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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
UT NI, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2022 depositato il 15/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21434 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27453 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore di parte ricorrente insiste nella cessazione della materia del contendere e nella condanna alle spese.
Resistente: il Comune di Lamezia Terme chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 15.3.2022 al Comune di Lamezia Terme, Ricorrente_1 adiva questa Corte di giustizia tributaria di primo grado per impugnare l'avviso di accertamento n. 21434 del 29.10.2021, emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Lamezia Terme, notificatole il 3.2.2022, relativo a maggiore importo per la
Tasi dell'anno di imposta 2016, nonché l'avviso di accertamento n. 27453 del 29.10.2021, emesso dal medesimo Ufficio Tributi del Comune di Lamezia Terme, notificatole il 30.1.2022, in relazione a maggiore importo di Tasi per l'anno di imposta 2017.
La ricorrente, in particolare, lamentava l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per: 1) errata quantificazione della tassa;
2) carenza di motivazione degli atti.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità degli atti impugnati;
con vittoria di spese e competenze di giudizio
(cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio il Comune di Lamezia Terme, tramite apposita memoria, depositata in segreteria il
18.4.2023, con cui rilevava di avere aveva annullato, in via di autotutela, con atto comunicato il 9.9.2022, i provvedimenti impugnati, chiedendo, pertanto, una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 27.4.2023, il difensore della ricorrente evidenziava che, in assenza di tempestivo riscontro all'istanza di autotutela, aveva dovuto notificare, entro i termini di legge, il ricorso.
All'udienza del 9.5.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle richieste delle parti, per come trascritto in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in via di autotutela degli avvisi di accertamento impugnati, su cui si fondava la pretesa tributaria contestata dalla ricorrente (cfr. i provvedimenti del Comune di Lamezia Terme del 9.4.2022), determina la cessazione della materia del contendere, per come riconosciuto da entrambe le parti (cfr. il verbale di udienza del 9.5.2023).
Le spese di giudizio, peraltro, devono essere compensate per metà, avendo il Comune di Lamezia Terme esercitato il potere di annullamento della pretesa tributaria in via amministrativa soltanto dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso.
Esse vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta (nell'intero euro 280,00, di cui euro 90,00 per la fase di studio della controversia ed euro
455,00 per la fase introduttiva;
euro 55,00 per la trattazione ed euro 90,00 per la decisione) nonché delle spese vive documentate (euro 60,00).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di giudizio tra le parti e condanna il Comune di Lamezia Terme al rimborso della restante metà, liquidata in euro 140,00 per onorari ed euro 30,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catanzaro, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
IO TI RI ER CA
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 09/05/2023 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
UT NI, RE
CASCIARO GIUSEPPE, Giudice
in data 09/05/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1153/2022 depositato il 15/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21434 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 27453 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore di parte ricorrente insiste nella cessazione della materia del contendere e nella condanna alle spese.
Resistente: il Comune di Lamezia Terme chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 15.3.2022 al Comune di Lamezia Terme, Ricorrente_1 adiva questa Corte di giustizia tributaria di primo grado per impugnare l'avviso di accertamento n. 21434 del 29.10.2021, emesso dall'Ufficio Tributi del Comune di Lamezia Terme, notificatole il 3.2.2022, relativo a maggiore importo per la
Tasi dell'anno di imposta 2016, nonché l'avviso di accertamento n. 27453 del 29.10.2021, emesso dal medesimo Ufficio Tributi del Comune di Lamezia Terme, notificatole il 30.1.2022, in relazione a maggiore importo di Tasi per l'anno di imposta 2017.
La ricorrente, in particolare, lamentava l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati per: 1) errata quantificazione della tassa;
2) carenza di motivazione degli atti.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità degli atti impugnati;
con vittoria di spese e competenze di giudizio
(cfr. il ricorso).
Si costituiva in giudizio il Comune di Lamezia Terme, tramite apposita memoria, depositata in segreteria il
18.4.2023, con cui rilevava di avere aveva annullato, in via di autotutela, con atto comunicato il 9.9.2022, i provvedimenti impugnati, chiedendo, pertanto, una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria illustrativa depositata in segreteria il 27.4.2023, il difensore della ricorrente evidenziava che, in assenza di tempestivo riscontro all'istanza di autotutela, aveva dovuto notificare, entro i termini di legge, il ricorso.
All'udienza del 9.5.2023, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle richieste delle parti, per come trascritto in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto annullamento in via di autotutela degli avvisi di accertamento impugnati, su cui si fondava la pretesa tributaria contestata dalla ricorrente (cfr. i provvedimenti del Comune di Lamezia Terme del 9.4.2022), determina la cessazione della materia del contendere, per come riconosciuto da entrambe le parti (cfr. il verbale di udienza del 9.5.2023).
Le spese di giudizio, peraltro, devono essere compensate per metà, avendo il Comune di Lamezia Terme esercitato il potere di annullamento della pretesa tributaria in via amministrativa soltanto dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso.
Esse vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della effettiva attività difensiva svolta (nell'intero euro 280,00, di cui euro 90,00 per la fase di studio della controversia ed euro
455,00 per la fase introduttiva;
euro 55,00 per la trattazione ed euro 90,00 per la decisione) nonché delle spese vive documentate (euro 60,00).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per metà le spese di giudizio tra le parti e condanna il Comune di Lamezia Terme al rimborso della restante metà, liquidata in euro 140,00 per onorari ed euro 30,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Catanzaro, il 9.5.2023.
Il giudice relatore La Presidente
IO TI RI ER CA