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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2026, n. 14877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14877 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA 14877 26 Sent. n. sez. 365/2026 UP - 26/02/2026 R.G.N. 40782/2025 sui ricorsi proposti da: NO OV nato a [...] [...] Di AT CO nato a [...] [...] ET ZO nato a [...] [...] VI AT nato a [...] [...] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al capo 1) per le posizioni di VI, NO e Di AT, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente ai capi 1), 3) e 7) per la posizione di ET con rideterminazione della pena e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto;
udito l'Avv. Marco Natale del foro di Napoli Nord, quale sostituto processuale dell'avvocato Irene Cossu del foro di Napoli, difensore di CO Di AT, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14877 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 26/02/2026 udito l'Avvocato Guglielmo Pezzolla del foro di Bari, quale sostituto processuale dell'Avv. Gennaro Caracciolo del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di ZO ET, che si è si riportato ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. Alessandro Orciuli del foro di Napoli, quale sostituto processuale dell'Avv. Carlo Ercolino del foro di Napoli, difensore di AT VI, che si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli e appellata, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti ZO ET, CO Di AT, AT VI e OV NO: - quanto alla posizione di ZO ET, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato ET per il reato di associazione per delinquere e plurimi reati di corruzione e peculato alla pena complessiva di anni quattro, mesi dieci e giorni quindici di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e la continuazione tra i reati contestati e con l'ulteriore reato di cui alla sentenza n. 5667/15 irrevocabile il 29/09/2016; - quanto alla posizione di CO Di AT, rideterminava in anni due e mesi sei di reclusione per il solo reato di associazione per delinquere contestato ai capo 1), previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 62), 74), 78) e 92); - quanto alla posizione di AT VI, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen„ rideterminava in anni uno di reclusione la pena per il solo reato di associazione per delinquere contestato al capo 1), previa concessione delle generiche equivalenti alla contestata aggravante e declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 104); - quanto alla posizione di OV NO, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava in anni uno di reclusione la pena per il solo reato di associazione per delinquere contestato al capo 1), previa concessione delle generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante e declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti gli altri reati originariamente contestati ai capi 44), 45), 65), 66), 73), 74), 77), 78), 83), 91), 92), 95) e 104). 2. Avverso la sentenza sopra indicata, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, ZO ET, CO Di AT, AT VI e OV NO, articolando, ciascuno, i 2 seguenti motivi di seguito sintetizzati, conformemente al disposto conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il ricorso proposto da ZO ET sono stati articolati quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 2, 157, 161 cod. proc. pen. e 319 e 321 cod. pen.. La Corte di appello ha omesso di rilevare la prescrizione di tutti i delitti di corruzione contestati a ET, commessi tra il novembre 2014 e il marzo 2015, così violando il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. Si rileva che la pena massima prevista per il reato di corruzione, secondo la disciplina all'epoca vigente, precedente alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, era pari ad anni otto di reclusione. Calcolando l'aumento di un quarto per la interruzione secondo la disciplina previgente alle modifiche introdotte con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), in vigore dal 4/7/2017, il termine di prescrizione massima corrisponde ad anni dieci di reclusione. Tenuto conto dei 262 giorni di sospensione dei termini di prescrizione indicati dalla Corte di appello, la prescrizione risulterebbe maturata per tutti gli episodi di corruzione tra il novembre 2024 ed il marzo 2025 e dunque anteriormente alla sentenza di appello. 3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla prova della partecipazione di ET alla contestata associazione per delinquere, per avere la Corte di appello ritenuto l'imputato responsabile del delitto associativo sulla base di argomentazioni meramente assertive, valorizzando rapporti solo occasionali con i coimputati, senza che risulti la conoscenza del programma criminoso né la volontà di ET di aderirvi. Viene altresì dedotto vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, per avere omesso il giudice di appello di esporre le ragioni del trattamento sanzionatorio, che risulta eccessivo a fronte del ruolo di mero ,partecipe dell'imputato, per il quale la pena prevista è della reclusione fino a cinque anni. È stata, altresì, dedotta violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per mancato rilievo della prescrizione maturata prima della pronuncia di appello in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere, contestata con permanenza cessata, secondo quanto stabilito dalle sentenze di merito, il 22/11/2016. La prescrizione risultava dunque già decorsa prima della pronuncia della sentenza di appello. 3.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 314, secondo comma e 117 cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente escluso la configurabilità del peculato d'uso in relazione alle condotte ascritte a ET, consistenti nella sottrazione di carte di credito e documenti contenuti in corrispondenza assicurata da lui detenuta quale 3 dipendente postale e consegnata a terzi per la successiva dispersione. La condotta era, dunque, finalizzata ad un utilizzo transitorio e contingente del bene, senza finalità di stabile impossessamento o di arricchimento personale. Il prelievo di denaro, peraltro operato da altri soggetti, non ha infatti implicato alcuna trasformazione materiale dei beni di cui si contesta l'appropriazione. 3.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione della pena per i reati residui, determinata in misura manifestamente eccessiva e senza fornire un adeguato supporto argomentativo sia in ordine al quantum iniziale sia in ordine agli aumenti per la continuazione, nonché in punto di disciplina del reato continuato di cui all'art. 81 cod. pen, non riconosciuta nella sua massima estensione, ed in ogni caso in ordine alla omessa espunzione dal calcolo dell'aumento di pena per i reati estinti per prescrizione. 4. Con il ricorso proposto da CO Di AT sono stati articolati tre motivi. 4.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto al calcolo della prescrizione per il reato associativo di cui al capo 1). La Corte ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione non fosse ancora decorso, individuando quale termine ultimo, decorrente dalla data del 22/11/2016 individuata quale data di cessazione della permanenza della contestata associazione, la data del 22/08/2025, cui poi ha aggiunto 262 giorni di sospensione della prescrizione. In realtà, tenuto conto della pena prevista per il partecipe all'associazione, ruolo attribuito a Di AT nel capo di imputazione, il reato si è prescritto in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, ovvero in data 12/02/2025. 4.2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, è stato dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, non sussistendo alcuna prova dell'affectio societatis in capo al ricorrente. La Corte di appello non ha, inoltre, tenuto in debito conto le dichiarazioni dell'imputato che, nel corso del suo esame, ha ammesso di avere offerto supporto all'amico RU precisando tuttavia di non avere alcun contatto con gli altri coimputati. 4.3. Con il terzo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, pur dando atto della prescrizione del reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. contestato al capo 92) e già assunto come reato base dal giudice di primo grado, ha ritenuto di applicare la medesima pena base di anni due e mesi sei di reclusione in relazione all'unico reato residuo (essendo tutti gli altri reati estinti per prescrizione), senza alcuna specifica motivazione. Non si comprende se tale pena sia stata individuata dopo avere 4 operato la riduzione per le concesse attenuanti generiche o se invece tale riduzione non sia stata in concreto operata. È in ogni caso incongruo per eccesso il calcolo della pena, essendosi limitata la Corte di appello a sottrarre dalla pena irrogata in primo grado solo i due mesi di aumento per i reati satellite prescritti, senza, tuttavia, ricalibrare la pena base in relazione al residuo reato di cui all'art. 416 cod. pen. 4.4. Con i motivi nuovi, il ricorrente ha insistito, con il primo motivo, nella censura relativa alla prescrizione del reato di cui all'art. 416 cod. pen., maturata alla data del 12 febbraio 2025, (già computati i giorni di sospensione), evidenziando che verosimilmente la Corte ha, erroneamente, tenuto conto dell'aumento per le circostanze aggravanti contestate che, non essendo ad effetto speciale, dovevano invece escludersi dal computo. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 5. Con il ricorso proposto da AT VI, con un unico motivo, è stata denunciata l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, pur essendo il termine decorso prima della sentenza di appello. La Corte, a fronte dello specifico rilievo dell'appellante sul punto, ha individuato erroneamente la data di prescrizione nel 25/08/2025 (oltre ai 262 giorni di sospensione), laddove il calcolo corretto (ovvero sette anni e mezzo, cui aggiungere i 262 giorni di sospensione) rende evidente l'intervenuta prescrizione in data antecedente e . prossima al marzo 2025, comunque in epoca precedente alla conclusione del giudizio di appello. Il ricorrente precisa, in proposito, che, pur in presenza di concordato, non vi è stata alcuna rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato. 6. Con il ricorso proposto nell'interesse di OV NO, con un unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di rilevare la prescrizione del reato associativo per il quale era intervenuto concordato in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondata la censura relativa all'omessa declaratoria di prescrizione del reato associativo contestato al capo 1) articolata con l'ultimo segmento del secondo motivo del ricorso proposto da ET, con il primo motivo di ricorso e con 5 il primo dei motivi nuovi proposti da Di AT e con l'unico motivo proposto dai ricorrenti VI e NO. Come si evince dal capo di imputazione e dalle sentenze di merito, agli odierni ricorrenti è stata contestata la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1), che è punita con la pena massima di cinque anni. Poiché la permanenza della contestata associazione è cessata, come precisato dai giudici di merito, il 22/11/2016, a decorrere da tale data deve calcolarsi il termine di prescrizione massima pari a sette anni e mezzo, che, computati i 262 giorni di sospensione indicati dalla Corte di appello, risulta decorso alla data del 9/02/2025, antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. 2. L'accoglimento dei motivi di ricorso concernente la prescrizione del reato associativo preclude l'esame dei primi due segmenti del secondo motivo di ricorso di ET, incentrati sul vizio di motivazione quanto alla prova della partecipazione alla contestata associazione ed al relativo trattamento sanzionatorio, nonché del secondo e terzo motivo di ricorso e del secondo motivo nuovo proposti da Di AT, incentrati sul difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione ed al trattamento sanzionatorio, fermo che si tratta, per entrambi i ricorrenti, di motivi formulati in termini del tutto generici e comunque manifestamene infondati, alla luce della articolata motivazione della Corte di appello, immune da vizi, con cui i ricorrenti neppure si confrontano. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale)." (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275- 01). Non vi sono le condizioni per far prevalere una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., anche in assenza di elementi di prova evidenti allegati dai ricorrenti. 3. Il primo motivo del ricorso proposto da ET, con il quale si censura l'omessa declaratoria di prescrizione di tutti i reati di corruzione contestati, è fondato limitatamente a reati di cui ai capi 3 (commesso sino al 19/05/2014) e 7 (commesso sino all'11/06/2014) in relazione ai quali, tenuto conto della pena massima di anni otto di reclusione prevista dalla disciplina, applicabile ratione 6 / temporis, previgente alla modifica introdotta con legge 27 maggio 2015, n. 69, in vigore dal 14/06/2015 (che ha sostituito, quanto al reato di cui all'art. 319 cod. pen, la pena massima di otto anni con quella di dieci anni), il termine di prescrizione, computati i 262 giorni di sospensione, risulta decorso rispettivamente il 6/02/25 (quanto al capo 3) e il capo 7, 28/2/25 (quanto al capo 7), dunque in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello. Il motivo è invece manifestamente infondato quanto ai diversi capi di imputazione relativi agli ulteriori episodi di corruzione (l'ultimo dei quali in ordine di tempo, contestato al capo 94, risulta commesso sino al 25 marzo 2015) in relazione ai quali, alla data della pronuncia di appello, il termine di prescrizione, tenuto conto dei giorni di sospensione, non risultava ancora decorso. Né risulta rilevabile d'ufficio, in ragione della già evidenziata inammissibilità del motivo di ricorso, la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello in relazione a taluni degli ulteriori episodi corruttivi, diversi da quelli contestati ai capi 3) e 7), avuto riguardo al principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale "In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi . dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01). Non vi sono le condizioni per far prevalere una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., anche in assenza di elementi di prova evidenti allegati dal ricorrente. 4. Sono altresì manifestamente infondati il terzo e quarto motivo del ricorso proposto da ET, ad eccezione dell'ultimo segmento del quarto motivo relativo all'omessa espunzione dal calcolo della pena dei reati prescritti, che risulta assorbito per effetto dell'accoglimento dei motivi concernente la prescrizione del delitto di associazione per delinquere di cui al capo 1) e dei reati di corruzione di cui ai capi 3) e 7). 4.1. La censura prospettata da ET con il terzo motivo risulta meramente reiterativa di analoga censura prospettata con l'atto di appello e comunque manifestamente infondata. I giudici di merito, con motivazione logica, coerente e immune da vizi, hanno ampiamente esposto le ragioni che destituiscono di fondamento la richiesta di riqualificazione dei fatti contestati a titolo di peculato 7 nella diversa fattispecie di peculato d'uso di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen. La Corte di appello, sul punto, ha condivisibilmente evidenziato come il meccanismo illecito consistente nella consegna da parte dell'imputato, a fronte della corresponsione di somme di denaro, delle carte di credito in giacenza ai coimputati, che le utilizzavano depauperandole del loro contenuto, prima della loro reimmissione nel circuito per la consegna ai destinatari, sia del tutto incompatibile con il concetto di "uso momentaneo" del bene sottratto. Né è risultato che siano mai state restituite le somme sottratte mediante l'abusivo utilizzo delle carte di credito, ciò che comunque non sarebbe stato sufficiente ad ipotizzare il peculato d'uso, posto che la restituzione avrebbe avuto, comunque, ad oggetto un bene diverso da quello oggetto di appropriazione. Va, in proposito, ribadito il principio espresso da questa Corte secondo il quale "Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendone la disponibilità per ragioni del suo servizio, si appropri della raccomandata contenente una carta di credito, nonché della corrispondenza ordinaria contenente il codice di attivazione della carta medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il portalettere riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto, anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, l'attività svolta persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo i valori della libertà e segretezza delle comunicazioni)" (Sez. 6, Sentenza n. 49843 del 25/09/2018, Rv. 274205-01). 4.2. Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, è la censura prospettata con il quarto motivo di ricorso di ET, concernente il trattamento sanzionatorio ed in particolare l'eccessiva entità della pena e degli aumenti per la continuazione. La Corte di appello ha confermato la pena irrogato con la sentenza di primo grado, previo rigetto del motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente si era doluto esclusivamente della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, mentre nessuna doglianza era stata prospettata quanto alla eccessività della pena base (già individuata nel minimo edittale pari a quattro anni di reclusione) o in ordine agli aumenti per la continuazione. 7. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di OV NO, CO Di AT e AT VI perché il reato partecipazione ad associazione per delinquere contestato al capo 1) è estinto per prescrizione. La sentenza va altresì annullata senza rinvio nei confronti di ZO ET perché i reati di cui ai capi 1), 3) e 7) sono estinti per prescrizione, con conseguente rideternninazione della pena finale in anni quattro e mesi nove di 8 reclusione, determinata sottraendo dalla pena di anni quattro, mesi dieci e giorni quindici di reclusione, irrogata dai giudici di merito, la pena pari a giorni quindici (corrispondenti all'entità dell'aumento disposto per ciascuno dei reati satellite in aumento sulla pena base di anni quattro di reclusione stabilita per il più grave reato di peculato di cui al capo 94) per ciascuno dei tre reati estinti per prescrizione, per complessivi giorni quarantacinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO OV, Di AT CO e VI AT perché il reato del capo 1) è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di ET ZO perché i reati dei capi 1), 3) e 7) sono estinti per prescrizione, e ridetermina la pena finale di anni quattro mesi nove di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del ET. Così deciso, il 26/02/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente al capo 1) per le posizioni di VI, NO e Di AT, per l'annullamento senza rinvio per prescrizione limitatamente ai capi 1), 3) e 7) per la posizione di ET con rideterminazione della pena e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto;
udito l'Avv. Marco Natale del foro di Napoli Nord, quale sostituto processuale dell'avvocato Irene Cossu del foro di Napoli, difensore di CO Di AT, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14877 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: LICCI ROBERTA Data Udienza: 26/02/2026 udito l'Avvocato Guglielmo Pezzolla del foro di Bari, quale sostituto processuale dell'Avv. Gennaro Caracciolo del foro di Santa Maria Capua Vetere, difensore di ZO ET, che si è si riportato ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. Alessandro Orciuli del foro di Napoli, quale sostituto processuale dell'Avv. Carlo Ercolino del foro di Napoli, difensore di AT VI, che si è riportato ai motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli e appellata, tra gli altri, dagli odierni ricorrenti ZO ET, CO Di AT, AT VI e OV NO: - quanto alla posizione di ZO ET, confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato ET per il reato di associazione per delinquere e plurimi reati di corruzione e peculato alla pena complessiva di anni quattro, mesi dieci e giorni quindici di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e la continuazione tra i reati contestati e con l'ulteriore reato di cui alla sentenza n. 5667/15 irrevocabile il 29/09/2016; - quanto alla posizione di CO Di AT, rideterminava in anni due e mesi sei di reclusione per il solo reato di associazione per delinquere contestato ai capo 1), previa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 62), 74), 78) e 92); - quanto alla posizione di AT VI, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen„ rideterminava in anni uno di reclusione la pena per il solo reato di associazione per delinquere contestato al capo 1), previa concessione delle generiche equivalenti alla contestata aggravante e declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo 104); - quanto alla posizione di OV NO, in accoglimento della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava in anni uno di reclusione la pena per il solo reato di associazione per delinquere contestato al capo 1), previa concessione delle generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante e declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti gli altri reati originariamente contestati ai capi 44), 45), 65), 66), 73), 74), 77), 78), 83), 91), 92), 95) e 104). 2. Avverso la sentenza sopra indicata, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, ZO ET, CO Di AT, AT VI e OV NO, articolando, ciascuno, i 2 seguenti motivi di seguito sintetizzati, conformemente al disposto conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Con il ricorso proposto da ZO ET sono stati articolati quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 2, 157, 161 cod. proc. pen. e 319 e 321 cod. pen.. La Corte di appello ha omesso di rilevare la prescrizione di tutti i delitti di corruzione contestati a ET, commessi tra il novembre 2014 e il marzo 2015, così violando il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. Si rileva che la pena massima prevista per il reato di corruzione, secondo la disciplina all'epoca vigente, precedente alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, entrata in vigore il 31 gennaio 2019, era pari ad anni otto di reclusione. Calcolando l'aumento di un quarto per la interruzione secondo la disciplina previgente alle modifiche introdotte con la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), in vigore dal 4/7/2017, il termine di prescrizione massima corrisponde ad anni dieci di reclusione. Tenuto conto dei 262 giorni di sospensione dei termini di prescrizione indicati dalla Corte di appello, la prescrizione risulterebbe maturata per tutti gli episodi di corruzione tra il novembre 2024 ed il marzo 2025 e dunque anteriormente alla sentenza di appello. 3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine alla prova della partecipazione di ET alla contestata associazione per delinquere, per avere la Corte di appello ritenuto l'imputato responsabile del delitto associativo sulla base di argomentazioni meramente assertive, valorizzando rapporti solo occasionali con i coimputati, senza che risulti la conoscenza del programma criminoso né la volontà di ET di aderirvi. Viene altresì dedotto vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, per avere omesso il giudice di appello di esporre le ragioni del trattamento sanzionatorio, che risulta eccessivo a fronte del ruolo di mero ,partecipe dell'imputato, per il quale la pena prevista è della reclusione fino a cinque anni. È stata, altresì, dedotta violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per mancato rilievo della prescrizione maturata prima della pronuncia di appello in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere, contestata con permanenza cessata, secondo quanto stabilito dalle sentenze di merito, il 22/11/2016. La prescrizione risultava dunque già decorsa prima della pronuncia della sentenza di appello. 3.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 314, secondo comma e 117 cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente escluso la configurabilità del peculato d'uso in relazione alle condotte ascritte a ET, consistenti nella sottrazione di carte di credito e documenti contenuti in corrispondenza assicurata da lui detenuta quale 3 dipendente postale e consegnata a terzi per la successiva dispersione. La condotta era, dunque, finalizzata ad un utilizzo transitorio e contingente del bene, senza finalità di stabile impossessamento o di arricchimento personale. Il prelievo di denaro, peraltro operato da altri soggetti, non ha infatti implicato alcuna trasformazione materiale dei beni di cui si contesta l'appropriazione. 3.4. Con il quarto motivo, sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione della pena per i reati residui, determinata in misura manifestamente eccessiva e senza fornire un adeguato supporto argomentativo sia in ordine al quantum iniziale sia in ordine agli aumenti per la continuazione, nonché in punto di disciplina del reato continuato di cui all'art. 81 cod. pen, non riconosciuta nella sua massima estensione, ed in ogni caso in ordine alla omessa espunzione dal calcolo dell'aumento di pena per i reati estinti per prescrizione. 4. Con il ricorso proposto da CO Di AT sono stati articolati tre motivi. 4.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto al calcolo della prescrizione per il reato associativo di cui al capo 1). La Corte ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione non fosse ancora decorso, individuando quale termine ultimo, decorrente dalla data del 22/11/2016 individuata quale data di cessazione della permanenza della contestata associazione, la data del 22/08/2025, cui poi ha aggiunto 262 giorni di sospensione della prescrizione. In realtà, tenuto conto della pena prevista per il partecipe all'associazione, ruolo attribuito a Di AT nel capo di imputazione, il reato si è prescritto in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, ovvero in data 12/02/2025. 4.2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, è stato dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, non sussistendo alcuna prova dell'affectio societatis in capo al ricorrente. La Corte di appello non ha, inoltre, tenuto in debito conto le dichiarazioni dell'imputato che, nel corso del suo esame, ha ammesso di avere offerto supporto all'amico RU precisando tuttavia di non avere alcun contatto con gli altri coimputati. 4.3. Con il terzo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte di appello, pur dando atto della prescrizione del reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. contestato al capo 92) e già assunto come reato base dal giudice di primo grado, ha ritenuto di applicare la medesima pena base di anni due e mesi sei di reclusione in relazione all'unico reato residuo (essendo tutti gli altri reati estinti per prescrizione), senza alcuna specifica motivazione. Non si comprende se tale pena sia stata individuata dopo avere 4 operato la riduzione per le concesse attenuanti generiche o se invece tale riduzione non sia stata in concreto operata. È in ogni caso incongruo per eccesso il calcolo della pena, essendosi limitata la Corte di appello a sottrarre dalla pena irrogata in primo grado solo i due mesi di aumento per i reati satellite prescritti, senza, tuttavia, ricalibrare la pena base in relazione al residuo reato di cui all'art. 416 cod. pen. 4.4. Con i motivi nuovi, il ricorrente ha insistito, con il primo motivo, nella censura relativa alla prescrizione del reato di cui all'art. 416 cod. pen., maturata alla data del 12 febbraio 2025, (già computati i giorni di sospensione), evidenziando che verosimilmente la Corte ha, erroneamente, tenuto conto dell'aumento per le circostanze aggravanti contestate che, non essendo ad effetto speciale, dovevano invece escludersi dal computo. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 5. Con il ricorso proposto da AT VI, con un unico motivo, è stata denunciata l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, pur essendo il termine decorso prima della sentenza di appello. La Corte, a fronte dello specifico rilievo dell'appellante sul punto, ha individuato erroneamente la data di prescrizione nel 25/08/2025 (oltre ai 262 giorni di sospensione), laddove il calcolo corretto (ovvero sette anni e mezzo, cui aggiungere i 262 giorni di sospensione) rende evidente l'intervenuta prescrizione in data antecedente e . prossima al marzo 2025, comunque in epoca precedente alla conclusione del giudizio di appello. Il ricorrente precisa, in proposito, che, pur in presenza di concordato, non vi è stata alcuna rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato. 6. Con il ricorso proposto nell'interesse di OV NO, con un unico motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di rilevare la prescrizione del reato associativo per il quale era intervenuto concordato in appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È fondata la censura relativa all'omessa declaratoria di prescrizione del reato associativo contestato al capo 1) articolata con l'ultimo segmento del secondo motivo del ricorso proposto da ET, con il primo motivo di ricorso e con 5 il primo dei motivi nuovi proposti da Di AT e con l'unico motivo proposto dai ricorrenti VI e NO. Come si evince dal capo di imputazione e dalle sentenze di merito, agli odierni ricorrenti è stata contestata la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1), che è punita con la pena massima di cinque anni. Poiché la permanenza della contestata associazione è cessata, come precisato dai giudici di merito, il 22/11/2016, a decorrere da tale data deve calcolarsi il termine di prescrizione massima pari a sette anni e mezzo, che, computati i 262 giorni di sospensione indicati dalla Corte di appello, risulta decorso alla data del 9/02/2025, antecedente alla pronuncia della sentenza di appello. 2. L'accoglimento dei motivi di ricorso concernente la prescrizione del reato associativo preclude l'esame dei primi due segmenti del secondo motivo di ricorso di ET, incentrati sul vizio di motivazione quanto alla prova della partecipazione alla contestata associazione ed al relativo trattamento sanzionatorio, nonché del secondo e terzo motivo di ricorso e del secondo motivo nuovo proposti da Di AT, incentrati sul difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione all'associazione ed al trattamento sanzionatorio, fermo che si tratta, per entrambi i ricorrenti, di motivi formulati in termini del tutto generici e comunque manifestamene infondati, alla luce della articolata motivazione della Corte di appello, immune da vizi, con cui i ricorrenti neppure si confrontano. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale "In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale)." (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275- 01). Non vi sono le condizioni per far prevalere una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., anche in assenza di elementi di prova evidenti allegati dai ricorrenti. 3. Il primo motivo del ricorso proposto da ET, con il quale si censura l'omessa declaratoria di prescrizione di tutti i reati di corruzione contestati, è fondato limitatamente a reati di cui ai capi 3 (commesso sino al 19/05/2014) e 7 (commesso sino all'11/06/2014) in relazione ai quali, tenuto conto della pena massima di anni otto di reclusione prevista dalla disciplina, applicabile ratione 6 / temporis, previgente alla modifica introdotta con legge 27 maggio 2015, n. 69, in vigore dal 14/06/2015 (che ha sostituito, quanto al reato di cui all'art. 319 cod. pen, la pena massima di otto anni con quella di dieci anni), il termine di prescrizione, computati i 262 giorni di sospensione, risulta decorso rispettivamente il 6/02/25 (quanto al capo 3) e il capo 7, 28/2/25 (quanto al capo 7), dunque in epoca precedente alla pronuncia della sentenza di appello. Il motivo è invece manifestamente infondato quanto ai diversi capi di imputazione relativi agli ulteriori episodi di corruzione (l'ultimo dei quali in ordine di tempo, contestato al capo 94, risulta commesso sino al 25 marzo 2015) in relazione ai quali, alla data della pronuncia di appello, il termine di prescrizione, tenuto conto dei giorni di sospensione, non risultava ancora decorso. Né risulta rilevabile d'ufficio, in ragione della già evidenziata inammissibilità del motivo di ricorso, la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di appello in relazione a taluni degli ulteriori episodi corruttivi, diversi da quelli contestati ai capi 3) e 7), avuto riguardo al principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale "In caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi . dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01). Non vi sono le condizioni per far prevalere una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., anche in assenza di elementi di prova evidenti allegati dal ricorrente. 4. Sono altresì manifestamente infondati il terzo e quarto motivo del ricorso proposto da ET, ad eccezione dell'ultimo segmento del quarto motivo relativo all'omessa espunzione dal calcolo della pena dei reati prescritti, che risulta assorbito per effetto dell'accoglimento dei motivi concernente la prescrizione del delitto di associazione per delinquere di cui al capo 1) e dei reati di corruzione di cui ai capi 3) e 7). 4.1. La censura prospettata da ET con il terzo motivo risulta meramente reiterativa di analoga censura prospettata con l'atto di appello e comunque manifestamente infondata. I giudici di merito, con motivazione logica, coerente e immune da vizi, hanno ampiamente esposto le ragioni che destituiscono di fondamento la richiesta di riqualificazione dei fatti contestati a titolo di peculato 7 nella diversa fattispecie di peculato d'uso di cui all'art. 314, secondo comma, cod. pen. La Corte di appello, sul punto, ha condivisibilmente evidenziato come il meccanismo illecito consistente nella consegna da parte dell'imputato, a fronte della corresponsione di somme di denaro, delle carte di credito in giacenza ai coimputati, che le utilizzavano depauperandole del loro contenuto, prima della loro reimmissione nel circuito per la consegna ai destinatari, sia del tutto incompatibile con il concetto di "uso momentaneo" del bene sottratto. Né è risultato che siano mai state restituite le somme sottratte mediante l'abusivo utilizzo delle carte di credito, ciò che comunque non sarebbe stato sufficiente ad ipotizzare il peculato d'uso, posto che la restituzione avrebbe avuto, comunque, ad oggetto un bene diverso da quello oggetto di appropriazione. Va, in proposito, ribadito il principio espresso da questa Corte secondo il quale "Commette il delitto di peculato il portalettere che, avendone la disponibilità per ragioni del suo servizio, si appropri della raccomandata contenente una carta di credito, nonché della corrispondenza ordinaria contenente il codice di attivazione della carta medesima. (In motivazione, la Corte ha precisato che il portalettere riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto, anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, l'attività svolta persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo i valori della libertà e segretezza delle comunicazioni)" (Sez. 6, Sentenza n. 49843 del 25/09/2018, Rv. 274205-01). 4.2. Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, è la censura prospettata con il quarto motivo di ricorso di ET, concernente il trattamento sanzionatorio ed in particolare l'eccessiva entità della pena e degli aumenti per la continuazione. La Corte di appello ha confermato la pena irrogato con la sentenza di primo grado, previo rigetto del motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente si era doluto esclusivamente della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, mentre nessuna doglianza era stata prospettata quanto alla eccessività della pena base (già individuata nel minimo edittale pari a quattro anni di reclusione) o in ordine agli aumenti per la continuazione. 7. Alla stregua di tali considerazioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di OV NO, CO Di AT e AT VI perché il reato partecipazione ad associazione per delinquere contestato al capo 1) è estinto per prescrizione. La sentenza va altresì annullata senza rinvio nei confronti di ZO ET perché i reati di cui ai capi 1), 3) e 7) sono estinti per prescrizione, con conseguente rideternninazione della pena finale in anni quattro e mesi nove di 8 reclusione, determinata sottraendo dalla pena di anni quattro, mesi dieci e giorni quindici di reclusione, irrogata dai giudici di merito, la pena pari a giorni quindici (corrispondenti all'entità dell'aumento disposto per ciascuno dei reati satellite in aumento sulla pena base di anni quattro di reclusione stabilita per il più grave reato di peculato di cui al capo 94) per ciascuno dei tre reati estinti per prescrizione, per complessivi giorni quarantacinque.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO OV, Di AT CO e VI AT perché il reato del capo 1) è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di ET ZO perché i reati dei capi 1), 3) e 7) sono estinti per prescrizione, e ridetermina la pena finale di anni quattro mesi nove di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del ET. Così deciso, il 26/02/2026