Versione
17 dicembre 1961
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1 gennaio 2019
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Art. 12.
Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 9.
Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica, redigono apposito
processo verbale di constatazione ai sensi
Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 9.
Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica, redigono apposito
processo verbale di constatazione ai sensi
Commentario • 1
- 1. Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni privatehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente: "Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. 2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di …
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