TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/11/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4525/2016 R.G.
Oggetto: Vendita di cose immobili
VERTENTE
TRA
), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Baldassarre per mandato a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICE
E
) e Controparte_2 C.F._2 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_3 C.F._3
TO PA AR per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI
*****
All'udienza del 5/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, rassegnate dai procuratori costituiti e da intendersi qui testualmente ritrascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La domanda ha per oggetto l'accertamento e la declaratoria della risoluzione per inadempimento dell'atto di transazione del 13/3/2014 e del contratto di comodato del 1/3/2014 intercorsi tra le parti, con condanna dei convenuti al pagamento della penale nella misura di € 50.000,00 nonché al risarcimento dei danni derivanti dal sequestro di due fabbricati oggetto di atti pubblici di vendita del 27/2/2009 e del 25/8/2010 nella misura di € 150.000,00, a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale.
Nel costituirsi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e la prova per interpello.
Preliminarmente, non si ritiene di esaminare l'eccezione proposta dai convenuti in ordine al difetto di legittimazione attiva della a richiedere il Pt_1 risarcimento dei danni derivanti dal sequestro penale dei due fabbricati oggetto di atti pubblici di vendita del 27/2/2009 e del 25/8/2010, stipulati non con l'attrice ma con ET LI, in rappresentanza della società
Omnia Immobiliare s.r.l., poiché detta domanda è conseguente alla valutazione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'atto di transazione del 13/3/2014 e del contratto di comodato del 1/3/2014, certamente stipulato dai convenuti con la principale e preliminare Pt_1 oggetto di esame.
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Con l'atto di transazione del 13/3/2014, l'attrice, anche in rappresentanza di
ET LI, e i convenuti hanno raggiunto un accordo in relazione alla richiesta di danni attinenti al contestato inadempimento nella compravendita dei due fabbricati e quelli derivanti dal sequestro penale degli stessi, con l'offerta da parte dei convenuti all'attrice e alla LI del comodato per 15 anni di due fondi olivetati in agro di Presicce.
Il contratto di comodato tra la , proprietaria dei due fondi, e la CP_3 società agricola era stato già stipulato in data 1/3/2014. Controparte_1
Lo stesso, oltre a regolare la concessione in comodato gratuito dei fondi agricoli, al punto 10) contiene l'impegno per la comodante di trasferire ed
2 asservire la volumetria degli stessi a favore della predetta azienda agricola comodataria con apposito atto notarile, da stipulare a parte, al momento in cui la comodataria lo avrebbe richiesto. Nello stesso paragrafo è contenuta una clausola penale per la quale, in caso di rifiuto della comodante a adempiere a detto impegno, alla stessa verrebbe applicata una penale di €
50.000,00, pari alla metà del valore dei terreni comodati. Avvalendosi di detta clausola, la con lettera in data 11/6/2015, invitava e diffidava la Pt_1
a cedere per asservimento la volumetria di detti terreni per CP_3
l'ampliamento di un fabbricato sito nel Comune di Morciano di Leuca, quale immobile strutturale a servizio dell'azienda agricola. In mancanza di riscontro a tale richiesta, l'attrice ha citato in giudizio i convenuti chiedendo la risoluzione per grave inadempimento dell'atto di transazione e del contratto di comodato, oltre al pagamento della penale di € 50.000,00 e al risarcimento dei danni, nella misura di € 150.000,00, derivanti dal deprezzamento e dal mancato godimento dell'immobile acquistato il
25/8/2010, sia perché sottoposto a sequestro penale sia perché edificato con atto di asservimento nullo.
Ciò posto, va premesso che la lettera del 11/6/2015 non può essere considerata come diffida ad adempiere ex art.1454 c.c., poiché la non CP_3 era inadempiente avendo le parti concordato che la stipulazione notarile dell'atto di asservimento sarebbe avvenuta al momento in cui la comodataria lo avrebbe richiesto, e non vi era stata alcuna precedente richiesta inevasa.
La lettera può comunque valere come richiesta di adempimento e la questione può essere esaminata con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c..
Secondo l'attrice, l'inadempimento sarebbe consistito nell'avere la CP_3 omesso di convocarla, nel termine di 30 giorni, presso un notaio di suo gradimento, per la stipulazione del contratto di trasferimento di cubatura, predisponendo la documentazione necessaria.
Non si ritiene di indagare sulla circostanza se la lettera del 11/5/2015 sia pervenuta alla né sulla liceità dell'operazione concordata di CP_3 trasferimento di cubatura tra fondi situati in Comuni diversi, poiché detto
3 trasferimento, per costante giurisprudenza, è consentito soltanto tra fondi contigui o, quantomeno, posti a significativa vicinanza, e dotati di omogeneità urbanistica. Infatti, si tratta di circostanze ininfluenti sulla decisione e, quanto alla liceità dell'operazione, sarebbe compito del Comune di Morciano di
Leuca di verificarla per il rilascio del permesso di costruire.
Nel punto 10) del contratto di comodato si ravvisa soltanto l'impegno per la di trasferire ed asservire la volumetria del terreno oggetto del CP_3 comodato in favore dell'azienda agricola comodataria, Controparte_1 con apposito atto notarile, da stipulare a parte, al momento che la comodataria lo richiederà. Non vi è alcun impegno per la di scegliere CP_3 il notaio, obbligo individuato dall'attrice, letteralmente di propria iniziativa, nella raccomandata 11/6/2015, né può ravvisarsi alcun rifiuto ad adempiere all'impegno assunto.
Questo è già sufficiente per escludere l'inadempimento indicato per giustificare la risoluzione del contratto di comodato e per applicare la penale prevista per tale comportamento.
Può, tuttavia, aggiungersi, che, se è vero che la scelta del notaio è libera e può essere concordata tra le parti dell'atto da stipulare, è consuetudine che il notaio sia scelto dalla parte di chi acquista e, nel caso in esame, sarebbe stata l'azienda dell'attrice a ottenere un beneficio dal trasferimento della volumetria dei terreni comodati e, quindi, a dover corrispondere la spese relative alla registrazione, così come, peraltro, specificato, nello stesso contratto di comodato.
Il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di comodato comporta il rigetto anche di quella dell'atto di transazione, pienamente valido, e, di conseguenza, di tutte le richieste di risarcimento, oggetto dell'atto di transazione stesso.
Peraltro, non risulta che l'attrice, nel chiedere la risoluzione del contratto di comodato, abbia restituito i terreni comodati o, almeno, abbia offerto di restituirli.
Le spese - regolate in dispositivo ex d.m. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia - seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla do-manda proposta nel giudizio n. 4525/2016 r.g., rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e accessori di legge.
Lecce, 03/11/2025
Il Giudice
AN FI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4525/2016 R.G.
Oggetto: Vendita di cose immobili
VERTENTE
TRA
), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Francesco Baldassarre per mandato a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICE
E
) e Controparte_2 C.F._2 [...]
( ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_3 C.F._3
TO PA AR per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTI
*****
All'udienza del 5/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, rassegnate dai procuratori costituiti e da intendersi qui testualmente ritrascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La domanda ha per oggetto l'accertamento e la declaratoria della risoluzione per inadempimento dell'atto di transazione del 13/3/2014 e del contratto di comodato del 1/3/2014 intercorsi tra le parti, con condanna dei convenuti al pagamento della penale nella misura di € 50.000,00 nonché al risarcimento dei danni derivanti dal sequestro di due fabbricati oggetto di atti pubblici di vendita del 27/2/2009 e del 25/8/2010 nella misura di € 150.000,00, a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale.
Nel costituirsi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti e la prova per interpello.
Preliminarmente, non si ritiene di esaminare l'eccezione proposta dai convenuti in ordine al difetto di legittimazione attiva della a richiedere il Pt_1 risarcimento dei danni derivanti dal sequestro penale dei due fabbricati oggetto di atti pubblici di vendita del 27/2/2009 e del 25/8/2010, stipulati non con l'attrice ma con ET LI, in rappresentanza della società
Omnia Immobiliare s.r.l., poiché detta domanda è conseguente alla valutazione della domanda di risoluzione per inadempimento dell'atto di transazione del 13/3/2014 e del contratto di comodato del 1/3/2014, certamente stipulato dai convenuti con la principale e preliminare Pt_1 oggetto di esame.
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Con l'atto di transazione del 13/3/2014, l'attrice, anche in rappresentanza di
ET LI, e i convenuti hanno raggiunto un accordo in relazione alla richiesta di danni attinenti al contestato inadempimento nella compravendita dei due fabbricati e quelli derivanti dal sequestro penale degli stessi, con l'offerta da parte dei convenuti all'attrice e alla LI del comodato per 15 anni di due fondi olivetati in agro di Presicce.
Il contratto di comodato tra la , proprietaria dei due fondi, e la CP_3 società agricola era stato già stipulato in data 1/3/2014. Controparte_1
Lo stesso, oltre a regolare la concessione in comodato gratuito dei fondi agricoli, al punto 10) contiene l'impegno per la comodante di trasferire ed
2 asservire la volumetria degli stessi a favore della predetta azienda agricola comodataria con apposito atto notarile, da stipulare a parte, al momento in cui la comodataria lo avrebbe richiesto. Nello stesso paragrafo è contenuta una clausola penale per la quale, in caso di rifiuto della comodante a adempiere a detto impegno, alla stessa verrebbe applicata una penale di €
50.000,00, pari alla metà del valore dei terreni comodati. Avvalendosi di detta clausola, la con lettera in data 11/6/2015, invitava e diffidava la Pt_1
a cedere per asservimento la volumetria di detti terreni per CP_3
l'ampliamento di un fabbricato sito nel Comune di Morciano di Leuca, quale immobile strutturale a servizio dell'azienda agricola. In mancanza di riscontro a tale richiesta, l'attrice ha citato in giudizio i convenuti chiedendo la risoluzione per grave inadempimento dell'atto di transazione e del contratto di comodato, oltre al pagamento della penale di € 50.000,00 e al risarcimento dei danni, nella misura di € 150.000,00, derivanti dal deprezzamento e dal mancato godimento dell'immobile acquistato il
25/8/2010, sia perché sottoposto a sequestro penale sia perché edificato con atto di asservimento nullo.
Ciò posto, va premesso che la lettera del 11/6/2015 non può essere considerata come diffida ad adempiere ex art.1454 c.c., poiché la non CP_3 era inadempiente avendo le parti concordato che la stipulazione notarile dell'atto di asservimento sarebbe avvenuta al momento in cui la comodataria lo avrebbe richiesto, e non vi era stata alcuna precedente richiesta inevasa.
La lettera può comunque valere come richiesta di adempimento e la questione può essere esaminata con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c..
Secondo l'attrice, l'inadempimento sarebbe consistito nell'avere la CP_3 omesso di convocarla, nel termine di 30 giorni, presso un notaio di suo gradimento, per la stipulazione del contratto di trasferimento di cubatura, predisponendo la documentazione necessaria.
Non si ritiene di indagare sulla circostanza se la lettera del 11/5/2015 sia pervenuta alla né sulla liceità dell'operazione concordata di CP_3 trasferimento di cubatura tra fondi situati in Comuni diversi, poiché detto
3 trasferimento, per costante giurisprudenza, è consentito soltanto tra fondi contigui o, quantomeno, posti a significativa vicinanza, e dotati di omogeneità urbanistica. Infatti, si tratta di circostanze ininfluenti sulla decisione e, quanto alla liceità dell'operazione, sarebbe compito del Comune di Morciano di
Leuca di verificarla per il rilascio del permesso di costruire.
Nel punto 10) del contratto di comodato si ravvisa soltanto l'impegno per la di trasferire ed asservire la volumetria del terreno oggetto del CP_3 comodato in favore dell'azienda agricola comodataria, Controparte_1 con apposito atto notarile, da stipulare a parte, al momento che la comodataria lo richiederà. Non vi è alcun impegno per la di scegliere CP_3 il notaio, obbligo individuato dall'attrice, letteralmente di propria iniziativa, nella raccomandata 11/6/2015, né può ravvisarsi alcun rifiuto ad adempiere all'impegno assunto.
Questo è già sufficiente per escludere l'inadempimento indicato per giustificare la risoluzione del contratto di comodato e per applicare la penale prevista per tale comportamento.
Può, tuttavia, aggiungersi, che, se è vero che la scelta del notaio è libera e può essere concordata tra le parti dell'atto da stipulare, è consuetudine che il notaio sia scelto dalla parte di chi acquista e, nel caso in esame, sarebbe stata l'azienda dell'attrice a ottenere un beneficio dal trasferimento della volumetria dei terreni comodati e, quindi, a dover corrispondere la spese relative alla registrazione, così come, peraltro, specificato, nello stesso contratto di comodato.
Il rigetto della domanda di risoluzione del contratto di comodato comporta il rigetto anche di quella dell'atto di transazione, pienamente valido, e, di conseguenza, di tutte le richieste di risarcimento, oggetto dell'atto di transazione stesso.
Peraltro, non risulta che l'attrice, nel chiedere la risoluzione del contratto di comodato, abbia restituito i terreni comodati o, almeno, abbia offerto di restituirli.
Le spese - regolate in dispositivo ex d.m. 55/2014, in ragione del valore e della complessità della controversia - seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla do-manda proposta nel giudizio n. 4525/2016 r.g., rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e accessori di legge.
Lecce, 03/11/2025
Il Giudice
AN FI
5