CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 15/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
FORLEO MARIACLEMENTINA, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3189/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da ricorrente 1 - cf
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciampino - Largo Felice Armati, 1 00043 Ciampino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 851 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 851 notificato il 6.11.2024
e inerente alle varie unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali A/2, A/3 e A/4), pertinenziale (categorie catastali C/2, e C/6) e industriale (D/1), site nel Comune di Ciampino, così come individuate nell'avviso di accertamento impugnato.
Con il ricorso, la ricorrente:
1)ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento de quo per insussistenza dei presupposti del tributo, mancando, a detta della stessa, il “possesso” degli immobili oggetto d'imposizione;
2)ha invocato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per esenzione dell'ricorrente 1 da imposizione IMU, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 741, lett. c) n. 3 della legge 160/2019, secondo le prescrizioni di cui al DM 22 aprile 2008, essendo gli immobili suddetti “alloggi sociali”;
3)in subordine, ha invocato l'illegittimità dell'avviso per esenzione degli immobili occupati abusivamente ai sensi del comma 81 art. 1 della L. 197/2022, che ha introdotto la lettera g bis) all'art. 1 comma 759 della L
2019 n. 160;
4)con l'ultimo motivo ha contestato la mancanza, nell'atto opposto, dei criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni e ha richiamato il disposto dell'art. 12 del D.lgs. 472/97 inerente al concorso di violazioni.
Da ultimo ha formulato istanza di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs n. 546/1992.
Si è costituito il Comune di Ciampino chiedendo il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare con atto di controdeduzioni da intendersi qui integralmente richiamato e di seguito riassunto, condividendo questa
Corte la relativa fondatezza nei termini di cui si dirà.
Va a tal ultimo riguardo rilevato che il 6.11.2025 veniva depositato avviso di accertamento in rettifica, a seguito di accordo intervenuto tra le parti, con il quale si prevedeva la detrazione di € 200 per gli immobili di cat.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di dover rigettare il ricorso fatta eccezione per i motivi concernenti gli immobili di cui all'avviso di accertamento in rettifica di cui si è appena detto.
In ordine a detti motivi andrà infatti dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1)Quanto al primo motivo va evidenziato come l'assunto in base al quale ricorrente 1 non sarebbe “possessore” degli immobili in questione non essendo titolare di alcun diritto reale di godimento sugli stessi sia smentito per tabulas dagli stessi dati catastali a tali immobili relativi e dai quali si evince come detto ente sia pieno proprietario di tali immobili e dunque, in quanto tale, titolare del diritto reale di proprietà
e legittimo possessore dei medesimi.
L'ente resistente ha citato al riguardo, ad abundantiam, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 25376 del
2008, la quale, con riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale…si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa”.
Deve pertanto concludersi che requisito soggettivo dell'IMU sia il possesso di immobili di cui all'art.2 del D.
Lgs. n. 504/1992, che si verifica sempre in capo al proprietario, ovvero al titolare di diverso diritto reale sull'immobile.
2)Venendo al secondo motivo di ricorso, va rilevato come l'esenzione dal pagamento è prevista normativamente solo per gli immobili specificamente destinati ad “alloggi sociali”, cioè per gli immobili oggetto di locazione permanente finalizzata a svolgere la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.
In particolare, ai sensi del comma 2, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, è stata riconfermata l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze (con le eccezioni già citate per l'ICI) e, inoltre, sono state equiparate per legge all'abitazione principale e beneficiano, quindi, dell'esenzione, anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008.
Il comma 10 della stessa norma ha poi previsto una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
In altri termini, nel caso di “alloggi sociali” il legislatore ha previsto l'esenzione degli immobili di proprietà ricorrente 1 dal tributo in questione, mentre per gli altri “alloggi” è prevista unicamente la detrazione di € 200,00.
Tanto premesso, si condividono le osservazioni del Comune di Ciampino nella parte in cui si evidenzia che dev'essere l'ricorrente 1 a dimostrare che gli immobili per i quali chiede l'esenzione da IMU rientrino nella categoria degli “alloggi sociali” o in quella degli altri “alloggi”, ossia sempre assegnati a fini abitativi mettendo così il
Comune nella condizione di poter conoscere per quali immobili potrebbe ricorrere l'esenzione da imposizione o la sola detrazione di cui si è detto (per questi ultimi è sopravvenuto, si ripete, l'avviso di accertamento in rettifica citato).
Nel caso in esame l'ricorrente 1 della Provincia di Roma non ha mai chiesto né, tantomeno, dimostrato l'esenzione dall'IMU degli immobili di sua proprietà come risultanti in catasto, non risultando aver mai presentato al
Comune di Ciampino la denuncia prevista dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 10.3.2022 e vigente per l'anno 2022 al fine di attestare quali degli immobili di proprietà fossero regolarmente “assegnati” e quali avessero i prescritti requisiti di
“alloggi sociali” ai sensi del citato del 2008.
3)Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. L'art. 1 comma 759 della L 160/2019 concernente le ipotesi di esenzione dall'IMU, come modificato dall'art.1 comma 81 della L 197/2022, ha infatti richiesto per l'invocata esenzione non solo che l'immobile sia di fatto indisponibile per l'illegittima occupazione altrui, ma anche che tale situazione sia formalmente portata a conoscenza delle competenti Autorità.
Ai fini dell'esenzione in questione è dunque necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione IMU da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24.4.2024 ossia in modalità telematica.
Orbene, anche in tal caso, tale comunicazione non risulta trasmessa dalla ricorrente. 4) Va anche rigettato il quarto motivo di ricorso.
Come si è detto, l'ricorrente 1 contesta la carenza, nell'atto di accertamento opposto, dei criteri di determinazione, della misura applicata e della decorrenza delle sanzioni e degli interessi e invoca le cause di non punibilità ricorrendo, a parere di controparte, “obiettive condizioni di incertezza”, nonché il disposto dell'art. 12 del D. lgs. 472/97 inerente al concorso di violazioni.
Va innanzitutto evidenziato come l'atto impugnato specifichi che si è in presenza della fattispecie dell'
“omesso/parziale versamento” e, pertanto, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472 del 18.12.1997, la sanzione comminabile è pari al 30% dell'imposta non versata, misura questa espressamente riportata a p.213 dell'avviso di accertamento.
Pertanto risultano presenti nell'atto impugnato tutte le informazioni previste normativamente sia per quanto attiene l'an delle sanzioni irrogate (omesso versamento) sia per quanto attiene al loro quantum (30%).
Parimenti risultano presenti, sempre a p.213, le informazioni concernenti gli stessi dati relativi agli interessi come computati. Va da ultimo al riguardo rilevato come non sussistano le invocate “condizioni di incertezza” che darebbero luogo, a detta della ricorrente, all'inapplicabilità delle sanzioni, attesa la normativa sopra richiamata e la totale assenza da parte della predetta di formali comunicazioni al Comune di Ciampino in ordine alla dedotta sussistenza dei requisiti oggettivi previsti per l'esenzione dal tributo in questione.
Quanto infine all'invocata applicabilità, al caso di specie, del disposto dell'art. 12 del D.Lgs 472/1997, va rilevato come la richiamata normativa preveda l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 % dell'imposta dovuta, con riferimento a ciascun importo non versato dal contribuente, non riducibile in adesione e nemmeno ad esito della procedura di reclamo – mediazione.
La sanzione per omesso versamento, riguardando violazioni oggettive ed individuali non si presta, infatti, ad alcuna agevolazione, salvo per quanto riguarda la tardività dei versamenti, in relazione ai quali il legislatore ha previsto la riduzione alla metà, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni e l'ulteriore riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, in modo tale da evitare che un ritardo nel versamento non definito in sede di ravvedimento operoso fosse sempre sanzionato coma un'omissione di versamento.
Si ritiene pertanto di dover condividere le conclusioni di cui all'atto di controdeduzioni in base alle quali la sanzione per omesso versamento assume rilevanza individuale e non risulta conciliabile con la previsione normativa del cumulo giuridico e della violazione continuata di cui all'art. 12 D.Lgs 472/1997.
Del resto, a seguito di varie interpretazioni giurisprudenziali sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza del 20.1.2017 n. 1540 ha riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che: “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”.
Va peraltro e conclusivamente precisato che, a seguito della riforma apportata dal D.Lgs 87/2024, l'art. 12 del D. Lgs 472/1997 non è più applicabile agli enti locali.
Per questi motivi
, assorbita l'istanza di sospensione, il ricorso andrà rigettato fatta eccezione fatta eccezione per i motivi concernenti gli immobili di cui al sopravvenuto avviso di accertamento in rettifica e per i quali andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa fiscale inerente agli immobili indicati nell'avviso di accertamento in rettifica del 6.11.2025. Rigetta nel resto.
Spese compensate. Roma, 27.11.2025 Il Giudice est. Il Presidente M.Clementina Forleo Angelo Martinelli
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARTINELLI ANGELO, Presidente
FORLEO MARIACLEMENTINA, Relatore
DE ANGELIS GILDO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3189/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da ricorrente 1 - cf
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciampino - Largo Felice Armati, 1 00043 Ciampino RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 851 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU n. 851 notificato il 6.11.2024
e inerente alle varie unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali A/2, A/3 e A/4), pertinenziale (categorie catastali C/2, e C/6) e industriale (D/1), site nel Comune di Ciampino, così come individuate nell'avviso di accertamento impugnato.
Con il ricorso, la ricorrente:
1)ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento de quo per insussistenza dei presupposti del tributo, mancando, a detta della stessa, il “possesso” degli immobili oggetto d'imposizione;
2)ha invocato l'illegittimità dell'avviso di accertamento per esenzione dell'ricorrente 1 da imposizione IMU, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 741, lett. c) n. 3 della legge 160/2019, secondo le prescrizioni di cui al DM 22 aprile 2008, essendo gli immobili suddetti “alloggi sociali”;
3)in subordine, ha invocato l'illegittimità dell'avviso per esenzione degli immobili occupati abusivamente ai sensi del comma 81 art. 1 della L. 197/2022, che ha introdotto la lettera g bis) all'art. 1 comma 759 della L
2019 n. 160;
4)con l'ultimo motivo ha contestato la mancanza, nell'atto opposto, dei criteri di determinazione degli interessi e delle sanzioni e ha richiamato il disposto dell'art. 12 del D.lgs. 472/97 inerente al concorso di violazioni.
Da ultimo ha formulato istanza di sospensione della esecuzione dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 47 del
D.Lgs n. 546/1992.
Si è costituito il Comune di Ciampino chiedendo il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare con atto di controdeduzioni da intendersi qui integralmente richiamato e di seguito riassunto, condividendo questa
Corte la relativa fondatezza nei termini di cui si dirà.
Va a tal ultimo riguardo rilevato che il 6.11.2025 veniva depositato avviso di accertamento in rettifica, a seguito di accordo intervenuto tra le parti, con il quale si prevedeva la detrazione di € 200 per gli immobili di cat.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di dover rigettare il ricorso fatta eccezione per i motivi concernenti gli immobili di cui all'avviso di accertamento in rettifica di cui si è appena detto.
In ordine a detti motivi andrà infatti dichiarata la cessazione della materia del contendere.
1)Quanto al primo motivo va evidenziato come l'assunto in base al quale ricorrente 1 non sarebbe “possessore” degli immobili in questione non essendo titolare di alcun diritto reale di godimento sugli stessi sia smentito per tabulas dagli stessi dati catastali a tali immobili relativi e dai quali si evince come detto ente sia pieno proprietario di tali immobili e dunque, in quanto tale, titolare del diritto reale di proprietà
e legittimo possessore dei medesimi.
L'ente resistente ha citato al riguardo, ad abundantiam, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 25376 del
2008, la quale, con riferimento alla nozione di possesso, ha precisato che “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale…si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona la quale però ha unicamente la detenzione della cosa”.
Deve pertanto concludersi che requisito soggettivo dell'IMU sia il possesso di immobili di cui all'art.2 del D.
Lgs. n. 504/1992, che si verifica sempre in capo al proprietario, ovvero al titolare di diverso diritto reale sull'immobile.
2)Venendo al secondo motivo di ricorso, va rilevato come l'esenzione dal pagamento è prevista normativamente solo per gli immobili specificamente destinati ad “alloggi sociali”, cioè per gli immobili oggetto di locazione permanente finalizzata a svolgere la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati, i quali non sono in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato.
In particolare, ai sensi del comma 2, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, è stata riconfermata l'esenzione dall'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze (con le eccezioni già citate per l'ICI) e, inoltre, sono state equiparate per legge all'abitazione principale e beneficiano, quindi, dell'esenzione, anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008.
Il comma 10 della stessa norma ha poi previsto una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
In altri termini, nel caso di “alloggi sociali” il legislatore ha previsto l'esenzione degli immobili di proprietà ricorrente 1 dal tributo in questione, mentre per gli altri “alloggi” è prevista unicamente la detrazione di € 200,00.
Tanto premesso, si condividono le osservazioni del Comune di Ciampino nella parte in cui si evidenzia che dev'essere l'ricorrente 1 a dimostrare che gli immobili per i quali chiede l'esenzione da IMU rientrino nella categoria degli “alloggi sociali” o in quella degli altri “alloggi”, ossia sempre assegnati a fini abitativi mettendo così il
Comune nella condizione di poter conoscere per quali immobili potrebbe ricorrere l'esenzione da imposizione o la sola detrazione di cui si è detto (per questi ultimi è sopravvenuto, si ripete, l'avviso di accertamento in rettifica citato).
Nel caso in esame l'ricorrente 1 della Provincia di Roma non ha mai chiesto né, tantomeno, dimostrato l'esenzione dall'IMU degli immobili di sua proprietà come risultanti in catasto, non risultando aver mai presentato al
Comune di Ciampino la denuncia prevista dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina dell'IMU approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 10.3.2022 e vigente per l'anno 2022 al fine di attestare quali degli immobili di proprietà fossero regolarmente “assegnati” e quali avessero i prescritti requisiti di
“alloggi sociali” ai sensi del citato del 2008.
3)Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. L'art. 1 comma 759 della L 160/2019 concernente le ipotesi di esenzione dall'IMU, come modificato dall'art.1 comma 81 della L 197/2022, ha infatti richiesto per l'invocata esenzione non solo che l'immobile sia di fatto indisponibile per l'illegittima occupazione altrui, ma anche che tale situazione sia formalmente portata a conoscenza delle competenti Autorità.
Ai fini dell'esenzione in questione è dunque necessario presentare tutti i dati nella dichiarazione IMU da inoltrarsi entro il 30 giugno di ciascun anno secondo le modalità previste dal decreto MEF del 24.4.2024 ossia in modalità telematica.
Orbene, anche in tal caso, tale comunicazione non risulta trasmessa dalla ricorrente. 4) Va anche rigettato il quarto motivo di ricorso.
Come si è detto, l'ricorrente 1 contesta la carenza, nell'atto di accertamento opposto, dei criteri di determinazione, della misura applicata e della decorrenza delle sanzioni e degli interessi e invoca le cause di non punibilità ricorrendo, a parere di controparte, “obiettive condizioni di incertezza”, nonché il disposto dell'art. 12 del D. lgs. 472/97 inerente al concorso di violazioni.
Va innanzitutto evidenziato come l'atto impugnato specifichi che si è in presenza della fattispecie dell'
“omesso/parziale versamento” e, pertanto, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472 del 18.12.1997, la sanzione comminabile è pari al 30% dell'imposta non versata, misura questa espressamente riportata a p.213 dell'avviso di accertamento.
Pertanto risultano presenti nell'atto impugnato tutte le informazioni previste normativamente sia per quanto attiene l'an delle sanzioni irrogate (omesso versamento) sia per quanto attiene al loro quantum (30%).
Parimenti risultano presenti, sempre a p.213, le informazioni concernenti gli stessi dati relativi agli interessi come computati. Va da ultimo al riguardo rilevato come non sussistano le invocate “condizioni di incertezza” che darebbero luogo, a detta della ricorrente, all'inapplicabilità delle sanzioni, attesa la normativa sopra richiamata e la totale assenza da parte della predetta di formali comunicazioni al Comune di Ciampino in ordine alla dedotta sussistenza dei requisiti oggettivi previsti per l'esenzione dal tributo in questione.
Quanto infine all'invocata applicabilità, al caso di specie, del disposto dell'art. 12 del D.Lgs 472/1997, va rilevato come la richiamata normativa preveda l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 % dell'imposta dovuta, con riferimento a ciascun importo non versato dal contribuente, non riducibile in adesione e nemmeno ad esito della procedura di reclamo – mediazione.
La sanzione per omesso versamento, riguardando violazioni oggettive ed individuali non si presta, infatti, ad alcuna agevolazione, salvo per quanto riguarda la tardività dei versamenti, in relazione ai quali il legislatore ha previsto la riduzione alla metà, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni e l'ulteriore riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, in modo tale da evitare che un ritardo nel versamento non definito in sede di ravvedimento operoso fosse sempre sanzionato coma un'omissione di versamento.
Si ritiene pertanto di dover condividere le conclusioni di cui all'atto di controdeduzioni in base alle quali la sanzione per omesso versamento assume rilevanza individuale e non risulta conciliabile con la previsione normativa del cumulo giuridico e della violazione continuata di cui all'art. 12 D.Lgs 472/1997.
Del resto, a seguito di varie interpretazioni giurisprudenziali sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza del 20.1.2017 n. 1540 ha riconosciuto l'inapplicabilità dell'istituto del cumulo giuridico alle sanzioni concernenti l'omesso o il ritardato versamento di un tributo, evidenziando che: “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento”.
Va peraltro e conclusivamente precisato che, a seguito della riforma apportata dal D.Lgs 87/2024, l'art. 12 del D. Lgs 472/1997 non è più applicabile agli enti locali.
Per questi motivi
, assorbita l'istanza di sospensione, il ricorso andrà rigettato fatta eccezione fatta eccezione per i motivi concernenti gli immobili di cui al sopravvenuto avviso di accertamento in rettifica e per i quali andrà dichiarata la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa fiscale inerente agli immobili indicati nell'avviso di accertamento in rettifica del 6.11.2025. Rigetta nel resto.
Spese compensate. Roma, 27.11.2025 Il Giudice est. Il Presidente M.Clementina Forleo Angelo Martinelli