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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
PA IG - DI
Anna Carbonara - DI
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1539/2024 del R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale,
promosso da
, difeso e rappresentato dall'avv. FLAVIANO Parte_1
BOCCASSINI come da mandato in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato in data 04/04/2024, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Statte (TA) in data 15/03/2012 con e che Controparte_1
dalla loro unione era nato in data [...] il figlio chiedeva pronunziarsi Per_1
la separazione dal marito, evidenziando l'irreversibile venir meno tra loro della comunione materiale e spirituale.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso, il resistente rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e nominato l'istruttore, all'udienza del
05.11.2025 la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione
può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o
di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il DI
pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale, non più
connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è
creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare;
il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, in assenza di istruttoria, nella contumacia del convenuto ed in mancanza di richieste in ordine all'addebito della separazione, non può il Tribunale che confermare in questa sede i provvedimenti provvisori e urgenti resi con ordinanza del 16/07/2025, atteso che essi sembrano rispecchiare la situazione personale delle parti, realizzando un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche della separazione, avendo, tra l'altro, la parte ricorrente esplicitamente insistito per la loro conferma all'udienza del 05.11.2025.
Va pertanto quantificata in euro 200,00 la somma mensile che lo verserà alla CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne oltre Pt_1 Per_1
alla rivalutazione Istat ed al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 04/04/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 26/08/1989, e , nato a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Statte (TA) il 15/03/2012 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Statte (TA) dell'anno 2012, parte I, numero 2;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a la Controparte_1 Parte_1
somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre alla rivalutazione Istat ed al pagamento del 50% delle Per_1
spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Taranto;
3) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune
competente per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio;
4) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola