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Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42366 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MO OM nato a [...] il [...] MA NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
— t( Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY -- ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato Maria Federica JACOB, difensore dei ricorrenti, che insiste per (...'accoglimento dei ricorsi. udito iLdìfensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42366 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale di Udine - che aveva dichiarato OM ED e IA OM, nelle rispettive qualità di leale rappresentante e di consigliere del C.d.A. della Relco Impianti s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 14/02/2014, colpevoli di bancarotta fraudolenta distrattiva - ha escluso la recidiva e ritenuto le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice, prevalenti rispetto alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, rideterminando la pena. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Maria Federica Iacob, la quale svolge tre motivi. 2.1. Vizi della motivazione, anche per mancata replica alle deduzioni dell'appellante, con riferimento alla affermata preesistenza dei beni non rinvenuti nel magazzino della società fallita. Si deduce che la Corte di appello non ha replicato né al rilievo relativo alla mancata apposizione dei sigilli da parte della curatrice né in merito alla ragionevolezza della consistenza del magazzino rispetto agli anni precedenti. 2.2. Vizi della motivazione con riguardo alla consistenza della cassa al momento della dichiarazione di fallimento, sostenendosi che la difesa avrebbe dimostrato il reimpiego delle somme ricevute in contanti nell'interesse della società, mentre la Corte di appello non ha dimostrato la esistenza di indici di fraudolenza sintomatici della concreta pericolosità del fatto distrattivo. 2.3. Mancanza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale si invocava la attenuante di cui all'art. 219 L.F. stante la speciale tenuità del danno patrimoniale. Invero, la sentenza impugnata pur riconoscendo la non particolare entità delle distrazioni non ha dato alcuna motivazione sul punto sollecitato dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati. 1. Il primo motivo, con cui si contestano la affermata distrazione dei beni del magazzino, è sostanzialmente riversato in fatto, attingendo il merito della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. 1.1. La doglianza non si confronta con le valutazioni operate dai giudici di merito, alla luce della testimonianza del teste De CO ( pg. 7 e 8). Posto che la società venne costituita nei 2009 e che aveva operato solo per due anni, la Corte di appello fatto leva sulle dichiarazioni del dipendente della società, De CO, con mansioni di elettricista, il quale ha riferito come le scaffalature non rinvenute dal curatore fossero presenti nei magazzini sin da quando egli venne assunto, nel febbraio 2011, ovvero ben prima della costituzione della neo impresa individuale facente capo alla famiglia OM, avvenuta ad agosto 2011. In realtà, il ricorrente mira a propugnare una alternativa, quanto non consentita in questa sede, ricostruzione dei fatti, peraltro in doppia conforme. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi 2 all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva. 2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha riportato gli accertamenti riferiti dal curatore: ha annotato che, a fronte di un saldo contabile di euro 24.000 non rinvenuti, si aggiunsero euro 8000,00 in contanti non registrati, per quanto riconosciuto dalla stessa imputata;
ha considerato positivamente le dichiarazioni della ED, nel tentativo di giustificare l'ammanco di euro 14.770,00, in quanto somma utilizzata per pagamenti effettuati, sempre in contanti e non registrati. E ha, così, rilevato che, pure detraendo da euro 32.000 la predetta somma, residuerebbero, comunque, euro 14.770, che non sono stati rinvenuti e che, in mancanza di valida giustificazione, devono essere considerati come sottratti alla massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori. La sentenza impugnata si è anche confrontata con le ulteriori deduzioni difensive e con la consulenza di parte, a proposito di alcune compensazioni o pagamenti in contanti, e ha concluso che, in ogni caso, anche sulla base delle dichiarazioni del teste Caporale, residua comunque un importo di euro 6.922,73 mancante in cassa. Allo stesso modo, sono stati puntuali i riferimenti attraverso i quali sono state ricostruite le altre distrazioni di euro 19.247,00 e 19.792,50. 2.1. Anche il secondo motivo appare, quindi, meramente riproduttivo dei motivi di appello, e non si confronta con la analisi dettagliata di documenti richiamati nella sentenza nella parte relativa alla distrazione della cassa e alla quantificazione dell'ammontare distratto. (pg.9), peraltro in doppia conforme, cioè in presenza di due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità 3 esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 3. Infine, non è fondato neppure il terzo motivo, con il quale è denunciato il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F. Come è noto, in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, ponendolo in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, e non invece all'entità del passivo fallimentare;
deve, dunque, aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5 n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658). 3.1. Posto, allora, che riconoscere la "non particolare entità delle distrazioni" non equivale ad affermare che si tratti di danno di speciale tenuità, si osserva, in primo luogo, che l'appellante aveva invocato l'attenuante di cui all'art. 219 co. 3 L.F. con deduzione del tutto generica, considerando che "alla luce della riclassificazione operata dal consulente di parte, emerge con evidenza la speciale tenuità dell'eventuale danno patrimoniale". Il Collegio rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700): non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità (Sez. III, 25 novembre2014, n. 10709,Rv. n. 262700 ; conf. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808): 3.2. In ogni caso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia risolto implicitamente la questione, di fatto negando l'attenuante in questione, come emerge dal ragionamento complessivo esposto in relazione al trattamento sanzionatorio, dal quale appare evidente che i giudici -che pure hanno considerato il danno cagionato dalle distrazioni non particolarmente rilevante, tant'è che hanno rivisto il giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dal primo giudice - non hanno, tuttavia, ritenuto che esso possa essere considerato di lieve entità. 4 Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
— t( Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY -- ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avvocato Maria Federica JACOB, difensore dei ricorrenti, che insiste per (...'accoglimento dei ricorsi. udito iLdìfensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 42366 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Tribunale di Udine - che aveva dichiarato OM ED e IA OM, nelle rispettive qualità di leale rappresentante e di consigliere del C.d.A. della Relco Impianti s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del 14/02/2014, colpevoli di bancarotta fraudolenta distrattiva - ha escluso la recidiva e ritenuto le attenuanti generiche, già riconosciute dal primo giudice, prevalenti rispetto alla aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, rideterminando la pena. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato Maria Federica Iacob, la quale svolge tre motivi. 2.1. Vizi della motivazione, anche per mancata replica alle deduzioni dell'appellante, con riferimento alla affermata preesistenza dei beni non rinvenuti nel magazzino della società fallita. Si deduce che la Corte di appello non ha replicato né al rilievo relativo alla mancata apposizione dei sigilli da parte della curatrice né in merito alla ragionevolezza della consistenza del magazzino rispetto agli anni precedenti. 2.2. Vizi della motivazione con riguardo alla consistenza della cassa al momento della dichiarazione di fallimento, sostenendosi che la difesa avrebbe dimostrato il reimpiego delle somme ricevute in contanti nell'interesse della società, mentre la Corte di appello non ha dimostrato la esistenza di indici di fraudolenza sintomatici della concreta pericolosità del fatto distrattivo. 2.3. Mancanza assoluta di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale si invocava la attenuante di cui all'art. 219 L.F. stante la speciale tenuità del danno patrimoniale. Invero, la sentenza impugnata pur riconoscendo la non particolare entità delle distrazioni non ha dato alcuna motivazione sul punto sollecitato dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi non sono fondati. 1. Il primo motivo, con cui si contestano la affermata distrazione dei beni del magazzino, è sostanzialmente riversato in fatto, attingendo il merito della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. 1.1. La doglianza non si confronta con le valutazioni operate dai giudici di merito, alla luce della testimonianza del teste De CO ( pg. 7 e 8). Posto che la società venne costituita nei 2009 e che aveva operato solo per due anni, la Corte di appello fatto leva sulle dichiarazioni del dipendente della società, De CO, con mansioni di elettricista, il quale ha riferito come le scaffalature non rinvenute dal curatore fossero presenti nei magazzini sin da quando egli venne assunto, nel febbraio 2011, ovvero ben prima della costituzione della neo impresa individuale facente capo alla famiglia OM, avvenuta ad agosto 2011. In realtà, il ricorrente mira a propugnare una alternativa, quanto non consentita in questa sede, ricostruzione dei fatti, peraltro in doppia conforme. Il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi 2 all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Nè la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva. 2. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha riportato gli accertamenti riferiti dal curatore: ha annotato che, a fronte di un saldo contabile di euro 24.000 non rinvenuti, si aggiunsero euro 8000,00 in contanti non registrati, per quanto riconosciuto dalla stessa imputata;
ha considerato positivamente le dichiarazioni della ED, nel tentativo di giustificare l'ammanco di euro 14.770,00, in quanto somma utilizzata per pagamenti effettuati, sempre in contanti e non registrati. E ha, così, rilevato che, pure detraendo da euro 32.000 la predetta somma, residuerebbero, comunque, euro 14.770, che non sono stati rinvenuti e che, in mancanza di valida giustificazione, devono essere considerati come sottratti alla massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori. La sentenza impugnata si è anche confrontata con le ulteriori deduzioni difensive e con la consulenza di parte, a proposito di alcune compensazioni o pagamenti in contanti, e ha concluso che, in ogni caso, anche sulla base delle dichiarazioni del teste Caporale, residua comunque un importo di euro 6.922,73 mancante in cassa. Allo stesso modo, sono stati puntuali i riferimenti attraverso i quali sono state ricostruite le altre distrazioni di euro 19.247,00 e 19.792,50. 2.1. Anche il secondo motivo appare, quindi, meramente riproduttivo dei motivi di appello, e non si confronta con la analisi dettagliata di documenti richiamati nella sentenza nella parte relativa alla distrazione della cassa e alla quantificazione dell'ammontare distratto. (pg.9), peraltro in doppia conforme, cioè in presenza di due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità 3 esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). 3. Infine, non è fondato neppure il terzo motivo, con il quale è denunciato il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F. Come è noto, in tema di bancarotta fraudolenta, la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione, ponendolo in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti, e non invece all'entità del passivo fallimentare;
deve, dunque, aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5 n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658). 3.1. Posto, allora, che riconoscere la "non particolare entità delle distrazioni" non equivale ad affermare che si tratti di danno di speciale tenuità, si osserva, in primo luogo, che l'appellante aveva invocato l'attenuante di cui all'art. 219 co. 3 L.F. con deduzione del tutto generica, considerando che "alla luce della riclassificazione operata dal consulente di parte, emerge con evidenza la speciale tenuità dell'eventuale danno patrimoniale". Il Collegio rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza riferita all'omessa motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700): non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità (Sez. III, 25 novembre2014, n. 10709,Rv. n. 262700 ; conf. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808): 3.2. In ogni caso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia risolto implicitamente la questione, di fatto negando l'attenuante in questione, come emerge dal ragionamento complessivo esposto in relazione al trattamento sanzionatorio, dal quale appare evidente che i giudici -che pure hanno considerato il danno cagionato dalle distrazioni non particolarmente rilevante, tant'è che hanno rivisto il giudizio di bilanciamento delle circostanze operato dal primo giudice - non hanno, tuttavia, ritenuto che esso possa essere considerato di lieve entità. 4 Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore