Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Nell'udienza camerale celebrata a seguito dell'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., contro la richiesta di archiviazione del P.M., il giudice deve provvedere all'audizione della persona offesa che ne abbia fatto domanda. L'eventuale omissione di tale adempimento produce - per il combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto, 409 comma secondo e 410 comma terzo del codice di rito - una nullità a regime cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell'interessato, deve essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
2
M. 4949 SENTENZA N.
REGISTRO GENERALE N. 40729 del 2003
[ 8 99 /0 5 CAMERA DI CONSIGLIO DEL 2 DICEMBRE 2004
ITALIANA REPUBBLICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente
Consigliere 1. Dott. Giovanni de Roberto
2. Dott. Nicola Milo Consigliere
Consigliere 3. Dott. Arturo Cortese
4. Dott. Giorgio Colla Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto dall' avvocato Salvatore Pace, quale sul e procuratore speciale della persona offesa LEdifensore
CU, avverso il decreto di archiviazione 29 settembre 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania.
Letti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso.
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per 1' annullamento dell' impugnato provvedimento, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per 1' ulteriore corso.
Osserva
L' avvocato Salvatore Pace, quale difensore e procuratore 1. speciale della persona offesa LE CU, ricorre per cassazione contro il decreto depositato il 29 settembre 2003 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catania disponeva 1' archiviazione della notizia criminis scaturente da alcune denunce presentate da LE CU nei confronti di funzionari del Consorzio di Bonifica della Piana di
Catania in relazione a presunte inadempienze del predetto Ente
nell' erogazione dell' acqua, nonché con riferimento a presunte omissioni negligenzee nella gestione del Consorzio tali da
causare continui disservizi per gli utenti.
Con unico motivo il ricorrente denuncia nullità del decreto di archiviazione per violazione degli artt. 409, comma 6, e 127,
commi 3 e 5, c.p.p.
Si duole che il Giudice per le indagini preliminari, nel corso dell' udienza camerale disposta a seguito di opposizione della persona offesa, abbia rifiutato, nonostante l' esplicita richiesta formulata dalla CU, 1' esame della stessa, motivando, per giunta, tale diniego per non essere tale esame previsto dalla legge.
Il ricorso è infondato.
2. Una parte della giurisprudenza di questa Corte ha avuto proprio in tema di opposizione della occasione di statuire
-
alla richiesta di archiviazione del pubblico persona offesa ministero, di cui all' art. 409 che nell' udienza c.p.p.
-
camerale (art. 127 c.p. p.), la partecipazione dei difensori e
degli gli altri destinatari degli avvisi è soltanto facoltativa;
con la conseguenza che gli stessi vengano sentiti solo nel caso in cui, essendo comparsi, lo chiedano e che, per integrarsi l'
ipotesi di nullità di cui all' art. 127, comma 3, c.p.p. occorre
che la parte, comparsa all' udienza camerale, chieda di essere sentita e che detta audizione sia stata negata dal giudice.
(Sez. VI, 2 febbraio 1996, Tavella). Dunque, la persona offesa,
se comparsa, deve essere sentita all' udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a seguito di istanza di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione della predetta;
precisandosi però che non sussiste violazione del
contraddittorio qualora la persona offesa, dopo avere chiesto di essere ascoltata, abbia esposto per iscritto le proprie ragioni
G. de Roll 3
con produzione di memoria ed leil giudice per indagini preliminari, acquisita la stessa, abbia deciso l' archiviazione senza procedere all'audizione de qua (Sez. VI, 3 dicembre 1996,
Russo). Ancora si è statuito che all' udienza camerale fissata dal giudice per le indagini preliminari a sèguito di istanza di archiviazione del pubblico ministero e di opposizione della
persona offesa, quest' ultima deve essere sentita solo quando ne abbia fatto specifica istanza;
gli artt. 409, comma 2, e 127 comma 3, c.p.p., non impongono il dovere di interpello da parte del giudice per le indagini preliminari, ma l' onere in capo alla parte offesa di chiedere la propria audizione ove il giudice per le indagini preliminari non vi provveda di ufficio. Deve infatti valere il medesimo trattamento per tutti gli interessati e pertanto, poiché l'imputato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice è sentito solo su sua deve ritenersi necessaria larichiesta, alla stessa stregua richiesta dell' interessato, compresa la persona offesa, quando è presente (Sez. VI, 11 novembre 1998, Bellassai). Fino ad
affermarsi che, in tema di procedimento di archiviazione, deve affermarsi 1' esistenza di vero e proprio diritto di un intervento della persona offesa dal reato
- in detto procedimento
- quando la stessa persona offesa abbia adempiuto l' onere della dichiarazione di cui all' art. 408, comma 2, c. p. p., con la
conseguente impugnabilità del provvedimento di archiviazione, Ove
emesso in violazione di tale diritto, attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 409, comma 6, c.p.p. (Sez. VI, 7
giugno 1994, Ferretti).
3. Altra parte della giurisprudenza si è, invece, attestata sulla linea interpretativa secondo cui non si verifica la nullità,
prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 409, c.p.p., violazione delle disposizioni che disciplinano ilper contraddittorio nel procedimento incidentale di archiviazione, se non sia stato sentito personalmente l' opponente, presente in udienza, se questi sia stato, comunque, assistito, nell' udienza stessa, dal difensore nominato, che sia comparso e abbia avuto
G. de IC ragioni il1' opportunità di far valere le dell'opponente;
difensore, infatti, dotato della specifica competenza, può
previste dalla le attività defensionalicompiere tutte parte opponente,legge, necessarie nell' interesse della ponendosi quale tramite fra quest' ultima e l' organo giudiziario davanti al quale il procedimento si svolge (Sez. VI, 15 ottobre
1998, Campa).
4. Un' ulteriore linea ermeneutica è stata tracciata da quella giurisprudenza stando alla quale nell' udienza camerale disposta a seguito di opposizione all' archiviazione, il giudice non ha alcun obbligo di procedere all' esame della parte interessata;
la
necessità di procedere a tale incombente è rimessa esclusivamente al suo discrezionale apprezzamento;
quando perciò siano presenti i difensori dell' indagato e dell' opponente e questi abbiano illustrato le rispettive posizioni, nessuna nullità può essere dedotta per non avere il giudice per le indagini preliminari proceduto all' audizione dei loro assistiti: nell' affermare tale principio, la corte ha rilevato che nel caso particolare non
risultava nel verbale di udienza nessuna esplicita richiesta in non sarebbe comunque tal senso, ma ha affermato che essa vincolante per il giudice e che la facoltà di presentare memorie al giudice, prevista dall' art. 121 c.p.p., esclude difesa rilevante ai sensi ogni possibile violazione dei diritti di dell' art. 179 c.p.p.) (Sez. V, 7 ottobre 1996, De Blasiis). 5. Ritiene il Collegio che la mancata audizione della persona del abbia fatta offesa che ne espressa richiesta nel corso procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione,
determina alla stregua del combinato disposto dei commi 3 e 5
dell' art. 127 c.p., cui si richiamano gli artt. 410, comma 3, e 409, comma 2, la nullità del procedimento. Si tratta però di una nullità a regime cosiddetto "intermedio" (art. 180 stesso codice), che, quindi, deve essere dedotta immediatamente dopo il mancato compimento dell' atto, stante la presenza dell'
interessato e del suo difensore all' udienza camerale. Con la
va considerata tardiva l' eccezione sollevataconseguenza che
G. дее Rolle 5
soltanto con il ricorso per cassazione (cfr. Sez. I, 28 giugno
1994, Antonucci).
6. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 2 dicembre 2004
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Beci Depositate in Cancelleria
✓ 1.8 GEN. 2005
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