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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/09/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.1534 del R.G. 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARCO MARIANGELA, Parte_1 come da mandato a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE MAGLIE GIUSE in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/07/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa relativamente allo status come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/03/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Manduria (TA) in data 02/08/1979 con la sig.ra
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli il 08/07/1981 Controparte_1 Persona_1 (deceduta in data 22/03/2007) e il 19/02/1989, maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente e che in data 28/04/1995 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 09/07/2025 le parti costituite comparivano dinanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 31/03/2025 è fondata e va quindi accolta. Controparte_1
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 28/04/1995.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Manduria
(TA) il 02/08/1979 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 da , nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Manduria dell'anno 1995 (atto n. 72, p. 2, s. A);
1) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
3) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 16 luglio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n.1534 del R.G. 2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARCO MARIANGELA, Parte_1 come da mandato a margine del ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE MAGLIE GIUSE in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
E il P. M. presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/07/2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa relativamente allo status come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 31/03/2025, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Manduria (TA) in data 02/08/1979 con la sig.ra
[...]
, che dalla loro unione erano nati i figli il 08/07/1981 Controparte_1 Persona_1 (deceduta in data 22/03/2007) e il 19/02/1989, maggiorenne ed Persona_2 economicamente indipendente e che in data 28/04/1995 era stata omologata la loro separazione personale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
, costituendosi in giudizio, nulla osservava in ordine al Controparte_1 divorzio.
All'udienza del 09/07/2025 le parti costituite comparivano dinanzi al Giudice Delegato e chiedevano congiuntamente la pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso depositato il 31/03/2025 è fondata e va quindi accolta. Controparte_1
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 28/04/1995.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015
n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
La pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio viene riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Manduria
(TA) il 02/08/1979 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 da , nata a [...] il [...], trascritto nei Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Manduria dell'anno 1995 (atto n. 72, p. 2, s. A);
1) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
3) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso il 16 luglio 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara