Articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 gennaio 1972
Art. 21. (Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti)

Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto.
Nel caso di concorso di piu' superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo e' riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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