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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 1566/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Federico Griguolo)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alfredo Nordio) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Chioggia (VE) in data 13.03.2021 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2021, parte I, n. 13; che dalla predetta unione sono nate i figli (n. il 04.01.2018) e (n. il 13.02.2022); Per_1 Per_2 che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita a Chioggia (Ve), via Cristoforo Colombo, 102/d, è assegnata alla sig.ra
, nella quale vi abiterà con i figli;
Parte_1
pagina 1 di 3 3) il sig. potrà vedere e tenere con sé i due figli minorenni e , a settimane Parte_2 Per_1 Per_2 alterne, nei seguenti modi: il padre terrà con sé i figli due fine settimana al mese (dal sabato mattina alle 8:30 alla domenica sera fino le 21:30), tenuto conto degli impegni scolastici (o di studio) e ludico-sportivi dei figli stessi. In particolare, avere cura che gli stessi vadano a letto non più tardi delle ore 24:00. Il padre dovrà avere sempre cura di rispondere alla chiamata al telefono della madre, quando i figli sono con lui, in particolare alle ore 14:30 e – al sabato sera – anche alle ore
20:30. Il padre potrà tenere con sé i figli in altri periodi e giorni concordati con la madre, in particolare il martedì o il mercoledì fino alle ore 21:30. I pernotti dovranno essere nella casa paterna. Le festività principali, come Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno e Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore in modo alternato ogni anno. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute in modo concordato fra loro. Il padre si impegna a seguire un percorso di potenziamento delle proprie capacità genitoriali con la dott.ssa , che sta già seguendo il figlio Persona_3
. Parimenti farà la madre . I genitori autorizzano, inoltre, la psicologa Per_1 Parte_1 dott.ssa a condividere con le parti il materiale ed i risultati derivanti dall'attività Persona_3 svolta (colloqui, test, osservazioni, relazioni, dati aggregati) del figlio e di loro stessi;
Per_1
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie un assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento pari ad € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione ISTAT;
5) il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere direttamente alla moglie, Parte_2 [...]
, l'assegno di mantenimento per i due figli minori, e , per la cifra pari ad € Parte_1 Per_1 Per_2
350,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 5 di ogni mese, soggetto come per legge a rivalutazione ISTAT;
6) il sig. si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento, a pagare per intero il mutuo Parte_2 della casa in comproprietà sita a Chioggia (Ve) in via Cristoforo Colombo, 102/d, che ad ora ammonta a circa € 450,00 mensili;
7) l'assegno unico di famiglia (AUF) spetterà interamente alla sig. ; Parte_1
8) spese legali compensate.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) (N. 13 Parte I dell'anno 2021).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 1566/2025 promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(Avv. Federico Griguolo)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(Avv. Alfredo Nordio) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Chioggia (VE) in data 13.03.2021 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2021, parte I, n. 13; che dalla predetta unione sono nate i figli (n. il 04.01.2018) e (n. il 13.02.2022); Per_1 Per_2 che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita a Chioggia (Ve), via Cristoforo Colombo, 102/d, è assegnata alla sig.ra
, nella quale vi abiterà con i figli;
Parte_1
pagina 1 di 3 3) il sig. potrà vedere e tenere con sé i due figli minorenni e , a settimane Parte_2 Per_1 Per_2 alterne, nei seguenti modi: il padre terrà con sé i figli due fine settimana al mese (dal sabato mattina alle 8:30 alla domenica sera fino le 21:30), tenuto conto degli impegni scolastici (o di studio) e ludico-sportivi dei figli stessi. In particolare, avere cura che gli stessi vadano a letto non più tardi delle ore 24:00. Il padre dovrà avere sempre cura di rispondere alla chiamata al telefono della madre, quando i figli sono con lui, in particolare alle ore 14:30 e – al sabato sera – anche alle ore
20:30. Il padre potrà tenere con sé i figli in altri periodi e giorni concordati con la madre, in particolare il martedì o il mercoledì fino alle ore 21:30. I pernotti dovranno essere nella casa paterna. Le festività principali, come Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno e Capodanno, Pasqua e
Lunedì dell'Angelo, saranno trascorse con l'uno o l'altro genitore in modo alternato ogni anno. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute in modo concordato fra loro. Il padre si impegna a seguire un percorso di potenziamento delle proprie capacità genitoriali con la dott.ssa , che sta già seguendo il figlio Persona_3
. Parimenti farà la madre . I genitori autorizzano, inoltre, la psicologa Per_1 Parte_1 dott.ssa a condividere con le parti il materiale ed i risultati derivanti dall'attività Persona_3 svolta (colloqui, test, osservazioni, relazioni, dati aggregati) del figlio e di loro stessi;
Per_1
4) il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie un assegno di Parte_2 Parte_1 mantenimento pari ad € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione ISTAT;
5) il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere direttamente alla moglie, Parte_2 [...]
, l'assegno di mantenimento per i due figli minori, e , per la cifra pari ad € Parte_1 Per_1 Per_2
350,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019, che qui si intende integralmente riportato e trascritto entro il 5 di ogni mese, soggetto come per legge a rivalutazione ISTAT;
6) il sig. si obbliga, a titolo di contributo al mantenimento, a pagare per intero il mutuo Parte_2 della casa in comproprietà sita a Chioggia (Ve) in via Cristoforo Colombo, 102/d, che ad ora ammonta a circa € 450,00 mensili;
7) l'assegno unico di famiglia (AUF) spetterà interamente alla sig. ; Parte_1
8) spese legali compensate.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) (N. 13 Parte I dell'anno 2021).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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