Articolo 37 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 36Articolo 38
Versione
16 settembre 1950
Art. 37.
Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge e' corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950