Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 16/03/2026, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01336/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2026, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Formez P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
per quanto di ragione, del provvedimento di cui al prot.n.-OMISSIS- del 19/11/2025, notificato a mezzo PEC il 24/11/2025 e a mezzo posta in data 4/12/2025, con cui Agenzia delle Entrate ha disposto, in ragione del punto 2.3 del Bando e al fine di preservare la propria immagine pubblica, l’esclusione della parte ricorrente dalla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico – tributario, per l’attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale” di cui al Bando di concorso n.-OMISSIS-/2025 pubblicato in INPA lo scorso 22/04/25;
per quanto di ragione e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato sul Portale InPA in data 22/04/2025 con cui la Commissione ha indetto il sopra menzionato concorso e, in particolare, del punto 2.3, lesivo per come erroneamente interpretato dall’Agenzia al fine di disporre l’esclusione della parte ricorrente dalla selezione in oggetto;
per quanto di ragione, dell’avviso del 27/11/25, dell’allegato elenco nominativo dei vincitori nonché della graduatoria finale di merito della procedura in oggetto (dagli estremi ignoti), pubblicate rispettivamente sul sito dell’Amministrazione e sul Portale inPA lo scorso 27/11/2025, laddove non includono il nominativo di parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;
nonché per l’accertamento
dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del menzionato provvedimento di esclusione,
e per la condanna, ex art. 30 c.p.a.,
dell’Amministrazione intimata a provvedere alla sua riammissione al concorso e inserimento, con il punteggio di -OMISSIS-, tra gli attuali vincitori / idonei, collocati nella graduatoria di merito pubblicata lo scorso 27/11/25 a seguito della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico – tributario, per l’attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Formez P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot.n.-OMISSIS- del 19/11/2025, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto la sua esclusione dalla “ selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato per il reclutamento di 350 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale, funzionario giuridico – tributario, per l’attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale ”.
2. Nell’adottare il provvedimento di esclusione l’Amministrazione resistente ha fatto espressa applicazione dell’articolo 2.3 del bando di concorso, a norma del quale “ L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dell’area funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso ”. Invocando l’applicazione di tale norma di lex specialis , l’Amministrazione ha escluso il ricorrente in ragione della riscontrata sussistenza, nel casellario giudiziale, di una sentenza pronunciata, ex artt. 444 e 445 c.p.p., per i reati di violenza sessuale nei confronti di persona minorenne (commesso dal dicembre 2009 in Trento); minaccia (commesso dal dicembre 2009); estorsione (commesso nel dicembre 2009). Pur essendo intervenuta riabilitazione per i predetti reati, l’Amministrazione, nella parte motiva del provvedimento di esclusione, ha espressamente apprezzato gli stessi come gravi, siccome rientranti tra i delitti contro la persona e la libertà personale e, comunque, rilevanti in relazione alle funzioni istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, “ ove i funzionari giuridico-tributari preposti alle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale devono svolgere le proprie mansioni ”.
3. Il gravame è affidato ai seguenti motivi di censura:
“I.- Violazione e falsa applicazione dell’art.2, c.7, D.P.R. n.487 del 1994; violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost; eccesso di potere per vizio di motivazione, difetto di istruttoria, proporzionalità, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti: nella parte in cui l'Amministrazione ha disposto l’estrema misura dell’esclusione dalla procedura selettiva senza giustificare la relazione con le funzioni da svolgere”.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce che il punto 2.3 del bando sarebbe stato applicato dalla commissione “in modo acritico con una motivazione di esclusione “apodittica”, che non tiene conto della “ratio” di tale disposizione, diretta a salvaguardare gli interessi pubblici e rispetto a cui l’Amministrazione si è vincolata”. Il concetto di “moralità” avrebbe, in tesi, dovuto essere “necessariamente rapportato alle “specifiche mansioni” che il candidato dovrà svolgere e poi contestualizzato sia con riferimento alla tipologia di reato che alla sua effettiva gravità”. L’Amministrazione non avrebbe chiarito in che modo i delitti contro la persona e contro la libertà personale commessi dal ricorrente possano contrastare con le funzioni istituzionali dell’Agenzia, e non avrebbe dato atto della “stretta correlazione tra la condotta incriminata e le moralità necessarie per svolgere le funzioni da assegnare”. Facendo ciò l’Amministrazione avrebbe violato il bando e l’articolo l’art.2, comma 7, del D.P.R. n. 487/94 secondo il quale “ non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che […] abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione ”. Nell’adottare il provvedimento gravato inoltre l’Amministrazione avrebbe violato il principio di proporzionalità, avendo impedito al ricorrente, nonostante il positivo superamento delle prove concorsuali, di essere assunto nei ruoli della Pubblica amministrazione nonostante i reati commessi non fossero, in tesi, impedienti rispetto alle mansioni da svolgere né tali da precludere in modo assoluto all’interessato l’instaurazione del rapporto di lavoro;
“II.- Violazione dei principi di cui agli artt.3 e 27 della Costituzione; Eccesso di potere per vizio di motivazione, difetto di istruttoria, proporzionalità, irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti: 16 nella parte in cui l'amministrazione non ha tenuto conto nel proprio giudizio di esclusione del ricorrente dell’intervenuta “riabilitazione”.”
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente contesta il provvedimento di esclusione impugnato sotto l’aspetto motivazionale, deducendo che “ la motivazione del provvedimento di esclusione è assolutamente carente, illogica, contraddittoria e del tutto irragionevole perché l’Agenzia, anziché considerare la riabilitazione quale elemento ulteriore ai fini della valutazione del candidato, la menziona ma la esclude immotivatamente nel proprio giudizio ”.
4. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
4. In vista della camera di consiglio dell’11 marzo 2026 la parte ricorrente ha depositato memoria di replica.
5. Alla suindicata camera di consiglio, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il presente controversia può essere definita ai sensi del citato art. 60 c.p.a. sussistendone i presupposti.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato.
7.1. Va preliminarmente precisato che ai sensi dell’articolo 2.3 del bando “ L’Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dell’area funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso ”.
La lettera della norma di bando citata, pur ancorando l’esclusione ad una valutazione relativa al “ tipo” ed alla “ gravità” del reato commesso, prescrive come necessari per lo svolgimento delle mansioni di funzionario presso l’Agenzia delle Entrate “ i requisiti di condotta e moralità ”, senza espressamente sancire che fra il reato commesso dal candidato ed alla base della condanna e le specifiche funzioni che lo stesso, in caso di assunzione, andrebbe ad assumere, debba sussistere una “stretta correlazione” e senza richiedere una motivazione rafforzata al riguardo. In tal senso l’Amministrazione fa una scelta di rigore, attribuendo rilevanza alla mera condanna per reati gravi quale fattore idoneo a ritenere non sussistenti i ridetti requisiti di condotta e moralità - che, qualunque sia la mansione cui è chiamato ad attendere il funzionario, devono contraddistinguere la sua persona - e, conseguentemente, a fondare l’esclusione, senza che sia necessaria alcuna ulteriore indagine circa la diretta correlazione fra mansioni assumende e condotta penalmente rilevante né sulla natura propria o comune del reato.
Orbene la scelta di disciplinare la procedura selettiva di accesso ai propri ruoli imponendo regole di accesso di maggiore rigore rientra nella discrezionalità della pubblica amministrazione e non appare irragionevole, né illogica, né violativa di legge.
In effetti la circostanza che il bando non prescriva, ai fini della determinazione escludente, la previa valutazione dei precedenti del candidato rispetto al profilo da ricoprire a valle del concorso, non rende illegittima la previsione, essendo ragionevole che una condanna per reati gravi sia considerata, in una scelta di maggior rigore che spetta, come detto, solo all’Amministrazione selezionatrice, di per sé idonea a connotare negativamente, ai fini dell’accesso ad una pubblica amministrazione, la pregressa esperienza di vita del candidato. E tanto avuto riguardo agli interessi della collettività che sarebbero affidati alle sue cure ed al necessario rapporto di fiducia che deve instaurarsi fra pubblico e funzionario e prima ancora fra questi e la P.A. di appartenenza, anche avuto riguardo alla peculiarità delle assumende funzioni che, per la loro delicatezza, esigono una condotta irreprensibile e qualità morali ben più elevate rispetto a quelle richieste al comune cittadino.
D’altronde il legame etico-giuridico fra Stato e cittadini si fonda sull'art. 54 della Costituzione italiana che sancisce il dovere di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi per tutti i cittadini e che impone inoltre a chi esercita funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina e onore. A garanzia del ridetto legame, l’ingresso nella pubblica amministrazione di cittadini rispettosi della legge e delle regole della civile convivenza, non solo assicura un primo presidio di legalità, ma favorisce l’auspicata fedeltà del cittadino nei confronti di uno Stato le cui strutture burocratiche devono essere, nella loro composizione, al di sopra di ogni sospetto ed anche apparire come tali.
Va poi osservato, sempre con specifico riferimento al dedotto difetto di istruttoria, che, rispetto ai reati commessi dal ricorrente, la valutazione della gravità degli stessi e della incompatibilità con l’assunzione di un pubblico impiego, indipendentemente dalle mansioni che il candidato è destinato ad assumere, non solo risulta ragionevolmente sufficiente a scriminare i casi di necessaria esclusione del candidato dalla procedura selettiva, ma, per gli specifici reati commessi dal ricorrente, risulta altresì già fatta dal legislatore. Ai sensi, infatti, dell’art. 85, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 3/1957, l’impiegato incorre in destituzione nel caso commetta tra l’altro “ delitti contro la moralità pubblica, ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 531, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita ”. Orbene, fra i reati commessi dal ricorrente vi è senz’altro una fattispecie lesiva della moralità pubblica qual è la violenza sessuale su minore (prima della riforma del 1996 tale reato era, in effetti, inserito, nel codice penale, proprio fra i " delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ") e vi è anche il reato di estorsione, tutte ipotesi che il legislatore ha ritenuto talmente gravi da provocare la destituzione.
Non solo, ma la condanna penale riportata dal ricorrente ha comportato anche l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, circostanza che non può non rilevare nella valutazione della gravità del reato commesso anche in relazione all’assunzione di un pubblico impiego.
D’altronde lo stesso art. 2 del d.P.R. n. 487/1994 nel prevedere che non possano essere assunti nei ruoli della P.A. coloro i quali abbiano riportato condanne penali per reati che impediscano l’esercizio delle pubbliche funzioni, non può che essere letto, al fine di individuare quali siano i reati cosiddetti impeditivi, non solo avendo riguardo ai reati che comportino interdizione, perpetua o temporanea, dai pubblici uffici, ex artt. 28, 29, 31 del c.p., ovvero l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ex artt. 32 ter e 32 quater e 317 bis c.p., ma anche in relazione proprio all’elenco di reati recato nell’articolo 85, comma 1, citato (fra i quali, come visto, rientra sia la violenza sessuale su minore che l’estorsione) che individua proprio le fattispecie di condanna alle quali consegue la destituzione e che dunque “impediscono” l’esercizio di pubbliche funzioni.
Data, dunque, per stabilita ex lege la gravità dei reati commessi dal ricorrente, la conseguenziale misura della esclusione, attesa la chiara disposizione di bando, non richiedeva altra specifica argomentazione in parte motiva se non quella della incompatibilità delle vicende penali riguardanti il ricorrente, in relazione alla loro gravità, con il rigore morale e l’integrità richiesti al funzionario pubblico: incompatibilità di cui l’Amministrazione da ampiamente atto nel provvedimento gravato.
L’Agenzia delle Entrate, nell’escludere il ricorrente dalla procedura selettiva per cui è lite, in ragione della condanna penale da questi subita, ha, dunque, sul punto, fatto pedissequa applicazione del bando non irragionevole né illogico nella prescrizione né violativo della legge, avendo comunque l’Amministrazione ancorato la sua determinazione escludente ad una valutazione relativa al tipo ed alla gravità del reato per cui è condanna, svolta conformemente alla legge.
Sotto tale aspetto la misura escludente non può nemmeno dirsi sproporzionata, in quanto la gravità delle condotte accertate in sede penale, per come sancita ex ante dal legislatore, rende evidentemente la stessa idonea allo scopo di assicurare che la cura dell’interesse funzionalizzato sia affidato a funzionari pubblici della cui moralità e condotta rispettosa delle regole non possa dubitarsi.
Donde la infondatezza del primo motivo di gravame.
7.2. Quanto al secondo motivo di ricorso anch’esso è infondato.
Innanzitutto, anche in relazione alla dedotta omessa considerazione dell’intervenuta riabilitazione, va rilevato che la norma di bando, applicata dall’Amministrazione, non prevede che la ridetta misura possa incidere sulla valutazione, ai fini assuntivi, della moralità e della condotta del concorrente macchiatosi di reato e per questo condannato. La commissione di concorso, anche nel non valorizzare l’intervenuta riabilitazione, ha, dunque, fatto pedissequa applicazione del bando che, tuttavia, nemmeno sul punto appare illegittimo, perché non irragionevole, né abnorme, né illogico.
In effetti la riabilitazione non estingue il reato, né la condanna, né la pena principale (di cui normalmente presuppone l’espiazione), ma è una mera causa di estinzione delle pene accessorie e di ogni altro “effetto penale” della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti (cfr. art. 178 cod. pen.).
La riabilitazione, annoverata dal codice penale tra le cause di estinzione della pena, pur comportando l’estinzione delle incapacità giuridiche e degli altri effetti penali che conseguono automaticamente e direttamente da una sentenza di condanna, non elimina la condanna in sé, la quale, anzi, continua a esistere e a produrre integralmente tutti quegli effetti giuridici che non sono rimossi dal benefico estintivo.
A differenza delle cause di estinzione del reato, che incidono sul potere punitivo dello Stato, le cause di estinzione della pena operano soltanto sulla pena concretamente inflitta al condannato e mantengono ferma la rilevanza giuridica della sentenza di condanna.
Se ne deve concludere che l’estinzione della pena non può far ritenere inesistente il fatto penale e la conseguente condanna, al fine della esclusione da un concorso, nella ipotesi che il bando, com’è nella fattispecie, preveda la possibilità di dichiarare escluso un concorrente che abbia riportato una condanna penale, previa valutazione solo del tipo e della gravità dei reati commessi.
Attesa, dunque, la descritta portata della riabilitazione, come evenienza che non consente di cancellare la condanna in sé quale fatto storico rilevante al fine dell’apprezzamento circa la sussistenza di uno specifico requisito di ammissione al concorso, evidente appare al Collegio che la sussistenza della stessa, nella storia del ricorrente, correttamente non ha inciso sulla ricorrenza e validità della causa escludente, individuata dall’Amministrazione nella condanna per un reato che sia grave al punto da impedire l’assunzione di un pubblico impiego e l’esercizio di una pubblica funzione.
Invero il Consiglio di Stato, sez. II, nella decisione n. 1697 del 2023 ha ribadito l’irrilevanza dell’estinzione della pena ai sensi dell’art. 445 c.p.p. o della intervenuta riabilitazione qualora, come nella specie, il bando di concorso si limiti a fare riferimento “ tout court ” alla sentenza di condanna quale causa di esclusione dalla procedura di reclutamento.
Deve anche evidenziarsi che nella fattispecie il bando di concorso riserva all’Amministrazione la facoltà di escludere i candidati per il sol fatto “ che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento ”: la previsione attribuisce rilievo ostativo alla assunzione alla mera circostanza che siano intervenute “ sentenze penali di condanna ”, sentenze che la riabilitazione lascia evidentemente ferme nella loro esistenza e nel loro disvalore.
Donde l’infondatezza del secondo motivo di gravame.
8. In conclusione il ricorso è infondato e va rigettato.
9.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate e del Formez P.A., che liquida in euro 1500,00 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | AN ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.