Sentenza 15 giugno 2017
Massime • 1
È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire presso il suo domicilio una perquisizione finalizzata, ai sensi dell'art.4 legge 22 marzo 1975, n.152, alla ricerca di armi e munizioni fondata su meri sospetti e non su dati oggettivi certi, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose nel luogo in cui viene eseguito l'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la mancata convalida dell'arresto in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale per essersi l'imputato opposto alla perquisizione disposta dopo la contestazione di una contravvenzione al codice stradale, senza che fossero emersi indizi significativi circa il possesso di armi).
Commentario • 1
- 1. Art. 337 c.p. Resistenza a un pubblico ufficialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2017, n. 40952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40952 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2017 |
Testo completo
40952- 10 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1237 Francesco Ippolito Giorgio Fidelbo - Relatore - CC -15/06/2017 Anna Criscuolo R.G.N. 1130/17 Angelo Capozzi Emilia Giordano ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso l'ordinanza del 16/09/2016 emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento a carico di PR NO;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catania non ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di NO PR, in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo sussistente la causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis cod. pen., in quanto la reazione dell'arrestato sarebbe stata determinata dall'arbitraria perquisizione a cui è stato sottoposto, in assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 247 e 352 cod. proc. pen.
2. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, sostenendo che nella specie si sarebbe trattato di una perquisizione disposta ai sensi dell'art. 4 legge n. 152 del 1975, finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, perquisizione giustificata dall'esistenza di precedenti specifici a carico dell'arrestato e dall'atteggiamento minaccioso dello stesso, sicché non ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 393-bis cod. pen. Con un altro motivo si deduce il vizio di motivazione e il travisamento della prova, con riferimento all'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo cui i precedenti penali per detenzione di armi avrebbero costituito il pretesto per procedere d'iniziativa alla perquisizione, tesa a prevaricare l'arroganza dell'indagato.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. La mancata convalida dell'arresto è stata giustificata in relazione alla ritenuta arbitrarietà della perquisizione disposta a carico del PR in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 247 e 352 cod. proc. pen. Nella specie, la perquisizione è stata disposta dopo la contestazione di una contravvenzione al codice stradale e in conseguenza del comportamento del PR ritenuto oltraggioso, ma senza che fossero emersi indizi significativi circa il possesso di armi o di oggetti atti ad offendere;
inoltre, il giudice ha escluso che tale perquisizione potesse giustificarsi in base ad un lontano precedente per detenzione di armi (risalente al 1994), concludendo che si è trattato di un pretesto per procedere d'iniziativa ad un atto senza alcuna correlazione ad una notizia di reato, al solo scopo di reagire al comportamento sicuramente arrogante dell'indagato. Esclusa la legittimità della perquisizione personale, il giudice ha ritenuto che il IT non poteva essere arrestato e che la sua reazione è stata posta in essere in presenza della scriminate di cui all'art. 393-bis cod. pen. 2 3.2. Rispetto a questa ricostruzione, che appare del tutto coerente rispetto allo svolgimento dei fatti così come riportati nel provvedimento impugnato, il pubblico ministero ricorrente assume che la perquisizione sarebbe stata realizzata non ai sensi dell'art. 247 cod. proc. pen., ma in base alle disposizioni di cui all'art. 4 legge n. 152 del 1975. Si tratta di una lettura che non può essere assolutamente condivisa e che, comunque, non appare in grado di condurre ad una soluzione diversa da quella individuata dal Tribunale di Catania, in quanto anche per disporre la perquisizione ex art. 41 T.U.L.P.S. è necessaria la sussistenza non di meri sospetti, ma di dati oggettivi certi, anche se di livello indiziario, circa la presenza di armi nei luoghi in cui deve essere eseguito l'atto. La conseguenza è che l'esimente della reazione ad atti arbitrari è configurabile anche nel caso in cui il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretenda di eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni ai sensi dell'art. 4 legge n. 152 del 1975 in assenza dei presupposti (cfr., Sez. 6, n. 48552 del 18/11/2009, Ponci, Rv. 245341).
4. In conclusione, esclusa comunque la legittimità della perquisizione, deve ritenersi del tutto corretto il provvedimento di mancata convalida dell'arresto; consegue il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 15 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Francesco Ipponitp DEPOSITATO IN CANCELLERIA * 7 SET 2017 NY ON CA S O IL FUNZIONARIO GIUDIZIARI H P U S Piera Esposito R O C 3