha introdotto la previsione di un tetto di spesa cui assoggettare gli acquisti, da parte del SSN, dei dispositivi medici, tetto da definire sia a livello nazionale che regionale.
Il primo, a decorrere dal 2014, è stato fissato al valore del 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard (art. 15, comma 13, lettera f), del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012). Il tetto di spesa regionale per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 (che rileva in questa sede) è stato fissato, per ciascuna regione, nella medesima misura del 4,4 per cento del fabbisogno regionale standard , con atto n. 181/CSR, del 7 novembre 2019, adottato (secondo quanto previsto dall’art. 9 ter , comma 1, lettera b), del d.l. n. 78/2015, come convertito) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In ordine alle conseguenze del superamento del tetto, il richiamato art. 17, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98/2011, come convertito, stabiliva che la relativa spesa fosse interamente a carico della regione interessata, con ripiano da realizzarsi attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale.
L’art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015, come convertito, ha innovato tale disciplina, ponendo a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale. Sono coinvolte tutte le imprese che forniscono, agli enti del SSN, dispositivi medici di qualunque tipologia o classificazione.
Ai sensi di tale comma 9, la quota di ripiano messa a carico delle aziende private segue un andamento crescente nel tempo: essa è pari al 40 per cento nell’anno 2015, al 45 per cento nell’anno 2016 e al 50 per cento nell’anno 2017 e successivi.
Ciascuna azienda fornitrice, inoltre, concorre alle predette quote “ in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale ”, secondo modalità procedurali di ripiano definite da un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute.
8.2. La disciplina del payback dei dispositivi medici è stata, poi, rimodulata dall’art. 1, comma 557, della legge n.145/2018, che ha novellato l’art. 9 ter, comma 8, del d.l. n.78/2015, come convertito, proprio allo scopo di garantire la rigorosa osservanza dei limiti di spesa.
Secondo le previsioni introdotte nel 2018, il superamento del tetto di spesa, nazionale e regionale, concernente l’acquisto dei dispositivi medici, è “ rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA ”. Il superamento, inoltre, “ è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno ”. Quanto all’anno 2019, la rilevazione “ è effettuata entro il 31 luglio 2020 ”. Per gli anni successivi, la rilevazione dev’essere compiuta “ entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all’anno solare di riferimento ”. Nell’assetto delineato dalla legge del 2018, permangono immutate le disposizioni inerenti al concorso dei fornitori al ripiano della spesa, alle modalità e alla misura dell’obbligo di legge.
8.3. Tale disciplina è rimasta per lungo tempo inattuata.
Il Ministero della salute, con circolare del 29 luglio 2019 n. 22413, ha, poi, previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione tra i singoli fornitori del fatturato relativo ai dispositivi medici, debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno tra il 2015 ed il 2018. Tale circolare ha dato, quindi, nuovo impulso all’attuazione della disciplina del payback , dando l’avvio ai passaggi prodromici.
Le regioni e le province autonome hanno dato riscontro alla ricognizione sollecitata dal Ministero. Tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato, quindi, raggiunto l’accordo sulla proposta del Ministero della salute di attuazione delle disposizioni che individuano i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento di detto tetto per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Per ciascuno di questi anni, il tetto regionale è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/Conferenza Stato Regioni del 7 novembre 2019).
Tuttavia, solo con il decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022 (emanato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, n. 216), si è avuta, limitatamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, la certificazione del superamento del tetto di spesa, con conseguente quantificazione, regione per regione, dell’ammontare dello scostamento.
Per tali anni, lo scostamento della spesa rispetto al tetto è stato calcolato “ con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello di rilevazione del conto economico ” (art. 1, comma 1, del decreto).
Le tabelle di cui agli allegati A, B, C e D del decreto quantificano, per ciascun anno, il “ superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici ” (art. 1, comma 2, del decreto).
L’art. 2 del decreto del 6 luglio 2022 rimette poi a una “ proposta del Ministero della salute, con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ” la definizione delle “ modalità procedurali del ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici ”.
È poi intervenuto il legislatore che ha stabilito la procedura successiva da seguire: il comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015, come convertito (introdotto dall’art. 18, comma 1, del d.l. n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142 del 2022), ha incaricato le regioni e le province autonome di definire, con proprio provvedimento, “ l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale ”.
Di seguito – previa adozione, con decreto ministeriale, di “ linee guida propedeutiche ” – le regioni e le province autonome avrebbero dunque dovuto adottare i provvedimenti che impongono il ripiano alle aziende fornitrici, effettuando le conseguenti iscrizioni nel bilancio del settore sanitario 2022, con obbligo di tali aziende di provvedere ai “ versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali ”.
8.4. Le scansioni procedurali previste dal citato comma 9 bis sono state seguite dalle autorità competenti.
Con decreto del 6 ottobre 2022 (avversato insieme al decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” ), il Ministro della salute – previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 – ha adottato le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto relativo alla spesa per i dispositivi medici, ribadendo sia le relative percentuali di riparto a carico delle aziende, sia la misura del concorso di ciascuna azienda, conformemente alle previsioni di legge.
Le singole regioni hanno, dunque, provveduto all’adozione dei provvedimenti di recupero delle somme, nei confronti delle singole aziende fornitrici, che formano oggetto dei ricorsi per motivi aggiunti.
L’art. 4, comma 8 bis , del d.l. n. 198/2022, inserito dalla legge di conversione n. 14/2023, ha poi differito al 30 aprile 2023 il termine fissato per l’adempimento da parte dei fornitori.
8.5. Successivamente, l’art. 8 del d.l. n. 34/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2023, ha istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023. Esso è esplicitamente raccordato al ripiano del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (comma 1) e viene assegnato, pro quota , a ciascuna regione e provincia autonoma che ha superato il tetto di spesa in proporzione agli importi alle stesse spettanti per quelle quattro annualità (comma 2). Il comma 3, poi, ha introdotto una misura a beneficio delle aziende fornitrici dei dispositivi medici (nella sua versione originaria, che non abbiano instaurato controversie, o che intendano abbandonarle, avverso i provvedimenti regionali di recupero). Subordinatamente a quest’ultima condizione, esse sono dunque chiamate al pagamento di un importo più esiguo (solo il 48 per cento della quota di ripiano determinata nei loro confronti), da versarsi entro la data del 30 novembre 2023. Per le aziende fornitrici che non si avvalgono di tale facoltà, rimaneva fermo “ l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali ”. La legge ha, inoltre, previsto che il tempestivo versamento dell’importo pari alla quota ridotta del 48 per cento “ estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti” .
Su tali previsioni è, poi, intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2024, che ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale “ nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici (anche quelle quindi che abbiano instaurato controversie o che non intendano abbandonarle) la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 […], con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito ”.
8.6. Da ultimo interveniva, infine, l’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95 – “ Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali ” – convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, secondo cui “ 1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite ”.
9. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che - a seguito di remissione da parte di questo Tribunale, Sezione III quater , ordinanze del 24 e 30 novembre 2023 - la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 140/2024, si è pronunciata sulla disciplina delineata dall’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015, come convertito.
Detta sentenza ha ritenuto, con riferimento alla censura relativa alla lesione dell’art. 41 della Costituzione, che il meccanismo del c.d. “ payback dei dispositivi medici”, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata “ nell’ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore ”, atteso che:
i) la finalità della disciplina è quella di garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria;
ii) a tale finalità risponde la fissazione di un tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici, che, soprattutto in “u n contesto di forte complessità ed eterogeneità delle spese sanitarie ”, serve ad allocare risorse certe il loro acquisto, “ affinché esse siano in equilibrio con altre voci di uscita finanziaria ”;
iii) pone a carico delle imprese “ un contributo solidaristico che trova giustificazione nell’esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute, soprattutto in una generale situazione economico-finanziaria altamente critica, che non consente ai bilanci dello Stato e delle regioni, finanziate con risorse della collettività, di far fronte in modo esaustivo alle spese richieste ”;
iv) con il fondo istituito dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023, come convertito, si è ridotta in modo significativo la somma che le aziende fornitrici devono pagare alle regioni e alle province.
Inoltre, la Corte Costituzionale - pur ritenendo che “ il meccanismo in questione (qualificato) quale contributo di solidarietà ” rientri nell’ambito oggettivo dell’art. 23 della Costituzione - ne ha escluso la violazione, rilevando che “ la disciplina censurata, in relazione al quadriennio considerato, contiene tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza costituzionale perché possa considerarsi rispettata la riserva di legge ”.
Essa, infatti:
i) individua esplicitamente sia i soggetti su cui grava l’obbligo (le imprese che hanno venduto agli enti del SSN dispositivi medici nelle regioni che hanno sforato il tetto) sia l’oggetto della prestazione imposta (il ripianamento, nella misura percentuale prevista dalla legge, dello sforamento);
ii) l’art. 9 ter fornisce, ai commi 8, 9 e 9 bis , inoltre, le indicazioni generali sulla procedura da seguire per addivenire alla determinazione del ripianamento dovuto dalle aziende.
Infine, relativamente alla presunta lesione degli art. 2 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del prot. addiz. CEDU, la Corte, in primo luogo, ha escluso la violazione del principio di irretroattività, in quanto:
i) “ le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015 ”;
ii) “ lo ius superveniens del 2022, con l’introduzione del comma 9 bis nell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, ha solo stabilito di rendere concretamente operative le esistenti procedure per addivenire al ripiano degli sforamenti a carico delle imprese fornitrici (…), senza tuttavia innovare sull’aspetto sostanziale della vicenda, già oggetto di una chiara e accessibile disciplina ”.
In secondo luogo, ha escluso la lesione dell’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto sin dal 2015 nei suoi tratti essenziali, ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa.
10. Tanto premesso, può ora procedersi all’esame dei motivi formulati nel ricorso introduttivo.
Con esso, la società ricorrente ha impugnato sia il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “ Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ”, sia il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “ Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ”.
A fondamento del gravame, la società ricorrente ha denunciato sia vizi di legittimità propri dei provvedimenti impugnati, sia vizi di legittimità derivati dall’illegittimità costituzionale delle norme legislative che sono alla base del denunciato meccanismo del payback , sia vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica.
11. Con riferimento all’illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, il Collegio si limita a rinviare alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 140/2024.
12. Con riferimento alle censure, con cui si fa valere un’illegittimità propria ed autonoma degli atti gravati, invece, il Collegio osserva quanto segue.
La società ricorrente denuncia violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, stante l’illegittima natura retroattiva della fissazione dei tetti di spesa, avvenuta solamente nel 2019, la conseguente lesione dell’affidamento, evidenziando come intervenire a posteriori , mediante la richiesta di ripiano, significhi anche alterare l’equilibrio economico del prezzo dei dispositivi medici forniti che, all’epoca della procedura di gara, sia il concorrente sia l’amministrazione hanno ritenuto conveniente. I provvedimenti impugnati falserebbero dunque le procedure di gara, a cui le imprese hanno partecipato in buona fede, chiedendo alle stesse di partecipare agli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa regionale.
Inoltre, i decreti del 2022 non rispetterebbero le tempistiche e le scadenze normative fissate dal d.l. n. 78/2015, come convertito, per la fissazione dei tetti di spesa regionale, la certificazione dell’avvenuto superamento di detto tetto, l’adozione delle linee guida.
Anche tali doglianze sono infondate, per le ragioni che seguono.
Come emerge dalla ricostruzione del quadro normativo sopra riportata, già dall’entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, come convertito, e, quindi, dallo svolgimento delle procedure di gara subito successive, il sistema del payback era sostanzialmente noto. Ciò sia con riguardo alle quote di ripiano posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sia con riguardo alla misura entro la quale ciascuna azienda è chiamata a concorrere alle predette quote (in “ misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale ”).
Peraltro, con specifico riferimento alla fissazione del tetto di spesa regionale, su cui si appuntano le doglianze della società ricorrente, deve ricordarsi che era già nota la quantificazione del tetto di spesa nazionale (fissato, a decorrere dal 2014, al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard ). Questa misura è stata, poi, confermata per tutte le regioni, indistintamente, nel 2019.
Quindi, anche se la determinazione del tetto di spesa regionale è avvenuta successivamente rispetto alle procedure di gara svoltesi e ai contratti conclusi nelle annualità 2015-2018, la società ricorrente, come le altre imprese del settore, ben avrebbero potuto e dovuto assumere la misura del tetto di spesa nazionale quale parametro di riferimento cui conformare la propria azione.
Ciò ancor più in considerazione del fatto che, come si è detto, l’accordo raggiunto tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente (atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019) ha fissato, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, il tetto regionale proprio al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard , ossia nella stessa misura del tetto nazionale, che era, o avrebbe dovuto essere secondo l’ordinaria diligenza, ben noto alle imprese fornitrici di dispositivi sanitarie, come tali destinatarie della disciplina del payback .
In definitiva, la società ricorrente, come le altre imprese del settore, si doveva ritenere già edotta, ex ante , dell’alea e dei rischi contrattuali insiti nella fornitura dei dispositivi medici, proprio sulla base delle norme già vigenti, e chiare nella loro formulazione, venendo in considerazione possibili rischi derivanti dalla (pur sempre prevedibile) fornitura in eccesso dei dispositivi medici rispetto al tetto di spesa individuato dal legislatore.
La stessa Corte Costituzionale, come già accennato, ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, proprio perché “ le imprese fornitrici dei dispositivi medici erano consapevoli fin dal 2015, ancor prima dell’indizione delle gare pubbliche, dell’esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento, che derivava dalle previsioni normative risalenti appunto al 2015 ”, sicché esse non potevano fare affidamento nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici, in quanto l’obbligo di ripiano e il conseguente esborso ex post era comunque già noto nei suoi tratti essenziali - ancorché non nella sua concreta incidenza a carico di ciascuna impresa - sin dal 2015.
Ne discende come la società ricorrente, al pari delle altre imprese del settore, avrebbero dovuto considerare, in un’ottica di ordinaria diligenza, le dinamiche del mercato di riferimento, caratterizzato da simile previsione, orientando di conseguenza i propri comportamenti.
13. Per quel che riguarda, poi, l’impugnazione dei provvedimenti regionali e della Provincia autonoma di Trento di determinazione (anche) a carico di NI, relativamente alle annualità dal 2015 al 2018, degli oneri di ripiano derivanti del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, come documentato dalla ricorrente con deposito in data 9 febbraio 2026, deve essere effettivamente dichiarata, in espresso ossequio alle previsioni del citato art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, la cessata materia del contendere per quel che riguarda solo il decreto della Regione Veneto, atteso che solo tale ente ha certificato l’intervenuto versamento a cura di NI del 25% dell’importo da costei originariamente dovuto (in tal senso, il deposito documentale eseguito il 20 febbraio 2026 e la nota versata in atti il 4 marzo 2026, nonché quanto confermato dal legale dell’amministrazione in udienza).
14. Relativamente, invece, al decreto della Provincia Autonoma di Trento, per il quale la ricorrente ha evidenziato di aver provveduto al pagamento dell’importo ridotto ai sensi del richiamato art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, come convertito, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., perciò disattendendo la richiesta di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, invece avanzata dal legale di NI in sede di udienza, non risultando agli atti di causa che l’amministrazione locale abbia accertato ai sensi del citato art. 7 l’avvenuto effettivo versamento da parte della società ricorrente dell’importo pari alla quota ridotta ivi stabilita.
La sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente è di per sé idonea, infatti, ad incidere unicamente sull’interesse ad una decisione in parte qua del ricorso, così determinando per la società una causa di improcedibilità in parte qua del giudizio, che confluisce in una relativa (parziale) pronuncia di tipo meramente processuale.
15. Può ora procedersi all’esame dell’impugnazione del decreto della Regione Friuli Venezia Giulia, l’unico tra gli atti applicativi per il quale persiste, come visto, l’interesse di parte ricorrente alla decisione.
Ebbene, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti, come da relativo rilievo d’ufficio, devono essere dichiarati in parte qua inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, come da relativi precedenti della Sezione, dai quali il Collegio non vede ragione di discostarsi (in tal senso, ex multis , la sentenza n. 15195/2022).
Come si è visto, il comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015, come convertito, con riferimento “ al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale ”, certificato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (quello del 6 luglio 2022), ha incaricato le regioni e le province autonome di definire, con proprio provvedimento, “ l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale ”.
Di seguito – previa adozione, sempre con decreto ministeriale (quello del 6 ottobre 2022), delle “ linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali ” – le regioni e le province autonome dovevano effettuare, sempre ai sensi del citato comma 9 bis , le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario, con obbligo delle aziende fornitrici di procedere ai versamenti in loro favore.
La norma di legge, nello scandire la procedura da seguire per dare attuazione al sistema del payback , ha dunque attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di:
i) verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale;
ii) definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno;
iii) imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere;
iv) procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito.
Le regioni e le province autonome, con i provvedimenti di cui al citato comma 9 bis (quale quello della Regione Liguria impugnato con il ricorso per motivi aggiunti di cui si discorre), non possono né determinare il tetto di spesa regionale, né certificarne il superamento, né quantificare l’ammontare dello scostamento in ambito regionale o provinciale, trattandosi di competenze statali. Esse possono e devono solamente porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute).
Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, come si è detto, ha delineato le “ linee guida propedeutiche ” all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di cui al citato comma 9 bis .
L’art. 3 del citato decreto ha, innanzitutto, demandato agli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale attività di carattere istruttorio, consistenti:
i) nella “ ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce «BA0210 »”;
ii) nel conseguente calcolo del “ fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento ” (art. 3, commi 1 e 2).
Sulla base di questi dati, “ i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti ” del Servizio sanitario regionale o provinciale “ effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici ”, calcolato secondo le disposizioni precedenti (art. 3, comma 3) e la trasmettono, contestualmente, alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza.
Agli enti del SSR o del SSP sono, dunque, attribuite attività meramente operative e tecniche consistenti nel calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, che costituisce presupposto necessario per individuare la quota di ripiano a cui essa è obbligata.
Si tratta, pertanto, di un’attività di mera ricognizione e somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati alla voce “ BA0210 - Dispositivi medici ” del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale, come stabilito dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6 luglio 2022.
L’art. 4 ha, poi, individuato le competenze delle regioni e delle province autonome, consistenti:
i) nella verifica della “ coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all’art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento ”;
ii) nell’adozione di un decreto, da parte dei direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome o del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, che individui «l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», calcolati sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 ter , comma 9 bis , del d.l. n. 78/2015, come convertito, e dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022;
iii) nell’individuazione, con il medesimo decreto, delle “ modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici ”.
Le attività demandate alle regioni e alle province assumono, con tutta evidenza, un carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento finalizzato all’adozione dei “ provvedimenti ” di loro competenza, risolvendosi, da un lato, in un’attività meramente tecnico-contabile, con cui la regione o la provincia “ verifica ” la coerenza del fatturato come calcolato, secondo un’attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio, dagli enti del SSR o del SSP, e dall’altro, in un’attività meramente riepilogativa, in cui la regione “ compila ” un elenco, indicando le aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna di esse dovuti. Questa attività è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi, all’evidenza, di un’attività interamente vincolata, in cui la regione o la provincia si limita a porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter , comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute). “ La quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici ” è indicata peraltro, per ciascun anno, sempre con decreto ministeriale (nel caso di specie, il decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute).
Più precisamente, oltre ad essere interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e finanche nelle modalità procedurali (in tal senso, peraltro anche la sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che si esprime in termini di “ attività meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento ”), l’attività delle regioni e delle province non implica una spendita di potere autoritativo, riducendosi, come si è detto, ad un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, consistente nell’individuazione dell’“ elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti ”, secondo quanto già stabilito mediante la fissazione del tetto di spesa regionale, la certificazione del suo superamento, sempre a livello regionale (o provinciale), la determinazione dell’ammontare del fatturato di ciascuna impresa e della quota di partecipazione all’onere di ripiano.
A fronte di questa attività si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione regionale o provinciale e l’impresa fornitrice di dispositivi medici, nel caso di specie la società ricorrente, la quale è titolare, da un lato, di un obbligo di pagamento, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento regionale o provinciale, della somma da esso stabilita; dall’altro, di un diritto soggettivo al corretto calcolo di questo importo.
La situazione di diritto soggettivo rivendicata da NI a non pagare o a pagare una somma minore in favore dell’amministrazione regionale o provinciale non è, dunque, intermediata dal potere amministrativo, ma deriva direttamente dalla normativa legislativa e dagli atti statali (determinazione del tetto di spesa e certificazione del suo superamento a livello regionale o provinciale) adottati in sua attuazione. L’importo di ripiano dovuto dalla società ricorrente – ed oggetto di una vera e propria obbligazione nei confronti della regione interessata – è calcolato sulla base di una percentuale fissata ex lege , applicata matematicamente al fatturato determinato, secondo le modalità di legge e del decreto ministeriale (al lordo dell’IVA e secondo quanto risulta dai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno degli anni considerati, come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “ BA0210 - Dispositivi medici ” del modello di rilevazione del conto economico).
Trova dunque applicazione, nel caso di specie, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “ appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l’adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale ” (tra le altre, Cass., S.U., 29 settembre 2022, n. 28429; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188; Cass., S.U., 28 maggio 2020, n. 10089).
In particolare, al fine di cogliere la differenza tra le situazioni giuridiche soggettive, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo ed interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. – occorre, infatti, far riferimento al consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la contestazione delle modalità (e illegittimità) dell’esercizio di un potere autoritativo, non sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario, collocato “a valle” del potere autoritativo, come accade nel caso di specie per le ragioni sopra indicate.
Insomma, l’atto regionale o provinciale - ancorché definito “ provvedimento ” dall’art. 9 ter , comma 9 bis , del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dal decreto del 6 ottobre 2022 - non è espressione di un potere autoritativo della regione o della provincia a tutela di interessi generali, bensì di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur , come tale involgente un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale.
L’analisi dei “ provvedimento ” della Regione Friuli Venezia Giulia impugnato dalla società ricorrente conferma quanto sinora rilevato, ivi limitandosi l’amministrazione regionale, all’esito di un riepilogo delle norme di legge e dei decreti adottati dal Ministero della salute e degli altri atti statali o della Conferenza unificata, ad approvare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, stabilendo le modalità e i tempi di pagamento e rinviando, per l’indicazione della somma dovuta da ciascuna di esse, ad appositi allegati.
In particolare, il decreto gravato si limita, dunque, sostanzialmente ad approvare tali allegati, in cui sono indicate, per ciascuna delle annualità considerate, le imprese fornitrici, il relativo fatturato totale, la percentuale di incidenza del fatturato rilevante ai fini del payback e la somma complessivamente dovuta.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo nella parte in cui è diretto a contestare il decreto della Regione del Friuli Venezia Giulia ed il ricorso per motivi aggiunti (quest’ultimo proposto specificamente avverso tali decreto regionale) deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto in parte qua , secondo quanto previsto all’art. 11 del codice del processo amministrativo.
16. In conclusione, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il gravame proposto da NI deve essere in parte in respinto, per quel che riguarda la contestazione dei decreti ministeriali del decreto del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per quel che riguarda il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per quel che riguarda il decreto della Regione Veneto e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse relativamente al decreto della Provincia Autonoma di Trento.
Con riferimento all’impugnazione del solo decreto della Regione Friuli Venezia la causa potrà, dunque, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. essere riassunta davanti al giudice ordinario la causa entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Sussistono comunque giusti motivi, attesa la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da successivi motivi aggiunti:
i) in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;
ii) in parte dichiara la cessazione della materia, per quel che riguarda il decreto della Regione Veneto;
iii) in parte dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm., per quel che concerne il decreto della Provincia Autonoma di Trento;
iv) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti per quel che concerne il solo decreto del Friuli Venezia Giulia, sotto il profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere in parte qua proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA LO, Presidente FF
EL CA, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CA | MA BA LO |
IL SEGRETARIO