Sentenza 15 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2004, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CHIRIACO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2003 i dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2899 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 2 agosto 2000, Rep. N. 54912;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16045/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/09/99 - R.G.N. 18698/95;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 12/05/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.. La Corte di Cassazione riunita in Camera di consiglio, visto il ricorso con cui il sig. BA Di TO, deducendo insufficienza di motivazione ed erronea valutazione di circostanze obiettive, chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, indicata in epigrafe, che ha respinto la sua domanda volta ad ottenere nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il riconoscimento della malattia professionale dalla quale è affetto.
Visto il controricorso dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Vista la richiesta del P.M. in persona del s. Procuratore Generale il quale ha rilevato che l'unico motivo di ricorso si fonda sulla pretesa insufficienza di motivazione ed erronea valutazione di circostanze obiettive, ricavate dal quadro diagnostico fornito dal C.T.U..
Considerato che il P.M. ha sostenuto, nella sua requisitoria scritta, condividendo i principi più volte richiamati da questa Corte, che nelle controversie previdenziali e in quelle relative all'accertamento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio, il difetto di motivazione della sentenza che aderisca alle conclusioni della C.T.U. "è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la cen- sura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico-formale e perciò si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (da ultimo v. Cass. n. 6432/2002)", chiedendo, per l'effetto, il rigetto del ricorso in quanto non risulta fondato su motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.. Ritenuto che il motivo con cui la difesa ricorrente denuncia genericamente, nella sua articolazione essenziale, la condivisione acritica, da parte della sentenza, della valutazione medico-legale operata "neppure compiutamente" dal CTU, è palesemente carente della definizione di un concreto contenuto, che consenta di identificare l'oggetto della doglianza a fronte del convincimento espresso dal Tribunale.
Considerato, pertanto, che in applicazione dell'art. 375, cod.proc.civ., la richiesta del Procuratore generale merita di essere condivisa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese ex art. 152, disp.att. c.p.c..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004