Sentenza 9 agosto 2011
Massime • 1
L'alterazione di una pistola-giocattolo non integra la fattispecie criminosa di alterazione di arma, perché non si tratta di arma da sparo. (La Corte ha precisato che ove l'alterazione si sostanzi nella trasformazione della pistola-giocattolo in arma da sparo si configura il reato di cui all'art. 23 l. n. 110 del 1975 perché ogni arma da fuoco è incompatibile con la "clandestinità").
Commentario • 1
- 1. Pistola giocattolo: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 09/08/2011, n. 31873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31873 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 09/08/2011
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 21
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 26613/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TI N. IL 27/09/1972;
avverso la sentenza n. 933/2010 CORTE APPELLO di MESSINA, del 26/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/08/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci, che ha concluso per il rigetto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SA CA il giorno 28.8.2009 ha esploso un colpo d'arma da fuoco (una pistola giocattolo alterata) colpendo volontariamente alla coscia sinistra OL PE, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 8 giorni. Quattro i reati ascrittigli: artt. 582, 585, 576 n. 2, art. 61 c.p., n. 1 (capo A); art. 81 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 12 e 14 (capo
B); art. 81 c.p., art. 23, comma 3 e L. n. 110 del 1975, art. 4 (capo C); art. 612 c.p. (capo D). Con sentenza del 26.1-20.4.2011 la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal locale GIP in data 29.3.2010. 2. Due i motivi di ricorso:
- violazione della L. n. 110 del 1975, art. 3, in ragione dell'originaria natura di arma giocattolo, per ciò stesso sottratta ad ogni onere di punzonatura: si sarebbe perciò trattato di "arma bianca alterata", con la conseguente applicabilità della norma appena richiamata;
- violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, perché erroneamente i Giudici del merito avrebbero ritenuto non satisfattiva la somma da lui tempestivamente offerta alla persona offesa, che nulla di più aveva sollecitato.
3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi.
Come già ripetutamente insegnato da questa Corte suprema (Sez. 1, sent. 4606 del 26.9-11.10.1995; Sez. 1, sent. 1323 del 18.3- 18.4.1991), la L. n. 10 del 1975, art. 3 è configurabile solo quando lo strumento sul quale vengono apportate le alterazioni sia già originariamente un'arma da fuoco. Nel caso della pistola giocattolo, invece, delle due l'una: o ci si trova in presenza di una vera e propria trasformazione in arma da sparo - ed allora è applicabile la L. n. 110 del 1975, art. 23, perché, come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale, ogni arma da fuoco in quanto tale è, per la legislazione nazionale, incompatibile con la "clandestinità" - ovvero non è stata realizzata alcuna arma da sparo - ed allora non è configurabile alcun reato della pertinente legislazione speciale -.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità (la Corte argomenta della messa a disposizione della somma di 500 Euro, il ricorrente parla di 700 Euro senza confrontarsi in alcun modo con la diversa somma ripetutamente richiamata dal Giudice d'appello) e manifesta infondatezza (perché è costante l'insegnamento per il quale la congruità della somma di risarcimento è valutata dal giudice penale e non dalla parte (Sez. 1, sent. 18440 del 28.4- 25.5.2006; Sez. 1^, sent. 11207 del 29.9-9.11.1994-, e neppure dal giudice tutelare, nel caso di minorenni Sez. 1^, sent. 35187 del 10.7- 21.10.2002) . Nella fattispecie vi è specifica motivazione sulle ragioni per le quali la somma offerta (anche a prescindere dalle modalità della messa a disposizione della somma) è stata giudicata non congrua.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2011