Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1238/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 3.6.2024.
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti VENCO ALBERTO e VENCO CRISTINA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_2 C.F._2 DEl'avv. DEL SOLE ISABELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Marchirolo, via Statale n. 21, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento DE PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
25.10.2024);
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. depositato telematicamente in data 3.2.2025)
“1) Dichiarare lo scioglimento DE matrimonio civile contratto tra le parti Parte_1
e in data 25.06.2005 nel Comune di LO LA (LC) e trascritto
[...] Parte_2 agli atti DE medesimo Comune Anno 2005, Parte I numero 4, ordinando all'Ufficio DElo Stato
Civile DE predetto Comune di procedere alle annotazioni di Legge;
2) Disporre l'affidamento DEle figlie minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le figlie saranno collocate prevalentemente presso la madre, cui resterà assegnata la casa familiare e ivi avranno la residenza anagrafica. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DEla residenza abituale DE minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DEle figlie;
3) Le figlie, nel rispetto DEla loro volontà, concorderanno direttamente con il padre le modalità di esercizio DE diritto di visita e la frequentazione con lo stesso;
4) Dare atto che le parti si impegnano a valutare l'avvio di un percorso di sostegno Per_ psicologico in favore DEle figlie e anche al fine di rinsaldare la relazione con il Per_1 padre. L'eventuale avvio DE percorso psicologico avverrà presso il Consultorio pubblico senza oneri per le parti;
5) Disporre che il SI. contribuisca in via indiretta al mantenimento DEle figlie Pt_1
Per_
e corrispondendo a far data dalla mensilità di pubblicazione DEla emananda Per_1 sentenza di divorzio compresa alla SI.ra l'importo mensile di € 400 per ogni figlia, e Pt_2 quindi la complessiva somma mensile di € 800 (somme annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione dal mese di gennaio 2026 ) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
assegno unico universale e assegni familiari elvetici ripartiti al 50% tra le parti. A tal fine ogni genitore dovrà rammostrare mensilmente all'altra attestazione ufficiale DEl'importo accreditato a titolo di AUU (dall'Inps) e A.F. svizzeri (dal datore di lavoro DE e Pt_1 provvederà a rifonderne all'altro genitore la quota DE relativo 50%. Il IG. Pt_1
pagina 2 di 8 corrisponderà mensilmente l'importo per il contributo di mantenimento DEle figlie e il 50% degli
A.F. svizzeri, mediante un unico bonifico bancario previa conversione in euro DEl'importo dovuto di A.F. svizzeri al tasso di cambio DE giorno di esecuzione DE bonifico. Contestualmente all'esecuzione DE bonifico il IG. invierà via whatsapp alla IG.ra il dettaglio Pt_1 Pt_2
DE calcolo DE tasso di cambio;
6) Disporre che le spese straordinarie necessarie per la prole secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese saranno a carico DE padre nella misura DE 60% e a carico DEla madre nella misura DE 40%;
7) Dare atto che il IG. trasferirà senza corrispettivo alla IG.ra quale Pt_1 Pt_2 adempimento DEl'obbligo divorzile una tantum la propria quota di proprietà pari alla metà DEla casa coniugale comprensiva di tutto il mobilio (arredi, elettrodomestici, ecc…) ivi presente sita in AD IC (VA), via Puzzit n. 1/A censita al catasto fabbricati come segue: Sezione
AR, Foglio 5, mappale 2202, subalterno 2, piano T-S1, categoria A/2, classe 3, vani 5, Rendita catastale euro 348,61; mappale 2202, subalterno 5, piano S1, categoria C/6, classe 7, mq 14,
Rendita Catastale euro 36,88. Per una miglior identificazione DEl'immobile ci si riporta integralmente all'atto di compravendita DE 24.10.2007 a rogito Notaio dott. Persona_3
in Arcisate Repertorio n. 23191 Raccolta n. 18439, Registrato a Varese il 25.10.2007 al n. 10978
S.1T Trascritto a Varese il 29.10.2007 ai numeri 26268/15143. Il trasferimento di proprietà avviene, quanto agli effetti fiscali, in regime di esenzioni da ogni imposta e tassa ai sensi DEl'art. 19 L. 74/1987 e succ. modif. e DEla sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 con permanenza DEle agevolazioni prima casa (Cass. sent. 11458/2005; Circolare Agenzia Entrate n. 27/E DE
21.06.2012). Tale accordo patrimoniale viene considerato da entrambi i coniugi Pt_3
FUNZIONALE ED INDISPENSABILE AI FINI DELLA RISOLUZIONE DELLA CRISI
CONIUGALE, strumentale al soddisfacimento DEl'obbligo di mantenimento DE coniuge. Il trasferimento DEla proprietà avverrà dunque senza corrispettivo, con espressa rinuncia da parte DE IG. al rimborso di qualsivoglia somma da questi corrisposta inerente al predetto Pt_1
immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rate per il mutuo, spese di acquisto dei mobili, ecc…).
Il rogito notarile dovrà perfezionarsi entro 30 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA SENTENZA DI
DIVORZIO davanti al notaio scelto dalla IG.ra . Le spese DEl'atto notarile saranno a Pt_2 carico DEla SI.ra . Parte_2
pagina 3 di 8 8) Dare atto che la SI.ra accetta tale trasferimento e per l'effetto DE suo Pt_2
perfezionamento avanti il Notaio, la stessa provvederà al pagamento integrale con ACCOLLO
NON LIBERATORIO DEle residue rate maturate ad oggi e non ancora pagate alla banca o maturande DE mutuo finanziamento n. 374045 acceso presso Banca Popolare di Sondrio
(Marchirolo) per l'acquisto DE suindicato immobile sino alla sua estinzione (ultima rata
30.11.2032), obbligandosi a manlevare il IG. dal suddetto pagamento;
Parte_1
9) Dare atto che il IGnor corrisponderà dalla data DE deposito DEla sentenza di Pt_1 divorzio alla IGnora che accetta a saldo e stralcio DEla propria posizione debitoria Pt_2 nei confronti di quest'ultima (anche per assegni di mantenimento DEla , spese Pt_2
straordinarie DEle figlie, spese legali DE procedimento di opposizione a D.I.) maturata alla data di sottoscrizione DEl'accordo conciliativo l'importo di € 2.000. Il predetto importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IGnora in 13 Pt_2 rate mensili DEl'importo di € 150 quanto alle prime dodici rate e di € 200 quanto alla tredicesima rata da versarsi entro il giorno 15 DE mese a decorrere dalla mensilità di pubblicazione DEla sentenza di divorzio;
10) Dare atto che le parti, per effetto DE PUNTUALE ADEMPIMENTO DEle obbligazioni assunte con il presente accordo (rif. clausole dalla n. 7 alla n.9), dichiarano di rinunciare a tutti i reciproci crediti, rinunciando espressamente la al citato D.I. n. 53/2023 DE Pt_2
22.04.2023 DE Giudice di Pace di Luino (R.G. n. 69/23), e di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione e/o causa, eccezion fatta per l'adempimento di quanto indicato nell'emananda sentenza di divorzio. Le parti dichiarano che nelle more DEl'emissione DEla sentenza di divorzio il IG. corrisponderà entro il 10 DE mese alla IG.ra Pt_1 Pt_2
il contributo di mantenimento DEle figlie di euro 1.000 oltre al 50% degli assegni familiari debitamente documentati come indicato al punto 5) e al 70% DEle spese straordinarie. Il mantenimento per la moglie per il mese di febbraio 2025 rivalutato pari ad euro 352,80 come previsto nella sentenza di separazione, verrà versato in 3 rate di € 117,60 con scadenza
10.02.2025, 10.03.2025 e 10.04.2025. La medesima modalità di pagamento si applicherà anche per i successivi assegni di mantenimento DEla moglie sino all'intervenuto deposito DEla sentenza di divorzio. Il IG. provvederà, quale parte soccombente, a versare nei termini Pt_1 di legge l'imposta di registro DEla Sentenza n. 26/2024 n. cronol. 289/2024 pubbl. il 06/08/2024
- RG n. 126/2023 Giudice di Pace di Luino DEl'importo di complessive Euro 208,75
pagina 4 di 8 (comprensivi di spese di notifica DEl'Avviso di Liquidazione DEl'Imposta da parte di
[...]
. Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda la Controparte_1
ripartizione degli averi previdenziali (c.d. SECONDO PILASTRO) maturati dalla data DE matrimonio alla data presentazione DEla domanda per lo scioglimento DE matrimonio civile si applicano le disposizioni DEla legge svizzera;
11) Dare atto che le parti rinunciano reciprocamente a coltivare i contenziosi in essere:
a. e dichiarano di rinunciare all'impugnazione Parte_1 Parte_2 DEl'emananda sentenza di divorzio;
b. Il giudizio di appello n. 1893/2024 R.G. pendente avanti il Tribunale di Varese verrà abbandonato ex art. 309 c.p.c. o in ogni caso non riassunto a seguito DEla sospensione ex lege a spese integralmente compensate. Il IG. depositerà rinuncia all'istanza di Pt_1
ricusazione DE Giudice Puricelli depositata il 24.01.2025 immediatamente dopo la sottoscrizione DEl'accordo da parte dei coniugi;
c. Le azioni penali eventualmente intraprese dalle Parti non verranno coltivate;
12) Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite DE presente procedimento”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto:
e hanno contratto matrimonio civile in LO DE LA Parte_1 Parte_2
(LC) in data 25.6.2005 (atto iscritto nel Registro DElo Stato civile DE predetto Comune DEl'anno
2005, atto n. 4, Parte I).
Dall'unione sono nate le figlie minori (Varese) il 15.2.2007 e arese) il 3.2.2010. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con sentenza DE Tribunale di Varese pubblicata in data 15.5.2023 n.
470/2023, passata in giudicato il 15.6.2023.
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 ha chiesto di dichiararsi lo Parte_1
Per_ scioglimento DE matrimonio, disporsi l'affidamento DEle figlie minori e ad entrambi Per_1
i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione DEle frequentazioni pagina 5 di 8 paterne, di porsi a carico DE padre l'obbligo di contribuire al mantenimento DEle figlie minori mediante il versamento DEl'importo mensile complessivo di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascuna figlia), oltre il 50% DEle spese straordinarie, disporsi l'esonero DE ricorrente dal pagamento dei ratei di mutuo DEla casa coniugale, nonché di rigettarsi l'eventuale avversa richiesta di un assegno divorzile.
Integrato il contraddittorio, si è costituita aderendo alla domanda di divorzio, Parte_2
chiedendo di confermare l'affidamento condiviso DEle figlie minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione DE diritto di visita DE padre, di porre a carico DE padre l'obbligo di contribuire al mantenimento DEle figlie mediante il versamento di un importo mensile di euro 750,00 per ciascuna o la somma ritenuta di giustizia, oltre gli assegni familiari
(AUU e assegni familiari svizzeri da attribuirsi integralmente alla madre), oltre al 70% DEle spese straordinarie, di porsi a carico DE ricorrente la corresponsione di un assegno divorzile in favore DEla ex moglie pari all'importo mensile di euro 1.000,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat, di rigettare l'avversa domanda di esonero dal pagamento DE mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale, ripartendo il pagamento tra i coniugi in misura DE 50%, nonché di porre a carico DE ricorrente, nel caso di inadempimento DE predetto obbligo, il pagamento DEl'importo di euro 50,00 in suo favore per ogni giorno di ritardo oltre alla condanna a una sanzione amministrativa pecuniaria in favore DEla CP_2
[...]
Con ordinanza DE 2.12.2024, il giudice relatore sottoponeva alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e alla successiva udienza DE 22.1.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, chiedevano un breve rinvio in pendenza di ulteriori trattative. Il giudice, dato atto, rinviava la causa disponendo la sostituzione DEl'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza DE 5.2.2025, il giudice, dato atto DEl'avvenuto deposito telematico DE foglio di precisazione DEle conclusioni congiunte in data 3.2.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
pagina 6 di 8 La domanda di scioglimento DE matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi sono comparsi avanti al Presidente DE Tribunale nel giudizio di separazione in data
21.09.2022 e si sono separati con sentenza DE Tribunale di Varese pubblicata in data 15.5.2023
n. 470/2023, passata in giudicato il 15.6.2023. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 3.6.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore DEle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti hanno dato atto di essere concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Ritiene il Tribunale che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Gli accordi risultano infatti conformi all'interesse DEle figlie, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Inoltre, la corresponsione in unica soluzione DEl'assegno divorzile di cui al punto n. 7) DEle citate conclusioni risulta congrua ed equa, nel contemperamento DEle rispettive posizioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 5, comma 8, L. 898/1970.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti meritano dunque accoglimento e il
Tribunale potrà disporre in senso conforme.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate visto l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio DEle parti, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento DE matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
, contratto con rito civile in LO DE LA (LC) in data 25.6.2005 (atto iscritto nel
[...]
Registro DElo Stato civile DE predetto Comune DEl'anno 2005, atto n. 4, Parte I), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica DE dispositivo DEla presente pagina 7 di 8 sentenza, limitatamente al capo I, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile DE Comune di LO DE LA (LC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate;
4. Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione DEla presente sentenza.
Varese, così deciso nella camera di conIGlio DE 13.2.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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