CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/11/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1878 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: Presidente dott.ssa BE RI
Consigliere rel. dott. PA OL
Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Grado iscritta al n. r.g. 1878/2024 promossa da: C.F. 1 ) con il patrocinio dell'Avv. VALENTI Parte_1
SIMONE
PARTE APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
Controparte_1 P.IVA_1 ) con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Minucci e dell' Avv. Antonella Pisapia
PARTE APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso sentenza n. 807/24 emessa dal Tribunale di Firenze in data 5.3.2024
Conclusioni per la parte appellante: chiede che la Ill.ma Corte d'Appello di Firenze:
-· rigetti l'appello incidentale del Controparte_1 riconoscendo l' ammissibilità e la tempestività dell' opposizione;
accolga l'appello principale, riformando integralmente la sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Firenze e, per l'effetto: dichiari l'illegittimità dell' ingiunzione di pagamento n. 99202205180105317569 del 18.5.2022;
- annulli i verbali di accertamento in essa richiamati;
- in subordine, riconosca l'applicazione dell' art.
8-bis L. 689/1981, limitando la sanzione alla prima violazione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Conclusioni per la parte appellata Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente appello incidentale, rispetto al ricorso in appello principale iscritto al R.G. 1273/2022, annullare e/o riformare la sentenza n. 807 del 05.03.2024, del Tribunale di Firenze, in parte qua, ovvero con riferimento all'eccezione di tardività non esaminata in primo grado e, per l'effetto, rigettare l'appello principale e confermare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n°
99202205180105317569 del 18.05.2022 impugnata dinanzi al Tribunale di Firenze. Vinte le spese di entrambi i giudizi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.9.2024 la sig.ra Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 807/2024 nella quale il Tribunale di Firenze aveva così deciso:
“Il Tribunale ordinario di Firenze, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da rigetta la Parte_1 avverso il Controparte_1
,
domanda e conferma la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta. Spese processuali integralmente compensate. Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ex lege." Allo scopo esponeva quanto segue.
In data 16.10.2022 era stata notificata alla sig.ra Pt_1 in qualità di proprietaria dell'auto veicolo targato CP973VR, il provvedimento n 99202205180105317569 del 18/5/2022 emesso ex R.D. 639/1910- con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 14.703,55 per cinquanta transiti in Z.T.L. avvenuti nel periodo febbraio/marzo 2018. La sig.ra Pt_1 aveva così proposto opposizione innanzi al Tribunale di Firenze asserendo di essere titolare di un contrassegno permanente per disabili rilasciato il 16.11.2015 dal Comune di Vipiteno e di poter dunque circolare nelle ZTL di tutte le città italiane, indipendentemente dalla comunicazione del numero della targa del veicolo collegato al permesso.
A conforto di tale affermazione, aveva ricordato che il Prefetto di CP_1, al quale era stata richiesta l'archiviazione di un consistente numero di verbali relativi ad infrazioni relative al periodo gennaio /marzo 2028, aveva poi disposto in tal senso. Il Controparte_1 ritualmente costituitosi, aveva eccepito l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione e dell'istanza cautelare, così come proposta nei confronti dell' Controparte_2 richiedendone il rigetto, eccependo altresì l'incompetenza per valore del Tribunale di Firenze.
Con ordinanza del 20/7/2023 veniva ritenuta la competenza per valore del Tribunale, non vertendosi in tema di opposizione ex L. 24 novembre 1981 n. 689.
Avverso tale decisione era proposto appello sotto vari profili.
Sosteneva la ricorrente che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto quanto segue: "l'attrice non contesta la circostanza che il suo permesso invalidi fosse scaduto dal 20.2.2017 al 12.3.2018, per cui non può negare che il telepass legato a quel permesso invalidi non fosse funzionante che, conseguentemente, i suoi accessi in ZTL siano stati illegittimi;
di qui deriva la legittima contestazione di cui all'ingiunzione di pagamento". La ricorrente non aveva mai reso dichiarazioni in tal senso risultando, al contrario, che il permesso rilasciato dal Comune di Vipiteno il 6/11/2015, era invece valido ed efficace in quanto i contrassegni rilasciati a partire dal 15 settembre 2012 avevano validità di cinque anni.
Il diritto della ricorrente a transitare liberamente nella ZTL era stato peraltro riconosciuto anche dal giudice di prime cure che aveva fatto proprio l'indirizzo della S.C. secondo la quale la mancata utilizzazione di dispositivi elettronici ovvero la mancata comunicazione del transito entro le successiva 48 ore non rendeva il transito illecito ma aveva solo la finalità di evitare di comminare sanzioni a quanti erano legittimati.
La liceità del comportamento, inoltre, era stata positivamente valutata dal Prefetto che aveva archiviato numerosi verbali relativi a transiti avvenuti nello stesso periodo di quelli oggetto del giudizio.
Essendo verosimile che la decisione dell'organo amministrativo fosse stata adottata all'esito di un'adeguata istruttoria, censurava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto che
"Alcuna rilevanza nel presente procedimento può avere la decisione del Prefetto essendo diversi i presupposti fattuali e giuridici che sorreggono quella decisione." Il Tribunale aveva inoltre escluso l'applicazione del "cumulo giuridico" per la mancanza del requisito della unicità della condotta e della continuazione ex art. 8, L. 24 novembre "
1981, n. 689 poiché non si era in presenza di una pluralità di violazioni commessa con una sola azione o omissione". Deduceva, infine, la ricorrente che le plurime condotte della ricorrente dovevano comunque essere sanzionate unitariamente alla luce di quanto statuito dalla S.C. (Ordinanza
17 luglio 2024, n. 19680) la quale, in fattispecie relativa all'opposizione a 39 verbali per transiti in ZTL con permesso non più valido: "Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono essere considerate come un'unica infrazione in quanto in reiterazione specifica del medesimo illecito amministrativo, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta." Nella citata ordinanza si legge che..... Si può, quindi, confermare la soluzione adottata dal giudice di seconde cure laddove ritiene valido ed efficace un unico verbale di contestazione: non si tratta, infatti, di escludere l'elemento soggettivo del trasgressore con riferimento alle violazioni successive (il che vale a rispondere alla prima delle censure elevate dal ricorrente), quanto piuttosto in applicazione della disposizione citata di elidere la valutazione delle violazioni
-
amministrative successive alla prima (Cass. n. 2965 del 16 febbraio 2016).
Controparte_1 e censurava la sentenza nella parte in cui aveva omesso Si costituiva il di trattare l'eccezione formulata nella comparsa di risposta dal Controparte_1 con riferimento alla tardività dell'opposizione. L'appellante aveva sostenuto di non essere mai venuta a conoscenza dei verbali sottesi all'ingiunzione, ammettendo di non essere stata nella propria residenza al momento della notificazione e di essere venuta a conoscenza delle infrazioni solo a seguito della notifica dell'ingiunzione. Sosteneva il CP_1 che l'opposizione avrebbe dovuto proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 come statuito da Cass. SS.UU. con sent. 27 aprile 2018 n.
10261"l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011".
La notifica si era perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 29/09/2022 e l'opposizione era stata tardivamente notificata il 9.11.2022.
Nel merito, premetteva che all'epoca delle violazioni il Controparte_1 rilasciava un dispositivo elettronico telepass la cui "validità" temporale coincideva con il periodo di validità del permesso invalidi di cui al contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 C.d.S..
Nella specie, il permesso invalidi della Sig.ra Pt_1 era scaduto in data 20.02.2017 ed il sistema di rilevamento telematico aveva così registrato i passaggi non autorizzati. Precisava l'appellato che la scadenza del permesso invalidi era riportata nel documento prodotto dal CP_1 nel giudizio di primo grado. Sul cumulo giuridico, ricordava che la SS aveva escluso, "In tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione". Corte di SS,
Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 13/02/2024 (Rv. 670313-02). Sul piano della relazione di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato per primo l'appello incidentale, dal momento che con esso si deduce la tardività del ricorso. Sostiene l'appellata che il Tribunale avrebbe omesso di trattare l'eccezione formulata nella comparsa di risposta dal Controparte_1 con riferimento alla tardività dell'opposizione.
,
In realtà il punto è stato affrontato e risolto con l' ordinanza del 20/7/2023, avente portata decisoria, per quel che qui interessa. Il Tribunale, nell'affermare la propria competenza per valore, ha escluso che dovesse essere applicato l'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In ogni caso, non potrebbe trovare applicazione la norma da ultimo citata poiché la sig.ra Pt_1 non ha mai sostenuto di essere venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011".
Sui motivi dell' appello principale. L'appellante ha sostenuto che i transiti nella ZTL di CP_1 erano avvenuti sotto la vigenza del permesso rilasciato in data 16.11.2015 dal Comune di Vipiteno (non versato in atti), e smarrito nel marzo 2018.
Parte appellata ha invece sostenuto che il permesso era scaduto il 20.2.2017 e che i transiti contestati si erano verificati tra la data di scadenza del permesso (20.2.2017) e di rinnovo (12.3.2018).
Osserva la Corte che gravava sull'opponente l'onere di provare il possesso di un titolo valido alla circolazione in aree riservate, circostanza che avrebbe potuto agevolmente essere comprovata da certificazione rilasciata dal Comune di Vipiteno.
In ogni caso, le affermazioni della ricorrente in merito alla data del rilascio sono smentite dal più volte citato documento 8 (prodotto dal CP_1 in primo grado e dall'appellante in sede di gravame), laddove si precisa che in data 6.11.2015 il comune di CP_1 procedeva all'emissione del contrassegno europeo ed alla sostituzione del Telepass con il quale l'appellante poteva segnalare l'ingresso nella ZTL.
Da tale documento, mai contestato sotto il profilo da ultimo evidenziato, emerge con chiarezza che alla data del 6.11.2015 il permesso era da tempo in essere, visto che l'appellante aveva già ottenuto il rilascio dell'apparato che, al tempo, segnalava gli accessi.
Deve quindi essere confermato, sia pur per diverso motivo, quanto ritenuto dal giudice di prime cure in merito all'intervenuta scadenza del permesso. Sulle ulteriori doglianze.
L'appellante ha censurato la sentenza per essere stata esclusa l'applicazione del “cumulo giuridico" e/o della “continuazione” per la mancanza del requisito della unicità della condotta. Ha sul punto sostenuto che la convinzione dell'appellante di essere legittimata all'ingresso escludeva l'elemento soggettivo (consapevolezza dell'infrazione). L'argomento è privo di pregio. La Suprema Corte (ord. 19680 del 19.7.2024) ha ritenuto che "Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono essere considerate come un'unica infrazione in quanto in reiterazione specifica del medesimo illecito amministrativo, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta."
In detto provvedimento -avente ad oggetto una vicenda nella quale pure vi erano stati plurimi ingressi in ZTL-- è stata anzitutto esclusa l'applicabilità del concorso formale il quale richiede l'unicità dell'azione produttiva della pluralità di violazioni (ex multis: Cass., Sez. 2, ord. n. 10890 del 7 maggio 2018, Rv. 648176-01). Si è poi ritenuta la possibilità di "non valutare” le violazioni amministrative successive alla prima poiché commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria ex art.
8-bis 1. n. 689/1981, all'epoca vigente.
Sul punto osserva la Corte che nel caso di specie, diversamente di quello esaminato dalla SS (dove la ricorrente -trasferitasi in altro comune- era convinta di essere ancora titolare del permesso "residenti" perché la propria figlia abitava ancora nell'abitazione della madre) non sussisteva alcun elemento tale da ingenerare nell'opponente la convinzione di porre in essere una condotta lecita.
In sintesi, la sig.ra Pt_1 ha semplicemente omesso di rinnovare un permesso ormai scaduto e non può dunque ritenersi l'assenza di dolo e colpa in relazione ai numerosi accessi alla ZTL.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valore: scaglione da € 5201,00 ad € 26.000; complessità bassa;
escluso il compenso per la fase istruttoria) e vengono compensate di un terzo per il rigetto dell'appello incidentale.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 in avverso la sentenza n. 537/2014 emessa dal Tribunale di Firenze persona del Sindaco p.t. in data 5.3.2024.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Condanna Parte_1 a rifondere a Controparte_1 i due terzi delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore
PA OL
La Presidente
BE RI
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: Presidente dott.ssa BE RI
Consigliere rel. dott. PA OL
Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Grado iscritta al n. r.g. 1878/2024 promossa da: C.F. 1 ) con il patrocinio dell'Avv. VALENTI Parte_1
SIMONE
PARTE APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
Controparte_1 P.IVA_1 ) con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Minucci e dell' Avv. Antonella Pisapia
PARTE APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
Avverso sentenza n. 807/24 emessa dal Tribunale di Firenze in data 5.3.2024
Conclusioni per la parte appellante: chiede che la Ill.ma Corte d'Appello di Firenze:
-· rigetti l'appello incidentale del Controparte_1 riconoscendo l' ammissibilità e la tempestività dell' opposizione;
accolga l'appello principale, riformando integralmente la sentenza n. 807/2024 del Tribunale di Firenze e, per l'effetto: dichiari l'illegittimità dell' ingiunzione di pagamento n. 99202205180105317569 del 18.5.2022;
- annulli i verbali di accertamento in essa richiamati;
- in subordine, riconosca l'applicazione dell' art.
8-bis L. 689/1981, limitando la sanzione alla prima violazione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Conclusioni per la parte appellata Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento del presente appello incidentale, rispetto al ricorso in appello principale iscritto al R.G. 1273/2022, annullare e/o riformare la sentenza n. 807 del 05.03.2024, del Tribunale di Firenze, in parte qua, ovvero con riferimento all'eccezione di tardività non esaminata in primo grado e, per l'effetto, rigettare l'appello principale e confermare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n°
99202205180105317569 del 18.05.2022 impugnata dinanzi al Tribunale di Firenze. Vinte le spese di entrambi i giudizi. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.9.2024 la sig.ra Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 807/2024 nella quale il Tribunale di Firenze aveva così deciso:
“Il Tribunale ordinario di Firenze, Sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa da rigetta la Parte_1 avverso il Controparte_1
,
domanda e conferma la legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta. Spese processuali integralmente compensate. Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ex lege." Allo scopo esponeva quanto segue.
In data 16.10.2022 era stata notificata alla sig.ra Pt_1 in qualità di proprietaria dell'auto veicolo targato CP973VR, il provvedimento n 99202205180105317569 del 18/5/2022 emesso ex R.D. 639/1910- con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 14.703,55 per cinquanta transiti in Z.T.L. avvenuti nel periodo febbraio/marzo 2018. La sig.ra Pt_1 aveva così proposto opposizione innanzi al Tribunale di Firenze asserendo di essere titolare di un contrassegno permanente per disabili rilasciato il 16.11.2015 dal Comune di Vipiteno e di poter dunque circolare nelle ZTL di tutte le città italiane, indipendentemente dalla comunicazione del numero della targa del veicolo collegato al permesso.
A conforto di tale affermazione, aveva ricordato che il Prefetto di CP_1, al quale era stata richiesta l'archiviazione di un consistente numero di verbali relativi ad infrazioni relative al periodo gennaio /marzo 2028, aveva poi disposto in tal senso. Il Controparte_1 ritualmente costituitosi, aveva eccepito l'inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione e dell'istanza cautelare, così come proposta nei confronti dell' Controparte_2 richiedendone il rigetto, eccependo altresì l'incompetenza per valore del Tribunale di Firenze.
Con ordinanza del 20/7/2023 veniva ritenuta la competenza per valore del Tribunale, non vertendosi in tema di opposizione ex L. 24 novembre 1981 n. 689.
Avverso tale decisione era proposto appello sotto vari profili.
Sosteneva la ricorrente che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto quanto segue: "l'attrice non contesta la circostanza che il suo permesso invalidi fosse scaduto dal 20.2.2017 al 12.3.2018, per cui non può negare che il telepass legato a quel permesso invalidi non fosse funzionante che, conseguentemente, i suoi accessi in ZTL siano stati illegittimi;
di qui deriva la legittima contestazione di cui all'ingiunzione di pagamento". La ricorrente non aveva mai reso dichiarazioni in tal senso risultando, al contrario, che il permesso rilasciato dal Comune di Vipiteno il 6/11/2015, era invece valido ed efficace in quanto i contrassegni rilasciati a partire dal 15 settembre 2012 avevano validità di cinque anni.
Il diritto della ricorrente a transitare liberamente nella ZTL era stato peraltro riconosciuto anche dal giudice di prime cure che aveva fatto proprio l'indirizzo della S.C. secondo la quale la mancata utilizzazione di dispositivi elettronici ovvero la mancata comunicazione del transito entro le successiva 48 ore non rendeva il transito illecito ma aveva solo la finalità di evitare di comminare sanzioni a quanti erano legittimati.
La liceità del comportamento, inoltre, era stata positivamente valutata dal Prefetto che aveva archiviato numerosi verbali relativi a transiti avvenuti nello stesso periodo di quelli oggetto del giudizio.
Essendo verosimile che la decisione dell'organo amministrativo fosse stata adottata all'esito di un'adeguata istruttoria, censurava la decisione del Tribunale che aveva ritenuto che
"Alcuna rilevanza nel presente procedimento può avere la decisione del Prefetto essendo diversi i presupposti fattuali e giuridici che sorreggono quella decisione." Il Tribunale aveva inoltre escluso l'applicazione del "cumulo giuridico" per la mancanza del requisito della unicità della condotta e della continuazione ex art. 8, L. 24 novembre "
1981, n. 689 poiché non si era in presenza di una pluralità di violazioni commessa con una sola azione o omissione". Deduceva, infine, la ricorrente che le plurime condotte della ricorrente dovevano comunque essere sanzionate unitariamente alla luce di quanto statuito dalla S.C. (Ordinanza
17 luglio 2024, n. 19680) la quale, in fattispecie relativa all'opposizione a 39 verbali per transiti in ZTL con permesso non più valido: "Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono essere considerate come un'unica infrazione in quanto in reiterazione specifica del medesimo illecito amministrativo, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta." Nella citata ordinanza si legge che..... Si può, quindi, confermare la soluzione adottata dal giudice di seconde cure laddove ritiene valido ed efficace un unico verbale di contestazione: non si tratta, infatti, di escludere l'elemento soggettivo del trasgressore con riferimento alle violazioni successive (il che vale a rispondere alla prima delle censure elevate dal ricorrente), quanto piuttosto in applicazione della disposizione citata di elidere la valutazione delle violazioni
-
amministrative successive alla prima (Cass. n. 2965 del 16 febbraio 2016).
Controparte_1 e censurava la sentenza nella parte in cui aveva omesso Si costituiva il di trattare l'eccezione formulata nella comparsa di risposta dal Controparte_1 con riferimento alla tardività dell'opposizione. L'appellante aveva sostenuto di non essere mai venuta a conoscenza dei verbali sottesi all'ingiunzione, ammettendo di non essere stata nella propria residenza al momento della notificazione e di essere venuta a conoscenza delle infrazioni solo a seguito della notifica dell'ingiunzione. Sosteneva il CP_1 che l'opposizione avrebbe dovuto proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 come statuito da Cass. SS.UU. con sent. 27 aprile 2018 n.
10261"l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazioni del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011".
La notifica si era perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 29/09/2022 e l'opposizione era stata tardivamente notificata il 9.11.2022.
Nel merito, premetteva che all'epoca delle violazioni il Controparte_1 rilasciava un dispositivo elettronico telepass la cui "validità" temporale coincideva con il periodo di validità del permesso invalidi di cui al contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 C.d.S..
Nella specie, il permesso invalidi della Sig.ra Pt_1 era scaduto in data 20.02.2017 ed il sistema di rilevamento telematico aveva così registrato i passaggi non autorizzati. Precisava l'appellato che la scadenza del permesso invalidi era riportata nel documento prodotto dal CP_1 nel giudizio di primo grado. Sul cumulo giuridico, ricordava che la SS aveva escluso, "In tema di circolazione stradale, il cumulo giuridico delle sanzioni, disciplinato per le violazioni al codice della strada dall'art. 198, comma 1, dello stesso codice, non si applica, per quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 198, nel caso in cui, nell'ambito delle ZTL, si violino i divieti di accessi e gli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni, prevedendosi espressamente che, in tale ipotesi, il trasgressore "soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione". Corte di SS,
Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 13/02/2024 (Rv. 670313-02). Sul piano della relazione di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato per primo l'appello incidentale, dal momento che con esso si deduce la tardività del ricorso. Sostiene l'appellata che il Tribunale avrebbe omesso di trattare l'eccezione formulata nella comparsa di risposta dal Controparte_1 con riferimento alla tardività dell'opposizione.
,
In realtà il punto è stato affrontato e risolto con l' ordinanza del 20/7/2023, avente portata decisoria, per quel che qui interessa. Il Tribunale, nell'affermare la propria competenza per valore, ha escluso che dovesse essere applicato l'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In ogni caso, non potrebbe trovare applicazione la norma da ultimo citata poiché la sig.ra Pt_1 non ha mai sostenuto di essere venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011".
Sui motivi dell' appello principale. L'appellante ha sostenuto che i transiti nella ZTL di CP_1 erano avvenuti sotto la vigenza del permesso rilasciato in data 16.11.2015 dal Comune di Vipiteno (non versato in atti), e smarrito nel marzo 2018.
Parte appellata ha invece sostenuto che il permesso era scaduto il 20.2.2017 e che i transiti contestati si erano verificati tra la data di scadenza del permesso (20.2.2017) e di rinnovo (12.3.2018).
Osserva la Corte che gravava sull'opponente l'onere di provare il possesso di un titolo valido alla circolazione in aree riservate, circostanza che avrebbe potuto agevolmente essere comprovata da certificazione rilasciata dal Comune di Vipiteno.
In ogni caso, le affermazioni della ricorrente in merito alla data del rilascio sono smentite dal più volte citato documento 8 (prodotto dal CP_1 in primo grado e dall'appellante in sede di gravame), laddove si precisa che in data 6.11.2015 il comune di CP_1 procedeva all'emissione del contrassegno europeo ed alla sostituzione del Telepass con il quale l'appellante poteva segnalare l'ingresso nella ZTL.
Da tale documento, mai contestato sotto il profilo da ultimo evidenziato, emerge con chiarezza che alla data del 6.11.2015 il permesso era da tempo in essere, visto che l'appellante aveva già ottenuto il rilascio dell'apparato che, al tempo, segnalava gli accessi.
Deve quindi essere confermato, sia pur per diverso motivo, quanto ritenuto dal giudice di prime cure in merito all'intervenuta scadenza del permesso. Sulle ulteriori doglianze.
L'appellante ha censurato la sentenza per essere stata esclusa l'applicazione del “cumulo giuridico" e/o della “continuazione” per la mancanza del requisito della unicità della condotta. Ha sul punto sostenuto che la convinzione dell'appellante di essere legittimata all'ingresso escludeva l'elemento soggettivo (consapevolezza dell'infrazione). L'argomento è privo di pregio. La Suprema Corte (ord. 19680 del 19.7.2024) ha ritenuto che "Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti amministrativi richiesti dalla legge devono essere considerate come un'unica infrazione in quanto in reiterazione specifica del medesimo illecito amministrativo, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti perpetrati, e avuto riguardo alla natura dei fatti che le costituiscono e alle modalità della condotta."
In detto provvedimento -avente ad oggetto una vicenda nella quale pure vi erano stati plurimi ingressi in ZTL-- è stata anzitutto esclusa l'applicabilità del concorso formale il quale richiede l'unicità dell'azione produttiva della pluralità di violazioni (ex multis: Cass., Sez. 2, ord. n. 10890 del 7 maggio 2018, Rv. 648176-01). Si è poi ritenuta la possibilità di "non valutare” le violazioni amministrative successive alla prima poiché commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria ex art.
8-bis 1. n. 689/1981, all'epoca vigente.
Sul punto osserva la Corte che nel caso di specie, diversamente di quello esaminato dalla SS (dove la ricorrente -trasferitasi in altro comune- era convinta di essere ancora titolare del permesso "residenti" perché la propria figlia abitava ancora nell'abitazione della madre) non sussisteva alcun elemento tale da ingenerare nell'opponente la convinzione di porre in essere una condotta lecita.
In sintesi, la sig.ra Pt_1 ha semplicemente omesso di rinnovare un permesso ormai scaduto e non può dunque ritenersi l'assenza di dolo e colpa in relazione ai numerosi accessi alla ZTL.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (valore: scaglione da € 5201,00 ad € 26.000; complessità bassa;
escluso il compenso per la fase istruttoria) e vengono compensate di un terzo per il rigetto dell'appello incidentale.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 in avverso la sentenza n. 537/2014 emessa dal Tribunale di Firenze persona del Sindaco p.t. in data 5.3.2024.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Condanna Parte_1 a rifondere a Controparte_1 i due terzi delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida, per l'intero, in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell' appellante Pt_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore
PA OL
La Presidente
BE RI