Art. 12.
Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 9.
Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica, redigono apposito
processo verbale di constatazione ai sensi
Gli assicuratori e i loro agenti ed incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 9.
Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna, polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.
In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica, redigono apposito
processo verbale di constatazione ai sensi