TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4893
TAR
Sentenza breve 16 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art.2, c.7, D.P.R. n.487 del 1994; eccesso di potere per vizio di motivazione, difetto di istruttoria, proporzionalità, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti

    La norma di bando consente l'esclusione basandosi su condanne penali per reati gravi, senza richiedere una stretta correlazione tra il reato e le mansioni specifiche. La scelta di maggiore rigore rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e non è irragionevole, illogica o violativa di legge. La gravità dei reati commessi è già sancita dal legislatore e comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di cui agli artt.3 e 27 della Costituzione; eccesso di potere per vizio di motivazione, difetto di istruttoria, proporzionalità, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti

    La riabilitazione non estingue il reato o la condanna in sé, ma solo le pene accessorie e gli effetti penali. Il bando di concorso non prevede che la riabilitazione incida sulla valutazione di moralità e condotta ai fini assuntivi. La mera sussistenza di una condanna penale per un reato grave è sufficiente per l'esclusione, indipendentemente dalla riabilitazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4893
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4893
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo