Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 239
CASS
Sentenza 10 gennaio 2003

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In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, il diritto alla relativa prestazione richiede che l'infortunio sia stato provocato da una "causa violenta" (art. 2, d.P.R. n. 1124 del 1965) che può riscontrarsi anche in riferimento allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, qualora esso sia caratterizzato dalla intensità dell'energia spiegata, concentrata in un breve arco temporale, che va identificato nell'unità cronologica costituita dal turno di lavoro (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto insussistente la "causa violenta" nello sforzo posto in essere da due lavoratrici, le quali, per un intero turno lavorativo, avevano, rispettivamente, provveduto a rifilare con un coltello plastiche di particolare durezza e ad inserire tappi in scarponi da sci mediante una graffettatrice, contraendo entrambe una tendinite acuta).

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  • 1Le strisce blu comunali
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 febbraio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2003, n. 239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 239
Data del deposito : 10 gennaio 2003

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